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L. 9 Novembre 2021, n. 156

Conversione D.L. "infrastrutture", novità per riutilizzo materiali di dragaggio

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.267 del 09-11-2021

E’ entrata in vigore il 10 novembre la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 recante: “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”.

Il Decreto-legge di cui sopra aveva già apportato modifiche all’art. 114, comma 4, del TUA In particolare, sancendo l’obbligo per le Regioni di adeguare la disciplina regionale agli obiettivi di mantenimento della capacità degli invasi e di salvaguardia della qualità dell’acqua anche tenendo conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.

In sede di conversione del Decreto-legge, l’art. 4 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo) del provvedimento ha, in particolare, modificato l‘art. 184-quater del D.L.vo 152/2006 inerente i materiali di dragaggio stabilendo che:

“All’articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire l’innovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti dall’escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui all’articolo 109 del presente decreto legislativo e all’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salvo le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.

5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono adottate le norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili“.

Pertanto, entro l’8 febbraio 2022 il Ministero dovrà prevedere specifiche norme tecniche che disciplinino il riutilizzo dei sedimenti di dragaggio.

Leggi testo completo legge

*Estratto

 

Art. 2, comma 4

All’articolo 114, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Il progetto» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita’ ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.».

 

Art. 4, comma 6-quater

All’articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire l’innovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti dall’escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui all’articolo 109 del presente decreto legislativo e all’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salvo le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.

5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, sono adottate le norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.”

Art. 10, comma 7-octies

All’articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale»

 

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