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D.M. 28 Dicembre 2018

Attuazione della direttiva 2017/2096/UE della Commissione del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 15 del 18 gennaio 2019

A livello comunitario la normativa di riferimento per i veicoli fuori uso è contenuta nella direttiva 2000/53/CE, recepita nell’ordinamento nazionale attraverso il D.L.vo 209/2003.

Tale direttiva vieta, all’art. 4, l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, e riporta all’allegato II i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica tale divieto. Successivamente, con la direttiva (UE) 2017/2096 la Commissione UE, sulla base del fatto che “tale allegato deve essere periodicamente modificato onde tener conto del progresso tecnico e scientifico, e le esenzioni 2. c), 3 e 5 relative all’uso del piombo devono essere riesaminate”, ha modificato il predetto allegato II, fissando per gli Stati membri il termine del 6 giugno 2018 per l’adozione e la pubblicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva.

Con il Decreto 28 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2019, il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a dare attuazione alla predetta direttiva 2017/2096, modificando così l’allegato II al D.L.vo 209/2003, vale a dire l’elenco dei “Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall’articolo 9, comma 1”, il divieto, cioè, relativo alla produzione o all’immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. In virtù di quest’ultimo D.M., pertanto, è a questo nuovo allegato II al D.L.vo 209/2003 che occorrerà fare riferimento per individuare i materiali esenti dal divieto.

Leggi testo completo legge

Articolo unico

1.L’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dall’allegato al presente decreto.

 

 

Allegato II

(Articolo 9, comma 1)

Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall’articolo 9, comma 1

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell’articolo 9, comma 1.

Elenco

 

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