Il presente parere è incentrato sulla classificazione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di navi che effettuano tragitti internazionali e che, nel caso specifico, comprendono Paesi extra-comunitari. Si tratta, in primo luogo, di individuare, seppur a carattere generale e sommario, le regole che governano la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, per poi concentrare l’analisi sul peculiare rifiuto costituito dai residui alimentari prodotti su navi provenienti da Paesi extra-comunitari, al fine di provvedere alla relativa classificazione.
Stefano Maglia, 11/09/2017

Gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi: cenni

La gestione dei rifiuti prodotti dalle navi trova disciplina nel D.L.vo 182/2003[1], il quale definisce i rifiuti prodotti dalla nave come “i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l’attuazione dell’allegato V della Marpol 73/78”. Sono, invece, residui del carico “i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia[2], incluse eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite.

 

Con finalità di conservare e migliorare la qualità dell’ambiente mediante l’implementazione dell’utilizzo degli impianti portuali di raccolta, l’art. 5 del citato decreto 182/2003 prevede l’obbligo per le Autorità portuali di redigere, previa consultazione degli enti locali, dell’ufficio di Sanità marittima e degli operatori dello scalo, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico dandone, altresì, immediata comunicazione alla regione competente per territorio. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del piano la regione lo valuta e lo approva integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti[3]. Nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, poi, il piano di raccolta dei rifiuti è adottato, d’intesa con la regione competente, con ordinanza. Nel caso, infine, di porti situati nella stessa regione, l’Autorità portuale può elaborare un unico piano di raccolta, che indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e l’entità degli impianti disponibili.

Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti deve essere aggiornato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

 

Ciascuna Autorità portuale ha, quindi, il compito di elaborare un piano di raccolta specifico per il porto di sua competenza, ma deve, contestualmente, rispettare quanto definito del piano di gestione dei rifiuti regionale che, a sua volta, fa riferimento ai principi generali definiti in materia dalla Parte IV del D.L.vo 152/2006[4]. Questo significa, in pratica, una pluralità di piani e di prescrizioni specifiche che, seppur fondate su principi e regole comuni, non sono sempre riconducibili ad unità.

 

L’art. 7 del medesimo decreto disciplina, invece, il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi.

Sempre ai sensi del decreto in commento, deve intendersi impianto portuale di raccolta “qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all’interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico”.

La norma prevede, in primo luogo, che prima di lasciare il porto di approdo il comandante della nave deve provvedere a consegnare al concessionario del servizio tutti i rifiuti prodotti a bordo, compresi i residui di carico, salvo si tratti di navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari. L’esenzione è prevista solo se previamente autorizzata da parte dell’Autorità marittima, una volta accertato che la nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente da permettere il conferimento al porto successivo.

 

In particolare, è previsto che “ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia”.

Nel caso di rifiuti biodegradabili di cucine e mense prodotti da navi provenienti da paesi extracomunitari, e quindi, costituendo una potenziale fonte di rischio per la salute pubblica, reputati a rischio biologico, la loro raccolta e il loro trattamento devono essere organizzati secondo i più rigidi criteri previsti dal Regolamento CE 1069/2009[5] e dal D.M. 22 maggio 2001[6]. Ai sensi del citato D.M., i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l’approvvigionamento dell’equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-UE devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione. In ogni fase della gestione di questi rifiuti, compresa l’eventuale separazione dalle stoviglie riutilizzabili, deve essere evitata ogni dispersione, “adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale” (lo stesso vale per i rifiuti provenienti da Paesi UE che siano riuniti con rifiuti provenienti da paesi extra comunitari).

 

 

I rifiuti derivanti dalla separazione dei residui dei pasti dal vasellame sono gestiti secondo le regole poste dalla citata Parte IV del D.L.vo 152/2006, in materia di rifiuti. In particolare, il loro trasporto verso gli impianti di smaltimento finale (anche impianti di incenerimento per rifiuti urbani, con le apposite misure idonee a prevenire rischi per gli operatori) deve avvenire mediante appositi contenitori anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani.

