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Reimpiego delle terre e rocce da scavo a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento: quali regole?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. V
Data: 07/01/2022
n. 48

L’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 120 del 2017 consente a che le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti, e dunque reimpiegate anche nell’attività edilizia, e non come rifiuti, ma a determinate condizioni, tra cui alla lett. c) è previsto che ciò possa avvenire qualora la stesse: “sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”. Quali siano le “normali pratiche industriali” è specificato dall’All. 3 al regolamento, ma tra queste non è compresa la stabilizzazione a calce o cemento (a differenza di quanto era previsto dall’abrogato d.m. n. 161 del 2012, all’allegato 3). In definitiva, la normativa tuttora vigente non consente il reimpiego dei terreni a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento.

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Ritenuto in fatto   1. Con bando pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 dicembre 2019 A.n.a.s. s.p.a. indiceva una procedura di gara, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento, in appalto integrato, degli interventi di “adeguamento a 4 corsie della S.S. 372 “Telesina” dal km 0+000 al km 60+900”, per un importo complessivo a base di asta di € 390.646.088,02.   1.1. Espletata la fase di prequalifica e trasmessa la lettera di invito, A.n.a.s. riceveva offerta tra gli altri da: a) l’a.t.i. – associazione temporanea di imprese tra -OMISSIS-s.p.a. quale capogruppo mandataria e -OMISSIS-s.p.a.,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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