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Inosservanza prescrizioni autorizzazione: ci sono distinzioni fra quelle relative ai rifiuti e le altre?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/03/2023
n. 11552

L’art. 256, comma 4, D.L.vo n. 152 del 2006 sanziona l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, qualunque esse siano, non operando la fattispecie alcuna distinzione tra prescrizioni relative ai rifiuti e prescrizioni relative ad altro; la violazione di qualunque prescrizione infrange il precetto penale e ciò sul semplice rilievo che le prescrizioni (tutte) imposte con l’autorizzazione costituiscono le condizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi cui deve essere informata la gestione dei rifiuti (art. 208, comma 11, D.L.vo. n. 152 del 2006, che richiama l’art. 178 dello stesso decreto); è infatti la gestione di rifiuti nel suo complesso che costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, D.L.vo n. 152 del 2006) e che legittima le limitazioni alla libertà dell’iniziativa privata consentite dall’art. 41, secondo comma, Cost.; dunque è l’intera attività di impresa che rileva, dal suo inizio fino alla sua fine, non sfuggendo alla valutazione di pubblico interesse nemmeno il quomodo ed il quando della sua cessazione (arg. ex art. 208, comma 11, lett. f, D.L.vo n. 152, cit.).

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO   1. Il sig. XXX ricorre per l’annullamento della sentenza del 18/10/2021 del Tribunale di Livorno che l’ha dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 256, commi 1, lett. a), e 4, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A), e 674 cod. pen. (capo B), e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuto il concorso formale di reati, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1.100 euro di ammenda.   1.1. Con il primo motivo, che riguarda il capo A, deduce l’erronea applicazione dell’art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, osservando…
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