Il quesito proposto concerne gli obblighi che incombono in capo ai produttori di rifiuti pericolosi. In particolare, ci si domanda se tutti i rifiuti pericolosi debbano viaggiare in regime ADR, o ci siano delle deroghe. Nello sviluppo del parere è stato altresì approfondito un tema assai rilevante, ovvero quello inerente la nomina del consulente ADR, con particolare riguardo alla redazione della scheda ADR per i rifiuti pericolosi.
Stefano Maglia, 03/02/2014

Il trasporto secondo l’ADR

L’Accordo Europeo per il trasporto di merci pericolose (o ADR, European Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road) è un accordo internazionale firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 tra Paesi dell’ONU, la cui finalità è quella di armonizzare le norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di merci e sostante pericolose su strada, nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza.

Il D.L.vo n. 35 del 27 gennaio 2010, da ultimo modificato dal D.M. del 21 gennaio 2013 che a sua volta recepisce la Direttiva 2012/45/UE della Commissione europea, stabilisce all’art. 1 che la disciplina normativa di cui all’ADR si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati dell’Unione Europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

Per contro, in linea generale, la disciplina sopra citata non trova applicazione nei casi di trasporto di merci pericolose effettuato:

  1. mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengano alle forze armate o che si trovino sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
  2. mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendano nelle vie navigabili interne;
  3. mediante traghetti che effettuino soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure
  4. interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

Si noti peraltro che, ai sensi dell’art. 3, D.L.vo n. 35 del 27 gennaio 2010, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto ai sensi dell’ADR nella misura in cui ne è fatto divieto:

– nell’allegato del RID, ossia il Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla Convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF);

– nei regolamenti allegati all’ADN, ossia l’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000;

– negli allegati A e B dell’ADR.

L’ADR prevede inoltre delle esenzioni al proprio regime di applicabilità (cfr. sezione 1.1.3), fra le quali si evidenziano in particolare quelle concernenti:

– la natura dell’operazione di trasporto: le prescrizioni contenute nell’ADR non si applicano ad esempio ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate al punto 1.1.3.6 dell’Accordo. E’ opportuno tuttavia evidenziare che occorrerà comunque adottare provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto, e che i trasporti effettuati dalle imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione;

– disposizioni speciali o merci pericolose imballate in quantità limitate o in quantità esenti: alcune merci pericolose imballate in quantità limitate possono essere oggetto di esenzione a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. Tale esenzione si può applicare nel caso in cui la merce venga imballata in un imballaggio combinato con imballaggi interni di piccola capacità e imballaggi esterni contenenti anch’essi piccoli quantitativi in totale;

– le quantità trasportate per unità di trasporto: si tratta di un’esenzione parziale alle disposizioni ADR che si verifica qualora le merci siano trasportate in quantità limitate, ossia nel caso in cui il quantitativo trasportato per unità di trasporto non superi i limiti indicati per le varie categorie di trasporto nella Tabella di cui alla sottosezione 1.1.3.6.3. L’esenzione è definita parziale in quanto alcune disposizioni ADR vanno comunque sempre rispettate indipendentemente dalla quantità trasportata. Esistono 5 categorie di trasporto, per ognuna delle quali è definito un quantitativo limite massimo entro il quale il trasporto può beneficiare dell’esenzione parziale. La categoria di trasporto è indicata nella colonna (15) della Tabella A in corrispondenza di ogni materia.

Si segnala altresì che, secondo quanto previsto dall’art. 168 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare alle condizioni poste dalle norme in materia di trasporto internazionale su strada di merci pericolose e per ferrovia in caso di:

  1. trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;
  2. merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.

Per quanto attiene lo specifico caso dei rifiuti pericolosi e la loro assoggettabilità o meno al regime ADR, occorre rilevare che non vi è corrispondenza fra la categoria dei “rifiuti pericolosi” così come individuati dalla Parte IV del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 (“Codice dell’ambiente”) e quella delle “merci pericolose” ai sensi dell’Accordo ADR.

