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L. 16 Novembre 2018, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Gazzetta ufficiale: n. 269 del 19 novembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 55

Dal 20 novembre 2018 è in vigore il nuovo testo del decreto-legge 109/2018, il cosiddetto Decreto Emergenze, o Decreto Ponte Morandi, convertito con Legge 130/2018. Il provvedimento, adottato al fine di fronteggiare una serie di criticità, si occupa anche dell’emergenza sul fronte dell’utilizzo agricolo dei fanghi da depurazione.

Precisamente, è l’art. 41, come modificato in sede di conversione, ad occuparsi del tema. Si legge, innanzitutto, che in attesa di una revisione organica della disciplina di settore, ai fini dell’utilizzo dei fanghi in agricoltura si applica la normativa di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, precisamente i limiti dell’Allegato IB. Seguono una serie di eccezioni (idrocarburi (C10-C40), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI) e la precisazione che “per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta
nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella
decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni“.

Leggi testo completo legge

Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza  della  rete  nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del  2016  e 2017, il lavoro e le altre emergenze, e' convertito in legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.  
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 


Allegato* 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N. 109 

*estratto


All'articolo 41, comma 1: 

 al primo periodo, le parole: «per i quali il limite e': ≤1.000 (mg/kg tal quale)» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per
i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti:
idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS),
Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI
<2 (mg/kg SS). Per cio' che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno»; 
 al secondo periodo, dopo le parole: «della Commissione del 16 dicembre 2008» sono aggiunte le seguenti: «, come specificato nel
parere dell'Istituto superiore di sanita' protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni». 



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109*

*estratto

 Art. 41 
 Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione 
 
 1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della
normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40),
per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per
i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti:
idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS),
Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI
<2 (mg/kg SS). Per cio' che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno. Ai
fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque
rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta
nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella
decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanita' protocollo
n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni. 


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