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Gestione di rifiuti non autorizzata e natura non occasionale del trasporto

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/12/2019
n. 49718

Ai fini della configurabilità del reato di gestione di rifiuti non autorizzata, non rileva la qualifica soggettiva dell'agente, bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Si è  recentemente osservato che per individuare la natura non occasionale dell'attività di trasporto, vanno considerati, anche alternativamente, dati univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.

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Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 18 febbraio 2019 ha affermato la responsabilità penale di S. F. e M. C., condannando entrambi alla pena dell'ammenda, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006, perché, in concorso tra loro, la prima quale conducente di un furgone "Fiat Scudo" di sua proprietà, su cui si trovava come passeggero il secondo, figlio convivente, che la coadiuvava, effettuavano l'attività non autorizzata di raccolta e di trasporto per il successivo commercio e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (5 bombole del…
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