Secondo quanto disposto dall’ art. 3, commi 3 e 4, del D.M. 22 maggio 2001, la destinazione dei rifiuti alimentari di questo tipo può essere duplice:

– impianto di termodistruzione entro i confini regionali;

– avvio a discarica previa sterilizzazione.

Nel caso di avvio in discarica, previa sterilizzazione, la sterilizzazione deve essere in grado di assicurare un abbattimento della carica microbica tale da garantire il raggiungimento di un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6 e deve essere effettuata nel rispetto della norma UNI 10384/94, e il procedimento deve comprendere anche l’essiccamento. Completato il processo di sterilizzazione, i rifiuti possono essere conferiti anche in impianti di discarica per rifiuti urbani.

 

Quanto a modalità, cadenza e prescrizioni specifiche relative al conferimento di detti rifiuti, incluso il relativo trasporto (idoneità dei mezzi, autorizzazioni), si rimanda ai singoli Piani di raccolta definiti dalle Autorità portuali di riferimento.

 

Rifiuti alimentari prodotto da navi che effettuano tragitti internazionali: come classificarli?

Punto focale del quesito è costituito dalla corretta classificazione di questo particolare tipo di rifiuto: il rifiuto alimentare prodotto a bordo delle navi che effettuano tragitti internazionali.

Letto il combinato disposto di cui al D.M. 22 maggio 2001 e all’art. 8, comma 1, lett. f) del Regolamento CE 1069/2009, è evidente che il legislatore nazionale e quello comunitario abbiano voluto identificare i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali come rifiuti che, potendo veicolare microrganismi, virus e tossine, richiedono un trattamento particolare.

 

I piani di raccolta elaborati dalle Autorità dei diversi porti italiani, pur richiedendo correttamente l’adozione di tutte le precauzioni richieste dalla normativa in vigore, classificano i rifiuti in questione in modo differente.

Per citare alcuni esempi, il piano di raccolta del porto di Marina di Carrara identifica i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (provenienti da tragitti extra-UE e non) con CER 20 01 08 o 20 03 01 assimilandoli ai rifiuti urbani non pericolosi; dello stesso avviso sono le Autorità portuali di Livorno (CER 20 03 01) e di Genova, che riserva il codice CER 18 01 03 esclusivamente ai rifiuti di tipo ospedaliero, come garze, cotone, siringhe e/o residui di natura medica. Si segnalano, all’opposto, i porti di Ravenna, Taranto e Ancona che qualificano tale tipo di rifiuto come pericoloso con codice CER 18 01 03* dedicato ai rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate, e, solo ad avvenuta sterilizzazione, ammettono l’utilizzo del CER 20 03 01.

 

Non aiuta il D.P.R. 254/2003[7] in materia di gestione dei rifiuti sanitari che, contrariamente al D.M. 22 maggio 2001, più specifico in materia, non pone alcun riferimento ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.

Tuttavia, tale disposto sembra fornire gli strumenti per una classificazione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. L’art. 1, comma 2, del citato D.P.R. esclude dal campo di applicazione i sottoprodotti di origine animale (per i quali continua ad applicarsi il Regolamento CE 1069/2009) ma non i rifiuti alimentari e, inoltre, all’art. 2, comma 1, lett. g) si ammette l’assimilazione ai rifiuti urbani dei soli rifiuti sanitari a rischio infettivo che siano stati sottoposti a processo di sterilizzazione.

Si aggiunge, infine, che dalle definizioni di cui all’art. 2 per rifiuto sanitario non si deve intendere solo quello proveniente dal Servizio Sanitario Nazionale ma anche i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici.

 

Mentre è, quindi, pacifico che la sua non corretta gestione può comportare un serio rischio biologico, altrettanto pacifica non sembra essere la sua classificazione.

 

In relazione alle ricerche effettuate e alle prassi verificate, e con riferimento al caso di specie, relativo a navi merci, si ritiene che la produzione di rifiuti ad esse collegata deve imputarsi ad una attività di tipo economico che costituisce il presupposto d’origine dei rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.L.vo 152/2006[8].

