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Come accennato in premessa, il D.L.vo n. 231/2001 prevede agli artt. 6 e 7 che la responsabilità dell’ente è esclusa nel caso in cui l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L’adozione di tale modello è facoltativa, ma diviene necessaria allorquando l’ente intenda beneficiare dell’esenzione in parola.

Il citato art. 6 prevede infatti che l’ente è esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati dal medesimo decreto se:

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il medesimo organo dirigente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne il loro aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo: l’Organo di Vigilanza;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).

Le suindicate condizioni devono sussistere contemporaneamente, pertanto l’adozione di un modello di organizzazione a nulla rileva, ai fini dell’esenzione, se non è stato altresì istituito un OdV che adempia puntualmente ai propri oneri.

Recentissimo esempio della validità di tale modello è dato dalla pronuncia della Corte d’Appello di Milano, 18 giugno 2012, n. 1824, in cui è stato ribadito che un modello organizzativo ha valore esimente nei confronti della società che lo abbia efficacemente adottato prima della commissione dell’illeciti imputatole (la Corte ha inoltre ribadito il principio in base al quale il suddetto modello non può ritenersi inefficace per il solo fatto che l’illecito sia stato commesso, altrimenti l’esimente non avrebbe mai applicazione pratica).