Il presente parere intende inquadrare normativamente il biogas che si produce durante il processo di digestione anaerobica di sostanze organiche. In particolare, ci si chiede se il biogas è da considerare come rifiuto e, quindi, la sua combustione deve essere trattata come gestione di rifiuti, oppure se questo deve essere classificato come un prodotto a tutti gli effetti. La controversia non è solo dogmatica o dottrinale, poiché dalla qualificazione del biogas come rifiuto o come prodotto derivano conseguenze rilevanti sotto il profilo giuridico.
Stefano Maglia, Federica Martini, 16/11/2020

  1. Inquadramento del biogas

Il fatto che il biogas derivi spesso dalla digestione anaerobica di rifiuti (quali fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica) ha fatto erroneamente ritenere a molti che esso stesso sia un rifiuto. L’origine di tale opinione risale probabilmente al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) che, all’Allegato 2, Suballegato 1, Voce 2, riporta il biogas al codice CER 19 06 99 (“rifiuti non altrimenti specificati”).

A parere di chi scrive, è da contestare la classificazione del biogas con codice CER 19 06 99 e ciò per svariati motivi. Anzitutto, il codice CER 19 06 99 è un codice assolutamente generico, valido e applicabile a qualunque tipo di rifiuto che si produca dal trattamento anaerobico di rifiuti. È perlomeno singolare che il Catalogo Europeo dei Rifiuti non contenga uno specifico codice per una sostanza quale il biogas, pur essendo quest’ultimo ampiamente disciplinato dalla normativa europea[1]. Detto in altro modo, pare curioso che il legislatore europeo si sia “dimenticato” della produzione del biogas nell’elenco dei rifiuti, tenendo conto che esso è la fonte principale di molestia delle discariche.

Inoltre, appare curioso che il legislatore preveda specifici codici per i rifiuti combustibili solidi e liquidi (si vedano CER 19 02 08* – rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose e CER 19 02 09* – rifiuti combustibili solidi contenenti sostanze pericolose), mentre non assegni al biogas (come a nessun’altro “rifiuto” allo stato gassoso) uno specifico codice, nonostante sia un prodotto ampiamente utilizzato per la produzione di energia.

A questo riguardo si può osservare, ad esempio, che è assegnato uno specifico CER per il percolato (si veda CER 19 08 – percolato da discarica), ovvero per quel rifiuto che si origina, insieme al biogas, dalle discariche.

Il biogas è un gas prodotto dalla fermentazione senza ossigeno delle biomasse che, se immesso in un impianto di combustione, produce energia. Esso rappresenta, quindi, il prodotto fondamentale del processo degradativo che coinvolge la parte organica dei rifiuti. Detto in altri termini, il biogas è il risultato di un processo progettato e gestito appositamente per produrlo e per recuperare successivamente l’energia. L’impianto di digestione anaerobica è costruito intenzionalmente per convogliare successivamente il biogas in un generatore al fine di produrre energia.

A questo proposito, è dallo stesso D.M. 5 febbraio 1998, all’Allegato 1, Paragrafo 15.1.3 (Attività di recupero: produzione di biogas (R3) mediante processo di digestione anaerobica) che deriva che il biogas non può essere considerato un rifiuto. Infatti, la produzione di questo gas viene definita dal decreto una “attività di recupero” di rifiuti. Quale fondamento o utilità tecnica avrebbe il recupero di un rifiuto per produrre un ulteriore rifiuto? Detto in altri termini, non avrebbe alcun senso classificare come “rifiuto” il prodotto proveniente da un’attività di recupero di rifiuti.

A questo riguardo, può essere utile citare la Direttiva 2008/98/CE[2] che, all’articolo 3, punto1, definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. Inoltre, all’articolo 7, punto 1 della medesima Direttiva, è sancito che “L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all’articolo 3, punto 1”.

In sostanza, il fatto che il D.M. 1998, all’Allegato 2, Suballegato 1, Voce 2, attribuisca il codice CER 19 06 99 al biogas, non ha come conseguenza immediata che esso stesso sia un rifiuto.

In altri termini, il biogas è una sostanza che viene prodotta di proposito, attraverso la realizzazione di appositi digestori anaerobici: alla luce di ciò, è chiaro che i produttori/detentori di tale gas non abbiano l’intenzione né l’obbligo di disfarsene ma, anzi, lo vogliano sfruttare come combustibile per la produzione di energia.

In conclusione, e alla luce di quanto detto, considerare il biogas quale rifiuto (e classificarlo con CER 19 06 99) è un’operazione assolutamente pretestuosa e priva di ogni fondamento normativo e tecnico, oltre a costituire una lesione dei principi di economia circolare.

Il CER 19 06 99 potrà, semmai, essere utilizzato per classificare, ad esempio, i sedimenti inerti precipitati all’interno del digestore (ed eventualmente separati dal digestato) o altre impurità che si trovino all’interno del digestato, ma sicuramente non il biogas che rappresenta un prodotto tout court.

 

  1. Disciplina tecnica

Nella Sezione 6 della Parte II dell’Allegato X vengono specificate le caratteristiche e le condizioni di impiego del biogas come combustibile. In particolare, è previsto che il biogas debba provenire da fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche (quali, ad esempio, effluenti di allevamento o prodotti agricoli) purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della Parte IV del Dlgs. 152/2006”. Nello specifico, il biogas non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti di matrice organica. Se, infatti, il biogas deriva da rifiuti come quelli anzidetti, esso potrà essere utilizzato con le modalità e le condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.

La disposizione qui in esame ha fatto ritenere a molti che il contenuto della norma consista nel concludere nel senso che il biogas proveniente da un rifiuto è esso stesso un rifiuto. In realtà, nel testo della norma non viene affermato che il biogas è un rifiuto ma semplicemente che qualora il biogas provenga da rifiuti (quali fanghi o altri rifiuti di matrice organica) esso potrà essere utilizzato come combustibile consentito (quindi come prodotto per la produzione di energia) con le modalità previste dalla normativa dei rifiuti (ovvero quelle previste dal D.M. 5 febbraio 1998, all’Allegato 2, Suballegato 1, Voce 2).

 

Note

[1] A questo proposito, si vedano la Direttiva 2018/2001/UE e la Direttiva 2008/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. La Direttiva 2008/28/CE, peraltro, afferma che gli impianti di biogas possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile.

[2] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2009 relativa ai rifiuti.