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L. 13 Giugno 2023, n. 68

Acque, modifiche al TUA!

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.136 del 13-06-2023

Il 15 giugno 2023 entrerà in vigore la Legge 13 giugno 2023, n.68 di conversione del DL n.39/2023 recante: “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche“.

Tra le novità più importanti in campo ambientale, si segnalano:

– Le modifiche al TUA agli Artt. 8 e 27-ter.
All’art. 8, si precisa che viene istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ma anche di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto.
All’art. 27-ter, invece, si segnala l’inserimento di un nuovo comma 1-bis, che stabilisce che sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell’Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell’allegato III alla parte seconda del presente decreto.

– In sede di conversione si confermano le precedenti modifiche in tema fanghi. Per cui si ricorda che l’art. 9 ha aggiunto le parole “comunque solo” all’art. 127 del TUA (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) che pertanto deve leggersi complessivamente così, dissipando ogni dubbio sul fatto che ai fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue si applichi la disciplina dei rifiuti solo e soltanto al termine dell’intero processo di trattamento.

Leggi testo completo legge

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2023, N. 39

All’articolo 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5-ter:

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: “nonche’ dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto,” sono inserite le seguenti: “e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto”;

b) all’articolo 27-ter, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell’Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell’allegato III alla parte seconda del presente decreto”.

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