Il questo proposto si rivela complesso ed articolato perché implica un’accurata disamina del sistema autorizzativo delle emissioni in atmosfera e dell’autorizzazione unica ambientale. La questione riveste una particolare difficoltà interpretativa alla luce del fatto che numerosi provvedimenti sono intervenuti nel tentativo di fornire chiarimenti operativi o introdurre modelli semplificati: inoltre, le diverse tempistiche rendono tutt’altro che immediato il coordinamento tra le due discipline.
Stefano Maglia, 01/07/2015

L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera

La Parte V, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[1]contiene la disciplina giuridica delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività industriali e dagli impianti termici civili, nonché dei combustibili che possono essere utilizzati in tali impianti.

Ai fini operativi è importante distinguere tra due fasi dell’evoluzione normativa in materia:

– entrata in vigore della versione originaria del D.L.vo n. 152/2006, ossia il 29 aprile 2006;

– entrata in vigore del D.L.vo 29 giugno 2010, n. 128[2], ossia il 26 ottobre 2010.

Ciò in quanto il D.L.vo n. 152/2006 ha segnato un profondo confine tra il sistema vigente con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203[3], mentre il D.L.vo n. 128/2010 rappresenta a sua volta un confine, seppur meno marcato, tra la prassi che si stava instaurando e le nuove regole operative ad oggi vigenti.

 

La Parte V, D.L.vo n. 152/2006, è strutturata in tre Titoli che riassumono in sé, rielaborandole, le discipline previgenti. Il Titolo I, in particolare, costituisce l’evoluzione del D.P.R. n. 203/1988 ed è quello in cui si esplica il maggior potere dell’autorità competente nella concessione delle autorizzazioni e nella fissazione di limiti e prescrizioni specifici per stabilimenti, impianti o attività.

Per quanto rileva ai fini del presente parere, l’art. 269, D.L.vo n. 152/2006 definisce le modalità di richiesta dell’autorizzazione per tutti gli stabilimenti[4] che producono emissioni e che sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del Titolo I, Parte V del suddetto decreto, ferme restando le esclusioni e le agevolazioni stabilite da quest’ultimo.

Gli adempimenti previsti per gli stabilimenti esistenti sono differenti a seconda della classificazione dello stabilimento e della loro collocazione rispetto alla normativa antecedente il D.L.vo n. 152/2006, ed occorrerà altresì valutare se la domanda di autorizzazione ex art. 269 debba essere richiesta nell’ambito dell’AUA.

L’art. 281, D.L.vo n. 152/2006 nella formulazione attualmente vigente prevede, al comma 1, che i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 272, comma 3[5], devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 (redatta quindi conformemente a quanto ivi stabilito) entro determinati termini, rispetto ai quali le Regioni e Province autonome avrebbero dovuto adottare specifici calendari differenziati a seconda della data della prima autorizzazione ottenuta.

L’art. 281, comma 2, D.L.vo n. 152/2006 prevede che non sono soggetti alla procedura autorizzativa di cui al succitato comma 1 dello stesso articolo gli stabilimenti per i quali:

– sia già stata rinnovata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269, comma 7[6];

– l’autorità competente abbia già rinnovato l’autorizzazione, prima dei termini stabiliti, per effetto di un modifica sostanziale dello stabilimento.

La mancata presentazione della domanda di autorizzazione nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione.

Il D.L.vo n. 128/2010 sopra richiamato ha allungato i tempi istruttori già definiti dal testo storico del D.L.vo n. 152/2006, stabilendoli in 8 o 10 mesi in caso di integrazioni, da computarsi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. In base all’art. 11, comma 3, D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59[7] l’esercizio di stabilimenti esistenti può protrarsi fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all’art. 2, comma 9-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241[8] a cui sia stato richiesto di provvedere, nonostante la formulazione dell’art. 281, comma 1 (come modificato dall’art. 11, comma 4, D.P.R. n. 59/2013), sia fuorviante, in quanto sembrerebbe consentire l’esercizio fino alla pronuncia dell’autorità competente “se la domanda è presentata nei termini”, ma così non è in virtù del sopra richiamato art. 11, comma 3, D.P.R. n. 59/2013. Purtroppo il legislatore, con lo stesso provvedimento che ha modificato l’art. 281, non ha reso coerenti ed univoche le relative disposizioni[9].

 

L’Autorizzazione Unica Ambientale

Il già citato D.P.R. n. 59/2013 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con l’obiettivo di introdurre un unico atto emanato da un solo Ente in sostituzione di una serie di autorizzazioni previste dalla normativa ambientale vigente.

L’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 59/2013 individua i titoli ambientali sostituiti dall’AUA, fra i quali figura anche l’“autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (lett. c).

E’ importante osservare, a tal proposito, che l’AUA non è facoltativa, bensì è resa obbligatoria nei casi individuati dall’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 59/2013, ossia ogni qualvolta un gestore di un impianto sia assoggettato, ai sensi della normativa ambientale vigente, a rilascio, formazione, rinnovo od aggiornamento di uno dei titoli abilitativi sostituiti. Pertanto, è necessaria la presentazione della domanda di AUA in occasione di primo rilascio, ossia in presenza di nuovi impianti, nonché in concomitanza di modifiche di impianti esistenti che comportino l’aggiornamento anche di uno solo dei titoli sostituiti, oltre che in occasione della loro scadenza[10].

