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Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: quale nozione di ingiusto profitto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 02/03/2021
n. 8220

In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 (ora art. 452-quaterdecies cod. pen.), il profitto è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per l’integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti. Con la precisazione che il profitto può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO   1.Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2018, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di (omissis) per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 (ora art. 452- quaterdecies cod. pen.), ed ha rideterminato le pene, rispettivamente, in due anni di reclusione e in un anno e due mesi di reclusione. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, nel periodo compreso tra il…
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