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Sversamento di materiale inquinante: è necessario il sopralluogo in aziende vicine?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 22/01/2019
n. ord. 2765

  In tema di rifiuti, nell’ipotesi di sversamento di materiale inquinante non è rilevante il fatto che non siano stati effettuati sopralluoghi anche in aziende vicine, quando la sicura presenza di materiale oleoso nei pozzetti dell’azienda - in uno con la speculare assenza dello stesso in quelli posti più a monte e con il diretto collegamento della rete fognaria aziendale con quella comunale - renda certa la responsabilità della società (del suo legale rappresentante) nella contravvenzione di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006. Sicché l'eventuale sversamento di materiale inquinante anche da parte di altre ditte (comunque escluso nel caso di specie, avendo gli operanti "risalito" tutti i chiusini dal torrente fino all’azienda imputata) determinerebbe, al più, una autonoma fonte di responsabilità concorrente.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 23/1/2017, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa del 18/6/2015 del locale Tribunale, con la quale B.S. era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, commi 1 e 2, d. Igs. n. 152 del 2006 e condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 1.800,00 euro di ammenda. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Erronea e manifestamente illogica risulterebbe la motivazione in relazione alla circostanza che nel torrente C. la materia inquinante (oleosa) fosse molto più concentrata rispetto a…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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