Il caso concerne l’importazione di rifiuti da lista verde da un Paese aderente alla Convenzione di Basilea e destinati ad un impianto che effettua operazioni intermedie di recupero. Le criticità maggiori sono state quelle di comprendere quali obblighi particolari debbano essere inseriti nel contratto e, in particolare, se il certificato di corretto recupero debba essere rilasciato dall’impianto che effettua le operazioni intermedie e/o da quello che compie il trattamento finale.
Stefano Maglia – Giulia Guagnini, 06/06/2016

Operazioni intermedie di recupero e smaltimento

L’art. 2, par. 1, punto 7), Reg. (CE) n. 1013/2006[1] sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti comprende, all’interno della definizione di “recupero intermedio”, le “operazioni di recupero R12 e R13”.

Tali operazioni, a loro volta, sono definite dalla Direttiva 2008/98/CE[2], il cui Allegato II è stato trasposto nell’Allegato C, Parte IV, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[3]:

R12: è costituita dallo “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11[4];

R13: trattasi della “messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)”.

 

L’art. 5, par. 4 del Regolamento in questione, in tema di contenuti del contratto che deve essere sottoscritto tra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti oggetto di notifica (ossia spedizioni che riguardano rifiuti inclusi nella Lista Ambra di cui all’Allegato IV, Reg. (CE) n. 1013/2006), contempla alcuni elementi aggiuntivi da includere in caso di rifiuti spediti destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento. In tal caso, infatti, nel contratto figurano i seguenti obblighi supplementari:

  1. a) l’obbligo per l’impianto di destinazione di fornire, in virtù dell’art. 15, lett. d), e, se del caso, dell’art. 15, lett. e), i certificati che attestano che i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle condizioni ivi fissate, nonché alle disposizioni Reg. (CE) n. 1013/2006; e
  2. b) l’obbligo per il destinatario di trasmettere, se del caso, una notifica all’autorità competente iniziale del Paese di spedizione iniziale, a norma dell’art. 15, lettera f), punto ii).

 

Per quanto attiene l’art. 15 appena citato occorre segnalare che una delle maggiori novità introdotte dal Reg. (CE) n. 1013/2006 è costituita dalla previsione di specifici adempimenti e modalità di espletamento delle procedure di notifica nel caso in cui una spedizione di rifiuti sia destinata ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento.

In particolare, ai sensi di tale articolo:

  1. se una spedizione di rifiuti è destinata a un’operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all’operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale;
  2. le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l’autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un’operazione intermedia di recupero o smaltimento solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma degli artt. 11 o 12 del Regolamento, alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive;
  3. entro 3 giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto che effettua l’operazione intermedia di recupero o smaltimento, tale impianto fornisce conferma scritta di avere ricevuto i rifiuti: tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata. Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;
  4. quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre 1 anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve indicato dalle autorità competenti interessate, l’impianto che effettua tale operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l’avvenuto recupero o smaltimento intermedio; tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato. Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato;
  5. quando un impianto di recupero o smaltimento che effettua un’operazione intermedia di recupero o smaltimento consegna i rifiuti per operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive ad un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve indicato dalle autorità competenti interessate, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l’avvenuta operazione non intermedia di recupero o smaltimento successiva di tali rifiuti. L’impianto suddetto che effettua un’operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono;
  6. se la consegna di cui alla lettera e) è effettuata ad un impianto situato rispettivamente:
    1. nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro, è necessaria una nuova notifica; o
    2. in un paese terzo è necessaria una nuova notifica, fermo restando che le disposizioni relative alle autorità competenti interessate si applicano parimenti all’autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.

 

Dall’analisi delle norme fin qui richiamate emerge che le disposizioni aggiuntive connesse allo svolgimento di operazioni di recupero intermedio appaiono collegate esclusivamente alle spedizioni che prevedono l’adempimento agli obblighi di notifica.

