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Rumore – Valore limite differenziale – Applicabilità - Zonizzazione acustica – Necessità - Esclusione

Categoria: Rumore
Autorità: Cassazione Civile II
Data: 22/12/2011
n. 28386

Il valore limite differenziale è applicabile anche qualora il Comune non abbia proceduto alla zonizzazione acustica, vale a dire alla divisione del territorio comunale nelle sei classi previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997: invero, l’applicazione dei valori limite differenziali è espressamente prevista dalla legge n. 447/1995, che all’art. 10, co. 2, sanziona, tra l’atro, il loro superamento. Inoltre, la norma di rango legislativo, che pure attribuisce ai Comuni il compito di procedere alla zonizzazione acustica del territorio (art. 6, comma 1, lett. a, in rapporto all’art. 4, comma 1, lett. a), quando passa a disciplinare, all’art. 15, il regime transitorio, non prefigura alcun differimento, in attesa del piano di zonizzazione, nell’utilizzo del criterio differenziale, già previsto dall’art. 2, co. 2, del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

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