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D.L. 14 Dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*

Gazzetta ufficiale: n. 290 del 14 dicembre 2018

Con il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, contenente Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, in vigore dal 15 dicembre 2018, è stata ufficialmente disposta, all’art. 6, l’abrogazione del sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 1° gennaio 2019.

Assieme al SISTRI, sono abrogate anche una serie di disposizioni di legge, tra le quali si segnala l’art. 16 del D.L.vo 205/2010, la norma con la quale erano state introdotte “nuove versioni” degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.L.vo 152/2006: ai sensi del comma 3 del citato art. 6, fino alla definizione dell’annunciato sistema informatico gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita tramite i tradizionali adempimenti previsti agli art. 188, 189 (MUD), 190 (registri) e 193 (formulario) “nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205“. Lo stesso vale per l’art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), che continua ad applicarsi nel dettato previgente al predetto decreto 205/2010.

Dal 1° gennaio 2019 non sono più dovuti i contributi di iscrizione, mentre si ricorda che il contributo previsto per il 2018 doveva, comunque, essere versato.

Leggi testo completo legge

* estratto

Art. 6

Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 e’ soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all’anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

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