Tuttavia, sul punto occorre rilevare che le operazioni di recupero intermedie R12 o R13 sono ammissibili anche nell’ambito di spedizioni di rifiuti della Lista Verde: si veda a questo proposito la risposta al quesito n. 4.3 della Direzione generale Ambiente della Commissione europea del settembre 2010[5]. Detto documento, pur non recando interpretazioni giuridicamente vincolanti della legislazione europea, di competenza esclusiva della Corte di giustizia europea, rappresenta l’orientamento dei servizi della Commissione europea sulle questioni ivi poste. Nella risposta al predetto quesito la Commissione conclude che non esistono disposizioni specifiche nel Reg. (CE) n. 1013/2006 che disciplinino le spedizioni di rifiuti della Lista Verde destinate ad operazioni intermedie di recupero e pertanto queste possono essere effettuate ai sensi dell’art. 18 dello stesso Regolamento. La Commissione europea, peraltro, richiama una sentenza della Corte di Giustizia Europea (Beside, C192/96, sentenza del 25 giugno 1998) in cui i giudici si pronunciarono circa le evidenze minime che l’autorità competente deve normalmente richiedere al fine di stabilire – in assenza di notifica – se il rifiuto in Lista Verde oggetto di spedizione transfrontaliera sia destinato al recupero: il rimando, a tal proposito, è all’art. 11, Reg. (CE) n. 1013/2006.

 

Rifiuti in Lista Verde oggetto di importazione e destinati al recupero

Fra i rifiuti contenuti nella Lista Verde (Allegato III, Reg. (CE) n. 1013/2006), ossia quelli che non presentano caratteristiche di pericolosità, né rischi rilevanti per la salute umana e l’ambiente e che possono essere trasportati e destinati al recupero in tutti i Paesi, ve ne sono alcuni (ossia quelli inclusi nella Parte I), che si riferiscono ai rifiuti considerati non pericolosi ai sensi della succitata Convenzione di Basilea ed elencati nell’Allegato IX della stessa.

In tale ultimo Allegato IX,, si segnala che tutti i codici contenuti nella Convenzione di Basilea e negli Allegati al Reg. (CE) n. 1013/2006 non trovano corrispondenza con i codici CER di derivazione comunitaria di cui all’Allegato D, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006.

 

Conclusioni

Per quanto attiene le spedizioni di rifiuti in Lista Verde destinati ad operazioni intermedie di recupero (R12 e R13), si segnala che – come osservato dalla Commissione europea nel documento “Frequently asked questions (FAQs) on regulation (EC) 1013/2006 on shipments of waste” – non esistono disposizioni specifiche nel Reg. (CE) n. 1013/2006 che disciplinino tale specifica fattispecie, pertanto queste (diversamente da quanto avviene per i rifiuti in Lista Ambra) possono essere effettuate ai sensi dell’art. 18 dello stesso Regolamento.

Non occorrerà quindi osservare gli obblighi supplementari contenuti negli artt. 5, par. 4 e 15, Reg. (CE) n. 1013/2006; tuttavia si suggerisce, in un’ottica di maggior cautela, di predisporre un apposito documento, da trasmettere sia al soggetto dal quale proviene la spedizione nonché all’impianto di recupero finale, con cui si dà evidenza del quantitativo di rifiuti effettivamente sottoposto alle operazioni di recupero R12 o R13 all’interno dell’impianto.

Inoltre, per quanto riguarda il documento di cui all’Allegato VII, Reg. (CE) n. 1013/2006, che accompagna le spedizioni transfrontaliere di rifiuti in Lista Verde, si segnala che mentre l’impianto di recupero intermedio dovrà necessariamente figurare nella casella n. 7 sotto la voce “Impianto di recupero”, non esiste uno spazio apposito per l’indicazione dell’impianto di recupero finale. A tal proposito si segnala che il documento a firma della Commissione europea fin qui più volte citato prende in esame lo specifico caso di spedizioni di rifiuti destinate al recupero intermedio in Lista Verde, per quanto attiene gli aspetti documentali: a quest’ultimo proposito i tecnici della Commissione rilevano, sulla base di un orientamento giurisprudenziale comunitario, che l’autorità competente del paese di spedizione ben potrebbe richiedere che l’operazione di recupero finale sia menzionata nell’Allegato VII. Si suggerisce quindi di segnalare, in tale ultimo documento, l’impianto di recupero finale cui i rifiuti sono destinati a seguito del “passaggio” tramite l’impianto intermedio ai fini della realizzazione di operazioni di recupero intermedie R12 o R13.

 

Note

 

[1]Regolamento (CE) n . 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti”, pubblicato sulla GUCE n. L190 del 12 luglio 2006.

[2]Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUCE n. L312 del 22 novembre 2008.

[3]Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – S.O. n. 96 ed in vigore dal 29 aprile 2006.

[4] Per completezza si rammenta che nell’Allegato C, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006 la descrizione dell’operazione di recupero è corredata di una nota che così recita: “In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”.

[5] V. documento intitolato “Frequently asked questions (FAQs) on regulation (EC) 1013/2006 on shipments of waste”, in http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/.