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Abbandono di rifiuti: se cambia la titolarità dell’area, chi ha l’obbligo di rimuovere i rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 05/05/2023
n. 18917

In tema di reato di deposito incontrollato di rifiuti, qualora, successivamente alla sua effettuazione, muti la titolarità dell'area su cui lo stesso è avvenuto, incombe sul nuovo proprietario l'obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia, sicché l'omesso compimento di tale attività, contribuendo a protrarre oggettivamente la condizione di irregolarità del deposito, vale ad integrare il reato. La protrazione di un deposito incontrollato pur da altri realizzato – che integra di regola gli estremi di un reato permanente – determina il concorso nel reato del successivo detentore, che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), va individuato non solo nel produttore di rifiuti, ma anche nel soggetto che ne è in possesso.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 febbraio 2022, la Corte d’appello di Torino, giudicando sul gravame proposto dall’odierno ricorrente, ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti emessa per il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per aver effettuato, presso l’unità locale della società da lui rappresentata, un deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non, di cui aveva il possesso. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, ribadendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza di primo grado per omessa…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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