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Rifiuti alla rinfusa: si può parlare di deposito temporaneo?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 28/11/2018
n. 53278

In tema di rifiuti, l'abbandono di rifiuti alla rinfusa e non per categorie omogenee, come invece previsto dall'art. 183, comma primo, lett. m) del D.L.vo 152/2006 (e, in precedenza, dall'abrogato art. 6, comma primo, lett. m) D.L.vo 22/1997), esclude la configurabilità del deposito temporaneo o regolare, integrando invece il fatto criminoso di gestione di discarica abusiva, di cui all’art. 256 del decreto citato. Inoltre, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito controllato o temporaneo, fissate dal citato art. 183, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto e considerato in diritto   1.La Corte di appello di Trieste la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato M.O. alla pena di mesi 2 di arresto ed E 6.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256 comma 3, d. Igs. 152 del 2006; commesso il 18 maggio 2013. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, nei fatti si potrebbe configurare un deposito temporaneo lecito; violazione di legge, art. 183 d. Igs. 152 del 2006, e…
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