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Catalogo Europeo Rifiuti e disciplina europea sulla spedizione dei rifiuti: cosa prevale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 01/07/2020
n. 4196

Ai fini della legittimità della spedizione di rifiuti ex Reg. 1013/2006/CE, è necessario stabilire se rilevi la classificazione (nella fattispecie, il CER 19 12 12) dei rifiuti sulla base del Catalogo Europeo Rifiuti in quanto prodotti dal trattamento meccanico in impianto oppure se rilevi, comunque, la natura originaria del rifiuto sottoposto al trattamento quando il trattamento meccanico non ne abbia alterato le proprietà originarie. (La questione oggetto di controversia riguarda il diniego di autorizzazione preventiva da parte del Veneto alla spedizione di rifiuti ex Reg. 1013/2006/CE da parte di una società e diretti a una cementeria in Slovenia per l’utilizzo del rifiuto trattato come combustibile. Nello specifico, trattasi di rifiuti urbani indifferenziati trattati meccanicamente da un impianto ai fini del recupero energetico ai quali, all’esito di tale operazione, è stata assegnata la classificazione CER 19 12 12, sebbene il trattamento non abbia alterato le proprietà del rifiuto originario).

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Leggi la sentenza

I. L’oggetto della controversia   1. La presente controversia ha per oggetto l’autorizzazione preventiva richiesta, ai sensi dell’art. 4 Reg CE n. 1013 del 2006 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti), dalla società di trasporto P. srl alla Regione Veneto, per l’esportazione di rifiuti trattati dall’impianto della società F. srl. e diretti ad una cementeria sita in Slovenia per l’utilizzo del rifiuto trattato in co-combustione.   1.1. I rifiuti sono stati classificati dalla società che li ha trattati (produttore) con il codice CER 19.12.12, sulla base del Catalogo dei Rifiuti Europeo riportato nell’allegato D) del…
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