Non esistendo infatti un criterio di raffronto diretto fra codici CER e numeri ONU (ai quali ultimi sono associate le relative informazioni di pericolo nell’ambito dell’ADR), la classificazione di pericolosità ai fini del trasporto su strada, con conseguente assegnazione del numero ONU, va effettuata secondo i criteri enunciati nella sottosezione ADR 2.2.x.1 delle diverse classi.

Infatti la sezione 2.1.3 (“Classificazione di materie, comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate”) stabilisce che le materie non nominativamente menzionate nell’ADR debbano essere classificate “in funzione del loro grado di pericolo secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi”. Il/i pericolo/i presentati da una materia devono inoltre essere determinati in base alle caratteristiche fisiche e chimiche ed proprietà fisiologiche di quest’ultima.
Il consulente per la sicurezza

 

Secondo quanto previsto dall’art. 11, D.L.vo 35/2010, il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporti il trasporto di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico connesse a tali trasporti, deve nominare un consulente per la sicurezza.

In base al disposto dell’art. 3, comma 6 del D.L.vo n. 40 del 4 febbraio 2000 (“Attuazione della Direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose”) sono tuttavia esentate dall’obbligo di nominare il consulente, fra l’altro:

– le imprese che effettuino operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti definite con decreto dal Ministro dei trasporti e della navigazione, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell’impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

Le mansioni del consulente ADR (cfr. Allegato I, D.L.vo n. 40 del 4 febbraio 2000) comprendono nello specifico l’esame delle prassi e delle procedure relative alle attività dell’impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci, al fine di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività (es. predisposizione di procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate; individuazione di prassi dell’impresa per quanto concerne la considerazione all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate; redazione del rapporto annuale; redazione del rapporto d’incidente; ecc.).
Conclusioni

 

Nel caso di specie occorrerà pertanto effettuare una preliminare classificazione dei rifiuti prodotti secondo le prescrizioni di cui all’ADR sopra richiamate. Tali rifiuti, se classificabili come “merci pericolose” in base a siffatti criteri, dovranno successivamente essere imballati, etichettati e trasportati rispettando le pertinenti disposizioni ADR. Sarà inoltre necessario appurare le finalità, le modalità e la frequenza con cui avviene il trasporto di detti rifiuti per valutare l’applicabilità o meno delle esenzioni citate.

Non è, poi, compito precipuo del consulente ADR provvedere alla compilazione della scheda ADR. L’Accordo stabilisce infatti che ogni trasporto di merci pericolose disciplinato dall’ADR medesimo debba essere accompagnato da apposita documentazione, e che l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi è tenuta fra l’altro a fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del citato capitolo 5.4 e delle Tabelle della Parte 3 dell’Accordo. L’onere della compilazione del documento di trasporto ADR è dunque posto dalla normativa vigente a carico dell’impresa speditrice.

A quest’ultimo proposito si precisa che, secondo la normativa ADR, lo speditore è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto di terzi[1]. Questa definizione non deve essere confusa con quella di trasportatore, che è l’impresa che effettua il trasporto con o senza contratto di trasporto[2].

Infatti, come disposto dall’art. 11 del D.L.vo 35/10 più sopra ricordato, è il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose (o operazioni di imballaggio, carico, riempimento o scarico connesse a tali trasporti) che nomina il consulente alla sicurezza[3].

Alla luce di quanto sopra, è di tutta evidenza che l’obbligo della nomina del consulente ADR e delle incombenze relative spetta al soggetto trasportatore dei rifiuti, il quale ha l’onere di verificare se per quello specifico trasporto è necessario adempiere alla normativa ADR oppure no.

Quindi, ne discende che il produttore di rifiuti è obbligato – come da normativa generale di cui al D.L.vo 152/06 – a classificarli correttamente e ad individuare il trasportatore autorizzato al trasporto (controllo formale), ma non a dotarsi lui stesso di un consulente ADR.

Note

[1] G. SCIBILIA – M. MARCHI, Guida pratica all’ADR 2011 e all’autotrasporto merci, Irnerio Editore, 2012, p. 23

[2] Cfr. nota n. 1.

[3] G. SCIBILIA – M. MARCHI, Guida pratica all’ADR 2011 e all’autotrasporto merci, op. cit., p. 29