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L’incenerimento a terra deve essere autorizzato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/11/2017
n. 52641

Quando si esegue un’operazione di incenerimento a terra, si tratta, pur sempre, ai sensi della Parte IV, all. B, lett. D10 del D.L.vo 152/2006, di un’operazione di smaltimento, inteso quale attività diversa dal recupero anche quando ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, come specificato dall’art. 183, comma 1, lett. z) del citato decreto. Ne discende che, qualora l’incenerimento a terra sia effettuato in difetto di autorizzazione a procedervi, conseguirà l’integrazione della fattispecie illecita di smaltimento non autorizzato, sanzionato quale gestione non autorizzata di rifiuti dall’art. 256, comma 1, lett. a) del predetto decreto (nella specie si trattava dell’incenerimento di bare nuove).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza del 21 maggio 2014 il Tribunale di Teramo ha condannato G.M. e A.D.G., dipendenti del Comune di B., alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 e 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione dell'avvenuto smaltimento non autorizzato, mediante incenerimento a terra, di rifiuti urbani non pericolosi, costituiti da una cassa da morto proveniente da esumazione cimiteriale. 2. Avverso il predetto provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorsi per cassazione con cinque motivi d'impugnazione. 2.1. Col primo motivo i ricorrenti…
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