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Rifiuti – rifiuti a bordo di una nave – stoccaggio - autorizzazione

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Veneto - Venezia Sez. I
Data: 06/11/2012
n. 1346

L’art. 7 c. 2 del D.L.vo n. 182/2003 prevede, recependo la direttiva comunitaria 2000/59CE, che una nave possa proseguire verso il successivo porto, trattenendo a bordo i propri rifiuti, previa autorizzazione dell’Autorità marittima (Capitaneria di porto). Quest’ultima dovrà accertare che la nave abbia una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti prodotti e per quelli che saranno prodotti fino all’arrivo del successivo porto. Tale autorizzazione si risolve in un mero accertamento delle condizioni di fatto, è un atto dovuto e né il Ministero dei Trasporti né il Ministero dell’Ambiente possono impedire il rilascio dell’autorizzazione.

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