Dello stesso avviso è la Corte di Cassazione che, in occasione di due sentenze riguardanti rifiuti di origine animale, in caso di non utilizzo degli stessi quali sottoprodotti con relativa applicazione del Regolamento CE 1069/2009, ha confermato la loro qualificazione come rifiuti speciali.

 

Si ritiene, d’altra parte, di poter escludere un’assimilazione ai rifiuti urbani.

Se è vero che, sulla base del disposto di cui al citato art. 184, comma 2, lett. b), D.L.vo 152/2006, nell’ambito dei rifiuti urbani vi rientrano anche i rifiuti speciali assimilati agli urbani, è pur vero che la norma si rivolge solo ai rifiuti speciali provenienti da locali o luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilabili per quantità e qualità ai primi e aventi il carattere della non pericolosità. Al fine di poter ammettere l’assimilazione è necessario, quindi, valutare se i rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, ammettendo pure la loro assimilabilità agli urbani per quantità e qualità, possano essere qualificati anche come non pericolosi.

L’Allegato I alla parte IV del D.L.vo 152/2006 definisce le caratteristiche di pericolo attribuibili e tra le stesse individua anche in H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi. Proprio la possibilità che i rifiuti alimentari provenienti da paesi extra-UE possano veicolare virus e agenti patogeni ha indotto il legislatore europeo ad inserirli tra i rifiuti a più elevato rischio e il legislatore italiano a chiederne la distruzione o la sterilizzazione. Elementi questi ritenuti sufficienti per includere i rifiuti di cui si tratta tra i rifiuti speciali pericolosi.

 

Conclusioni

I rifiuti biodegradabili di cucine e mense prodotti da navi provenienti da paesi extracomunitari costituiscono una potenziale fonte di rischio per la salute pubblica e sono, in quanto tali, reputati a rischio biologico. Mentre è pacifico che la loro scorretta gestione può comportare un tale rischio, non si può dire lo stesso per la loro classificazione.

In primo luogo, dal dettato del D.P.R. 254/2003, in materia di gestione dei rifiuti sanitari, si potrebbe dedurre, indirettamente, la classificazione di tali rifiuti come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Con riferimento al caso di navi merci, si ritiene che la produzione di rifiuti ad esse collegata deve imputarsi ad una attività di tipo economico, presupposto d’origine dei rifiuti speciali, mentre, relativamente alla loro assimilabilità agli urbani, si osserva che per l’assimilazione è necessario che i rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali (ammettendo pure la loro assimilabilità agli urbani per quantità e qualità) possano essere qualificati anche come non pericolosi.

Si tenga presente, inoltre, che il D.L.vo 152/2006 (Allegato I alla parte IV) definisce infettive – e quindi pericolose – le sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi.

Di conseguenza, in considerazione del fatto che si tratta di rifiuti che possono veicolare virus e agenti patogeni, ai quali è stato attribuito un elevato rischio biologico, e dei quali viene richiesta la distruzione o la sterilizzazione, si ritiene, a parere di chi scrive, che i rifiuti alimentari prodotti a bordo di navi che effettuano tragitti internazionali siano da classificare come rifiuti speciali pericolosi.

 

 

Note:

 

[1] Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2003.

[2] Comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui.

[3] In caso di inadempimento da parte dell’Autorità portuale nei termini stabiliti, la regione competente per territorio nomina, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, un commissario ad acta per la elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti.

[4] Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – Supplemento Ordinario n. 96.

[5] Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE L 300/1 del 14 novembre 2009.

[6] Decreto Ministero della Sanità 22 maggio 2001, Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001.

[7] Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2003, in vigore dal 26 settembre 2003.

[8] Art. 184 del D.L.vo 152/2006 – Classificazione:

3. Sono rifiuti speciali:

  1. a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
  2. b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
  3. c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  4. d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  5. e) i rifiuti da attività commerciali;
  6. f) i rifiuti da attività di servizio;
  7. g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  8. h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie”.