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Inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti: su chi ricade la sanzione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 29/04/2021
n. 16350

In tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione ex art. 255, comma 3, Dlgs. 152/06 per violazione dell’ordinanza sindacale di rimozione dei medesimi e di ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192. comma 3, Dlgs. 152/06 va applicata a coloro che non ottemperino a tale provvedimento, in quanto destinatari in esso individuati come responsabili dell’abbandono o dell’immissione nelle acque dei rifiuti ovvero come titolari del terreno o di diritti di godimento sull’area inquinata.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   La Corte di appello di (omissis) confermava la sentenza del tribunale di (omissis) del 5 giugno 2018, con la quale (omissis) era stato condannato in relazione al reato ex artt. 192 e 255 ultimo comma del Dlgs. 152/06.   Avverso la pronuncia sopra indicata della Corte di appello, propone ricorso (omissis) mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.   Rappresenta i vizi di mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione con travisamento dei fatti e quello di violazione della legge penale con riguardo agli artt. 101 comma 2 Cost. e 2 comma 1 cod.…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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