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abbandono di rifiuti: ampiezza della definizione di “proprietario dell’area”.

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Toscana, Sez. II
Data: 30/05/2013
n. 879

Per “proprietario” o “titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area” di cui art. 192 del T.U.A. in materia di abbandono di rifiuti è da intendersi chiunque si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente, ben potendo il requisito della colpa postulato dalla norma consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia

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