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Abbandono di rifiuti: quando è responsabilità del proprietario del terreno?

Categoria: Rifiuti
Autorità: T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I
Data: 19/04/2022
n. 349

La responsabilità del proprietario per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti, ai sensi dell’art. 192 D.L.vo 152/2006,  richiede l'accertamento di una sua condotta dolosa o colposa, essendo da escludere un'ipotesi prevista dalla legge di responsabilità che prescinde dall’elemento soggettivo (dolo o colpa). La responsabilità solidale del proprietario può essere tuttavia imputabile a colpa omissiva, consistente nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia e protezione dell'area, e segnatamente per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.-Espongono gli odierni ricorrenti che il sig. (omissis) acquistò il 21 febbraio 2020 dai sig.ri (omissis) terreno agricolo ubicato in (omissis) alla via (omissis) censito catastalmente (omissis). In seguito alla morte del “de cuius” il 29 febbraio 2020 i ricorrenti hanno acquistato “iure hereditatis” il suddetto terreno. Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 riferiscono di aver constatato la presenza sul terreno, segnatamente nel foglio 13 p.lla 326, di numerosi rifiuti. Il 19 febbraio 2021 la Polizia Municipale e l’Arpae hanno disposto il sequestro preventivo della suddetta area ravvisando l’ipotesi di reato di cui…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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