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Liquame riversato in vasca di contenimento: quando è rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/12/2019
n. 50432

Quando da un'azienda o da una abitazione privata il liquame prodotto non viene preventivamente e legittimamente incanalato in uno "scarico" e, cioè, sulla base di quanto disposto dall'art. 185 del D.L.vo 152/2006, non si è attuata la legittima e reale trasformazione del "rifiuto liquido" iniziale (industriale o domestico) in una "acqua reflua di scarico", il riversamento in una vasca, cisterna o qualunque altro contenitore che poi dovrà essere svuotato (come nel caso di un "pozzo nero"), comporta che il liquame resta giuridicamente un "rifiuto liquido di acque reflue" ed è dunque definitivamente soggetto alla disciplina sui rifiuti (parte quarta del D.L.vo 152/2006).  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza 18.04.2019, il tribunale del riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Napoli in data 20.03.2019, avente ad oggetto un locale adibito ad autofficina e relative attrezzature in relazione al reato di cui all'art. 137, comma primo, d. Lgs. n. 152 del 2006 (scarico abusivo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).   2.Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.…
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