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D.M. 1 Marzo 2019, n. 46

Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Gazzetta ufficiale: n. 132 del 7 giugno 2019

In vigore dal 22 giugno 2019 il D.M. 1° marzo 2019 n. 46, mediante il quale il Ministero dell’Ambiente ha adottato il Regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza (d’emergenza, operativa e permanente) delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo 152/2006 e in conformità al principio comunitario «chi inquina paga», che fa salve le disposizioni vigenti sulla protezione delle acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento da fonti puntuali e diffuse.

Precisamente, il D.M. 46/2019 è così strutturato: l’art. 1 disciplina oggetto, finalità e campo di applicazione, l’art. 2 è dedicato alle definizioni, l’art. 3 si occupa delle procedure operative per la caratterizzazione delle aree, l’art. 4 della valutazione di rischio, l’art. 5 disciplina le procedure operative e le modalità per l’attuazione degli interventi, l’art. 6 guarda agli obblighi dei soggetti non responsabili dell’inquinamento e l’art. 7 detta, infine, le disposizioni transitorie.

Fondamentali anche gli allegati, in particolare: con riferimento all’art. 3, l’Allegato I si occupa dei criteri generali per la caratterizzazione delle aree agricole e l’Allegato II delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i suoli delle medesime aree; l’Allegato III, invece, facendo riferimento all’art. 2, delinea i criteri generali per la valutazione di rischio; l’allegato IV, poi, si occupa delle tipologie di intervento applicabili per le aree agricole ai sensi dell’art. 5; da ultimo, l’Allegato V è dedicato agli adempimenti per cittadini ed imprese ai sensi dell’art. 7.

 

Leggi testo completo legge

Art. 1
Oggetto, finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico le informazioni in merito al numero e all’ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari alle quali sono state applicate le procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti sulla protezione delle acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento da fonti puntuali e da fonti diffuse.

 

 

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè le seguenti:
a) area agricola: la porzione di territorio destinata alle produzioni agroalimentari;
b) produzioni agroalimentari: le attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all’alimentazione di animali destinati al consumo umano;
c) valutazione di rischio: valutazione complessiva degli elementi di potenziale rischio ambientale e sanitario associato all’esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo i criteri di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
d) valore di fondo geochimico: distribuzione di una sostanza nel suolo derivante dai processi naturali, con eventuale componente antropica non rilevabile o non apprezzabile.

 

 

Art. 3
Procedure operative per la caratterizzazione delle aree
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un’area agricola, il responsabile dall’inquinamento pone tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla regione, alla provincia, al comune, all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e all’Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti nonchè, per le aree ricadenti all’interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche.
2. Le attività di caratterizzazione di aree agricole sono attuate dal responsabile dell’inquinamento in conformità a quanto previsto dall’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e sono preventivamente comunicate alle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui all’esito delle attività di caratterizzazione risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, non sono stati superati, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla data di notifica di cui al comma 1, un’autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria documentazione tecnica. Tale autocertificazione conclude il procedimento.
4. Entro i successivi trenta giorni la regione, in collaborazione con ARPA e ASL secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni controlli, i cui esiti, con le eventuali prescrizioni integrative, sono comunicati alle amministrazioni competenti.

 

 

Art. 4
Valutazione di rischio
1. In caso di accertamento del superamento delle CSC di cui all’allegato 2, anche per una sola sostanza, all’esito delle attività di caratterizzazione, il soggetto responsabile dell’inquinamento ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, ed elabora la valutazione di rischio di cui all’allegato 3, al fine di stabilire le eventuali necessità di intervento in relazione all’ordinamento colturale effettivo e potenziale dell’area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato.
2. In attesa della valutazione di rischio di cui al comma 1 e della individuazione dei necessari interventi, la ASL competente stabilisce le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC.
3. Se all’esito della valutazione di rischio le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l’ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile presenta alla regione territorialmente competente e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1, un’istanza di conclusione del procedimento corredata dalla documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, l’amministrazione competente può richiedere l’effettuazione di ulteriori controlli, oppure dichiarare concluso il procedimento relativamente all’area agricola.

 

 

Art. 5
Procedure operative e modalità per l’attuazione degli interventi
1. Se all’esito della valutazione di rischio le concentrazioni riscontrate sono incompatibili con l’ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile dell’inquinamento deve presentare alle amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, del presente regolamento nonchè nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute, le risultanze della valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito, in conformità a quanto stabilito dall’allegato 4, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le suddette risultanze e il progetto operativo sono presentati entro novanta giorni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Il progetto degli interventi di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elementi:
a) una planimetria recante le particelle catastali oggetto di intervento;
b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;
c) la descrizione degli obiettivi dell’intervento di riduzione del rischio e modalità di verifica degli stessi;
d) l’indicazione delle limitazioni sulle tipologie di coltivazioni da adottare.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto degli interventi di cui al comma 1 la regione o, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, convoca una conferenza di servizi per l’approvazione degli interventi, con eventuali prescrizioni ed integrazioni. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione degli interventi da parte del soggetto responsabile.
4. Gli eventuali vincoli e restrizioni all’utilizzo dell’area individuati all’esito della valutazione di rischio devono essere riportati nel certificato di destinazione urbanistica.
5. La conformità degli interventi attuati rispetto al progetto approvato e’ certificata ai sensi dell’articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il supporto tecnico di ARPA e di ASL per i rispettivi profili di competenza.

 

 

Art. 6
Obblighi dei soggetti non responsabili dell’inquinamento
1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile dell’inquinamento, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC di cui all’allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, e attuare le necessarie misure di prevenzione.
2. E’ riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi necessari nell’ambito del sito in proprietà o nella disponibilità ai sensi dell’articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

 

Art. 7
Norme finali e transitorie
1. I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle relative disposizioni. Si intendono conclusi i procedimenti per i quali e’ stato emanato dall’autorità competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i procedimenti non conclusi il proponente può avviare le procedure di cui al presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero della salute e con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento sono definiti, i criteri tecnici per l’individuazione dei valori di fondo geochimico di cui all’allegato 2.
3. Ai fini di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono elencati all’allegato 5, che costituisce parte integrante del presente regolamento, gli oneri informativi introdotti ed eliminati per cittadini e imprese.
4. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente regolamento sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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