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Il polverino di legno è un rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/06/2019
n. 26291

Nel caso in cui un soggetto abbia utilizzato come combustibile ai fini del riscaldamento del polverino di legno, derivato dalla lavorazione di mobili, si delinea un’attività lecita in caso di occasionalità della condotta. Tale occasionalità può desumersi non soltanto dell’esiguo numero di volte in cui si è esaurito l’utilizzo della caldaia, ma altresì della circostanza che la sua messa in funzione sia preordinata non già allo smaltimento del polverino in legno ed al contestuale riscaldamento dello stabilimento industriale mediante il processo di combustione del materiale di scarto immessovi, bensì alla sola verifica del suo funzionamento, prodromica ad un successivo collaudo ed alla sua conseguente futura utilizzazione, non risultando neppure che, al momento dell’eseguita ispezione, fosse collegato l’impianto di riscaldamento.

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Ritenuto in fatto   1.Con sentenza in data 14.12.2017 il Tribunale di Rimini ha dichiarato L.V. , in qualità di legale rappresentante della I. V. s.p.a., responsabile del reato di cui all'art. 256 d. Igs 152/2006, per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso effettuato attività di recupero e smaltimento, all'interno del proprio ciclo produttivo di produzione di mobili in legno di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dal polverino di legno derivato dalla lavorazione dei prodotti, da utilizzarsi come combustibile ai fini del riscaldamento dello stabilimento, in mancanza della prescritta autorizzazione, condannandolo alla pena di € 2.100,00 di…
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