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Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: elementi che escludono la natura meramente occasionale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 11/06/2019
n. Ord. n. 25718

Ai fini della configurabilità del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ai sensi dell’art. 256, comma 1 e 3 del D.L.vo n. 152/2006, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. Per valutare se il comportamento del soggetto agente sia di natura occasionale o meno si deve far riferimento a degli indici sintomatici. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto la condotta non occasionale seppur il trasporto di rifiuti era stato effettuato in un’unica occasione, posto che l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita abituale dei materiali).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 20 settembre 2018 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 26 marzo 2018 del Tribunale di Milano, ha rideterminato in euro 900,00 le spese di costituzione della parte civile Comune di Milano nel procedimento a carico di C.  nei cui confronti era invece confermata comunque la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 900 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1 e 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e di euro 100 di multa per il reato di cui all'art.…
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