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Per avere idea delle implicazioni pratiche della normativa in parola, si pensi alle sanzioni che verrebbero irrogate ad un ente che venisse riconosciuto responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all’art. 256, c. 1, lett. a) , del TUA (si pensi, ad esempio, alla realizzazione di

deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, ovvero alla mancata od errata iscrizione all’Albo, ovvero all’utilizzo di un CER diverso da quello autorizzato).

Prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 121/2011 la realizzazione della fattispecie in esame avrebbe comportato l’applicazione delle seguenti sanzioni:

– arresto da 3 mesi a 1 anno +

– ammenda da 2.600 a 26.000 euro +

– confisca (facoltativa).

Con l’entrata in vigore del D.L.vo n. 121/2011, a tali sanzioni va aggiunta l’irrogazione verso l’ente di un’ulteriore sanzione pecuniaria che varia da 258 (1 quota) a 387.250 euro (250 quote).