A ciò si aggiunga che nonostante un esame letterale dell’art. 1, D.P.R. n. 59/2013 possa indurre a ritenere che il regolamento sull’AUA sia rivolto a PMI (senza distinguere se esse siano o meno AIA) ed impianti non AIA, va osservato che le norme in tema di AIA sono fatte salve dall’art. 23, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5[11] (dal quale la disciplina AUA trae origine), quindi si deve escludere con certezza dal campo di applicazione dell’AUA le installazioni AIA come definite nella Parte II, D.L.vo n. 152/2006, per cui si applica a tutti gli impianti che non rientrano nell’AIA, come peraltro precisato nel paragrafo 1 della Circolare del Ministero dell’Ambiente del 7 novembre 2013, prot. n. 0049801/Gab, recante “Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59[12].

Relativamente alle modalità di ottenimento dell’AUA si segnala che – ferme restando diverse disposizioni regionali previgenti per i titoli sostituiti – il titolo che di fatto determina la modalità istruttoria è costituito proprio dall’autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera: se essa può essere ottenuta con l’autorizzazione di carattere generale, i suoi tempi sono inferiori ai 90 giorni, quindi i tempi massimi di rilascio dell’AUA sono di 90 giorni; se, invece, risulta necessaria l’autorizzazione ordinaria ex art. 269 del D.L.vo n. 152/2006 in quanto trattasi di nuovi stabilimenti, trasferimenti, modifiche sostanziali o rinnovi ex art. 281 del medesimo decreto, allora i tempi istruttori massimi aumentano a 120 giorni (o 150 giorni in caso di richieste integrazioni in sede di conferenza dei servizi), in virtù del fatto che gli artt. 269 e 281, D.L.vo n. 152/2006 prevedono tempi superiori a 90 giorni.

Per completezza, in materia di AUA, si segnala che in data 30 giugno 2015 è stato pubblicato il D.P.C.M. 8 maggio 2015[13] recante “Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA”.

 

Conclusioni

Nel caso in cui vi siano autorizzazioni pregresse ex D.P.R. n. 203/1988 la data dell’autorizzazione valida per un intero stabilimento risulterebbe la più risalente, e dunque scatterebbe l’obbligo di richiedere l’AUA, in quanto l’autorizzazione di cui all’art. 269, D.L.vo n. 152/2006 confluisce nell’AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Quindi, soltanto nel caso in cui non vi siano autorizzazioni antecedenti e quella in essere copra la totalità degli impianti presenti nello stabilimento, la scadenza dovrà essere calcolata a decorrere da 15 anni dalla data di rilascio dell’atto.

Occorrerà tuttavia tenere a mente anche la possibilità che l’attività in questione ricada in AIA, sia direttamente (cfr. Allegato VIII, Parte II, D.L.vo n. 152/2006), sia come attività connessa a gestore di un’installazione AIA[14].

 

Note

[1]Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – S.O. n. 96 ed in vigore dal 29 aprile 2006

[2]Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 – S.O. n. 184, ed in vigore dal 26 agosto 2010.

[3]Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988 – S.O. n. 53 ed in vigore dal 1 luglio 1988. Tale provvedimento è stato abrogato dal D.L.vo n. 152/2006.

[4] Per “stabilimento” deve intendersi, ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. h), D.L.vo n. 152/2006, “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”. Lo “stabilimento anteriore al 1988” è, secondo la successiva lett. l) del medesimo comma, uno stabilimento che, alla data del 1 luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ex artt. 12 e 13, D.P.R. n. 203/1988. Invece, lo “stabilimento anteriore al 2006” è uno stabilimento autorizzato ai sensi degli artt. 6, 11 o 15, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 203/1988, purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008 (lett. i-bis).

[5] L’art. 272, D.L.vo n. 152/2006 è rubricato “Impianti e attività in deroga”.

[6] L’art. 269, comma 7, D.L.vo n. 152/2006 così dispone: “L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell’adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l’esercizio dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L’autorità competente può imporre il rinnovo dell’autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall’articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell’autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni”.

[7]Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 – S.O. n. 42 ed in vigore del 13 giugno 2013.

[8]Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 8 agosto 1990 ed in vigore dal 2 settembre 1990.

[9] MAGLIA S., PIPERE P., PRATI L., BENEDUSI L., “Gestione ambientale – Manuale operativo”, Edizioni TuttoAmbiente, 2015, pag. 256.

[10] MAGLIA S., PIPERE P., PRATI L., BENEDUSI L., op. cit., pag. 117.

[11]Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 – S.O. n. 27, in vigore dal 10 febbraio 2012 e convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82.

[12] MAGLIA S., PIPERE P., PRATI L., BENEDUSI L., op. cit., pag. 115.

[13]Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015 – S.O. n. 35.

[14] In base all’art. 5, comma 1, lett. l-quater), D.L.vo n. 152/2006 per “Installazione” deve intendersi ogni “unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”.