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SICUREZZA – Infortuni sul lavoro

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Civile
Data: 20/03/2006
n. 06154

La responsabilità per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, derivante dall’art. 2087 Cod. Civ., impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa solo allorquando il rischio sia stato generato da una attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di mentre l’eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell’imprenditore, sul quale grava l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente, a tal fine, con le cautele assunte dall’imprenditore garantiscano che ogni singolo apparecchio addetto alla produzione sia rispondente ai dettati antinfortunistici, ed essendo invece necessario che ad ogni parte del complessivo sistema antinfortunistico approntato nell’azienda sia preposto un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze di quel sistema.

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