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L. 27 Dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Gazzetta ufficiale: n.302 del 29 dicembre 2017 - Supplemento Ordinario n. 62

 

La Legge di Bilancio 2018, in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, non manca di riferimenti alla materia ambientale. In particolare, si segnalano due commi, che intervengono, peraltro, a modificare il D.L.vo 152/2006, conosciuto come Testo Unico Ambientale.

Il comma 1135, innanzitutto, vi introduce l’art. 194-bis, il quale prevede che gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti (di cui agli articoli 190 e 193 del D.L.vo 152/2006) possono essere effettuati in formato digitale, e consente, inoltre, la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

Il comma 304, invece, modifica gli articoli 184, 241-bis e 258, delineando un’articolata disciplina per i poligoni delle forze armate, presso i quali dovranno essere tenuti, sotto la responsabilità del comandante, i registri delle attività a fuoco. Al comandante ed alle Regioni ove hanno sede i poligoni vengono, poi, attribuiti una serie di adempimenti connessi alle attività di monitoraggio ed informazione.

Da ultimo, si segnala l’istituzione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), che sostituisce l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

 

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Leggi testo completo legge

*estratto

 

Art. 1

[…]

 

304. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 184, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate e’ tenuto, sotto la responsabilita’ del comandante, il registro delle attivita’ a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attivita’:
a) l’arma o il sistema d’arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e’ conservato per almeno dieci anni dalla data dell’ultima annotazione. Lo stesso e’ esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivita’ finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attivita’ devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010 »;

 

b) all’articolo 241-bis, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attivita’ svolte nel poligono, assumendo altresi’ le iniziative necessarie per l’estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano e’ limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
4-ter. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell’area del poligono, un documento indicante le attivita’ previste, le modalita’ operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente e della salute.
4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento e’ messo a disposizione dell’ARPA e dei comuni competenti per territorio.
4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell’ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all’articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette all’Osservatorio le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. Le forme di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.
4-sexies. Con le modalita’ previste dall’articolo 184, comma 5-bis, sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta, titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.
4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, e’ stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.
4-octies. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010, l’ISPRA provvede alle attivita’ di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalita’ definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa, relativi alle attivita’ di cui all’articolo 184, comma 5-bis.3, e ai commi 4-bis e 4-octies del presente articolo»;

 

c) all’articolo 258, dopo il comma 5-ter e’ aggiunto il seguente:

«5-quater. In caso di violazione di uno o piu’ degli obblighi previsti dall’articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall’articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro ».

[…]

 
528. La denominazione « Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico » e’ sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione « Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorita’ sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ abrogata.

 

529. All’onere derivante dal funzionamento dell’ARERA, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 527, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell’articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all’ARERA ai sensi del comma 527, la pianta organica dell’Autorita’ e’ incrementata in misura di 25 unita’ di ruolo da reperire in coerenza con l’articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unita’ individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a selezioni pubbliche indette dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

[…]

 

 

532. Al fine di garantire l’effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorita’ di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

[…]

 

 

545. Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, e’ vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed e’ obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

 

546. Dal 1° gennaio 2020 e’ vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

 

547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per: a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546; b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l’uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

 

548. La violazione del divieto di cui al comma 546 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantita’ ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell’attivita’ produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e’ presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e’ stata accertata la violazione.

[…]

 

 

1134. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3 -bis e 9 -bis , le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 9 -bis , quarto periodo, dopo le parole: « nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui » e le parole: « nel corso dell’anno 2017 » sono sostituite dalleseguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018 ».

 

1135. Al capo I del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 194 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilita’ dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). –
1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalita’ di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
3. E’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
4. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o piu’ procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
c) previsione di modalita’ semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualita’ in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
6. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ».

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