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D.L. 30 Aprile 2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019

Tra le misure urgenti di crescita economica dettate dal D.L. 34/2019, in vigore dal 1° maggio 2019, compaiono anche alcune disposizioni ambientali.

Nello specifico, mentre gli artt. 7 e 10 si occupano degli incentivi per la valorizzazione edilizia e gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (con modifica del D.L. 63/2013, convertito con L. 90/2013), l’art. 26 detta misure di sostegno a progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare, e dunque al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello circolare, rimandando ad un decreto del Ministero dello Sviluppo l’adozione di criteri, condizioni e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni finanziarie. Lo scopo dei progetti deve, quindi, sostanziarsi nell’uso più efficiente e sostenibile delle risorse. Gli enti e le imprese che potranno beneficiare di questi incentivi devono rispondere ad una serie di caratteristiche, delineate al comma 2 del medesimo art. 26, nell’ambito delle quali è previsto che essi operino in via prevalente nel settore manifatturiero, ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere.

L’art. 30, poi, è dedicato ai contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Anche in questo caso, rinviando ad un decreto del Ministero dello Sviluppo, saranno assegnati ai Comuni contributi (nel limite di 500 milioni di euro, per l’anno 2019) per la realizzazione di progetti su investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Da ultimo, si segnala l’art. 48, che detta invece misure in materia di energia. Precisamente, si autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e di 20 milioni per l’anno 2021, per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l’iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell’ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima.

Leggi testo completo legge

 

*estratto

 

 

Art. 7

Incentivi per la valorizzazione edilizia

Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonche’ all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche’ una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresi’ dovuti gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al secondo periodo.

 

 

Art. 10

Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo’ optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, e’ inserito il seguente: «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo’ optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita’ attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore.

 

Art. 26

Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare

1. Al fine di favorire la transizione delle attivita’ economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensita’ massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso piu’ efficiente e sostenibile delle risorse.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

4. Ai fini dell’ammissibilita’ alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere realizzati nell’ambito di una o piu’ unita’ locali ubicate nel territorio nazionale;

b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni;

c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi;

d) prevedere attivita’ di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attivita’ economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:

1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilita’ ambientale (innovazioni eco-compatibili);

2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;

4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati;

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalita’:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140 milioni di cui:

a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita’ per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di cui all’articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

 

 

Art. 30

Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

2. Il contributo di cui al comma 1 e’ attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprieta’ pubblica, nonche’ all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita’ sostenibile, nonche’ interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Il Comune beneficiario del contributo puo’ finanziare una o piu’ opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:

a) non abbiano gia’ ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia’ programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.

5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e’ tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.

6. Il contributo e’ corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

7. L’erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia’ erogata, nel limite dell’importo del contributo di cui al comma 2, e’ corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori .

8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita’ del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

10. Il Comune beneficiario da’ pubblicita’ dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita».

12. Considerata l’esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 e’ esonerato dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di societa’ in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attivita’ realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalita’ definite con apposito decreto ministeriale.

14. Agli oneri relativi alle attivita’ istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.760.000,00.

 

Art. 48

Disposizioni in materia di energia

1. Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l’iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonche’ gli impegni assunti nell’ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l’anno 2021. All’onere del presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 50.

 

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