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Omesso controllo delle autorizzazioni: il rappresentante legale risponde per sé o per gli altri dipendenti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/03/2018
n. 13729

Nell’ambito di un’attività di gestione di rifiuti, qualsivoglia operatore professionale qualificato dovrebbe provvedere alla verifica dell'esistenza delle autorizzazioni. Così, nell’ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti, sanzionata dall’art. 256 del D.L.vo 152/2006, la responsabilità del legale rappresentante dell’azienda non viene dall'attribuzione di un fatto altrui, commesso, cioè, dai dipendenti dell'azienda stessa, ma dal suo omesso accertamento della presenza dell'autorizzazione prescritta dalla legge, considerata, inoltre, la mancanza di una effettiva e concreta delega di funzioni idonea a scriminarlo.

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Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Forlì con sentenza del 17 aprile 2015 condannava T.G.alla pena di C 10.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lettera A, d. Igs. 152 del 2006, perché in concorso con F.G.[...] effettuavano l'attività di raccolta, di trasporto e di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di apposita autorizzazione, nella specie nel corso di accertamenti effettuati dal personale del Corpo Forestale dello Stato ...emergeva che il terreno proveniente dai lavori di scavo effettuati presso il cantiere della società S.C.s.r.l. sito in località…
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