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Valutazione impatto ambientale, può applicarsi l’istituto del “silenzio assenso”?

Categoria: Vas e Via
Autorità: Consiglio di Stato Sez. II
Data: 22/07/2020
n. 4698

L’istituto del silenzio assenso non si applica sulla procedura di VIA in ragione dell’avvenuto svolgimento dello screening e, dunque, di una già avvenuta valutazione del progetto in linea tecnica, nonché dell’evidenziazione delle criticità ambientali esistenti. Si noti che i principi comunitari impongono di indicare espressamente le ragioni della compatibilità ambientale del progetto e, inoltre, si tenga presente che anche la normativa generale nazionale sul procedimento amministrativo afferma che le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale.

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Leggi la sentenza

Fatto e diritto    1. La vicenda riguarda la richiesta della società appellante alla Regione Toscana di attivazione della procedura di verifica della sottoponibilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) di un progetto di impianto fotovoltaico. La Regione Toscana stabiliva di sottoporre il progetto alla VIA, ai sensi dell’art. 11, co. 6, della l.r. n. 79/1998, con decreto in data 9 ottobre 2008, n. 4612. Tale decreto veniva impugnato dalla società davanti al Tar per la Toscana (ricorso n.r.g. 2229/2008), deducendo la violazione del medesimo art. 11, co. 7, della l.r. n. 79/1998, ai sensi del quale, decorsi sessanta giorni…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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