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Rischio incidenti rilevanti: cosa deve dimostrare il Rapporto Preliminare di Sicurezza?

Categoria: Sostanze pericolose
Autorità: Tar Puglia
Data: 16/01/2018
n. 60

Ai fini della prevenzione di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, materia regolata dal D.L.vo 105/2015, per ottenere il nulla osta di fattibilità alla realizzazione di un nuovo stabilimento, l’operatore richiedente deve dimostrare, tramite il rapporto preliminare di sicurezza, di aver previsto le misure idonee ed efficaci per prevenire, ossia per ridurre le probabilità che un tale incidente si verifichi, per controllare e circoscrivere al minimo l’evoluzione dei fenomeni pericolosi, e per limitarne le conseguenze. Il Rapporto deve, cioè, fornire la prova che la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto sono adeguatamente affidabili: a tal fine, l’operatore dovrà individuare e analizzare i fattori e gli eventi incidentali che potrebbero causare un incidente rilevante, anche in base all’”esperienza storica incidentale”, così da dimostrare che le attività previste nello stabilimento sono svolte nella consapevolezza dei rischi ad esse connessi.

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Leggi la sentenza

Fatto   Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Società ricorrente - che, con nota del 25 marzo 2016, ha trasmesso alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco/Comitato Tecnico Regionale della Puglia il Rapporto Preliminare di Sicurezza per la realizzazione di un deposito costiero (composto da n. otto serbatoi circolari a tetto galleggiante collocati fuori terra, di cui quattro della capacità utile di metri cubi 6.000 e diametro metri 23,80 e quattro della capacità utile di metri cubi 3.000 e diametro 16,80, per complessivi metri cubi 36.000 di capacità di prodotto, di altezza pari a metri 15,40) per lo stoccaggio…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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