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D.L. 16 Luglio 2020, n. 76

Decreto-Legge Semplificazioni: novità su VIA, energia, bonifiche e green new deal

Gazzetta ufficiale: n. 178 del 16 luglio 2020

Dal 17 luglio 2020 è in vigore il “Decreto Semplificazione”, ovvero il DL 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che contiene diverse importanti novità nel settore ambientale.

In particolare, gli artt. 12 e 13, inseriti nel capo I del Titolo II “Semplificazioni procedimentali” dispongono rilevanti modifiche per accelerare i tempi delle Conferenze di Servizi (andando a modificare la L. 241/90 sul procedimento amministrativo) e indicano la data del 31 dicembre 2020 come termine per le amministrazioni e gli enti pubblici per ridurre i termini di durata dei procedimenti di loro competenza (ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

I capi II e II del Titolo IV sono stato invece dedicati, rispettivamente, alle “Semplificazioni in materia ambientale” ed alle “Semplificazioni in materia di green new deal”. Tra le novità più significative si evidenziano quelle riguardanti le procedure di Valutazione dell’impatto ambientale (artt. 50 e 51), gli interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (artt. 52 e 53) e contro il dissesto idrogeologico (art. 54), le fonti rinnovabili energia (artt. 56 e ss.) e i finanziamenti in materia di green new deal (art. 64).

Leggi testo completo legge

*Estratto

TITOLO II SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

Capo I SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 12. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4 -bis . Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini pre-visti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo.”;

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8 -bis . Le determinazioni relative ai provvedi-menti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 -bis , comma 2, lettera c) , 17 -bis , commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14 -ter , comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, comma 3 e 6 -bis , adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 -nonies , ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”;

b) all’articolo 3 -bis , le parole “incentivano l’uso del-la telematica” sono sostituite dalle seguenti: “agiscono mediante strumenti informatici e telematici”;

c) all’articolo 5, comma 3, dopo le parole “L’unità organizzativa competente” sono inserite le seguenti: “, il domicilio digitale”;

d) all’articolo 8, comma 2:

1) alla lettera c) , dopo le parole “l’ufficio” sono inserite le seguenti: “, il domicilio digitale dell’amministrazione”;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64 -bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decreto le-gislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;”;

3) dopo la lettera d) , è inserita la seguente: “d -bis ) l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti chenon sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d) .”;

e) all’articolo 10 -bis , comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in man-canza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del prov-vedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.”;

f) all’articolo 16, comma 2: 1) il primo periodo è soppresso; 2) al secondo periodo la parola: “facoltativo” è soppressa;

g) all’articolo 17 -bis : 1) alla rubrica, le parole “Silenzio assenso” sono sostituite dalle seguenti: “Effetti del silenzio e dell’iner-zia nei rapporti”; 2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministra-zioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione.”; 3) al comma 1, come modificato dalla presen-te lettera, quarto periodo, dopo le parole “dello schema di provvedimento;” sono inserite le seguenti: “lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.” e le parole “non sono ammesse” sono sostituite dalle seguenti: “Non sono ammesse”; 4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo.”;

h) all’articolo 18: 1) al comma 1, le parole da “Entro sei mesi” fino a “interessate” sono sostituite dalle seguenti: “Le amministrazioni”, e le parole “di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni” sono so-stituite dalle seguenti: “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”; 2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3 -bis . Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministra-zioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-cembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;

i) all’articolo 21 -octies , comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10 -bis .”; l) all’articolo 29, comma 2 -bis , dopo le parole “il termine prefissato” sono inserite le seguenti: “, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti”.

2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle con-ferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all’attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

 

Art. 13. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14 -bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni: a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni; b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14 -bis , comma 5, l’amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’articolo 14 -ter , comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo 14 -quinquies , della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipan-dovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda neces-sario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

 

Capo II SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 50. Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 1:

1) alla lettera g) , il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’allegato IV del-la direttiva 2011/92/UE;”;

2) alla lettera i) le parole “gli elaborati progettua-li” sono sostituite dalle seguenti: “i progetti”;

3) alla lettera o -quater ), dopo le parole “che definisce” sono inserite le seguenti: “le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché”;

b) all’articolo 6:

1) al comma 3 -ter , primo periodo, dopo le parole “nell’ambito del Piano regolatore portuale” sono inserite le seguenti: “o del Piano di sviluppo aeroportuale” e dopo le parole “comunque desumibili dal Piano regolatore por-tuale”, sono inserite le seguenti: “o dal Piano di sviluppo aeroportuale”; al secondo periodo, dopo le parole “Qualora il Piano regolatore portuale” sono inserite le seguen-ti: “, il Piano di sviluppo aeroportuale”;

2) al comma 9, è aggiunto infine il seguente periodo: “L’esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito inter-net istituzionale.”;

3) al comma 12, dopo le parole “pianificazione territoriale” sono inserite le seguenti: “, urbanistica” e dopo le parole “della destinazione dei suoli conseguenti” sono inserite le seguenti: “all’approvazione dei piani di cui al comma 3 -ter , nonché”;

c) all’articolo 7 -bis :

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 -bis . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei traspor-ti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza se-mestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realiz-zazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimen-to all’assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2. ”;

2) al comma 3, primo periodo, le parole “Sono sottoposti a VIA” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 -bis , sono sottoposti a VIA”;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: “Le autorità competenti evitano l’insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.”;

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8 -bis . Limitatamente agli interventi necessari per il supera-mento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sosti-tutivi di cui all’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.”;

d) all’articolo 8:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 -bis . Per lo svolgimento delle procedure di valutazione am-bientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , è istituita la Commissio-ne Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di espe-rienza professionale e con competenze adeguate alla va-lutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, in-dividuate in base all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR, dell’ISPRA, dell’ENEA e dell’ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis . I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente
svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per
la protezione dell’ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera con le modalità previste dall’articolo 20, dall’articolo 21, dall’articolo 23, dall’articolo 24, dai commi 1, 2 -bis , 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 25, e dall’articolo 27, del presente decreto.”;

2) al comma 4, dopo le parole “della Commissione” sono aggiunte le seguenti: “e della Commissione tecnica
PNIEC”;

3) al comma 5, dopo le parole “Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale” sono inserite le seguenti: “e della Commissione tecnica PNIEC”, e dopo le parole “ciascun membro della Commissione” sono inserite le seguenti: “e della Commissione tecnica PNIEC”;

e) all’articolo 9:

1) al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “L’invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.”

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 -bis . L’autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.”.

f) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
“Articolo 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)
1. Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV -bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del comma 2, l’autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. In alternativa, la
pubblicazione può avvenire a cura del proponente, trascorso il termine di cui al comma 2, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate da quest’ultima. Contestualmente, l’autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
5. L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
6. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l’autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale.
7. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
8. Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di
VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell’allegato II -bis e nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell’autorità competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque,m qualsiasi informazione raccolta nell’esercizio di tale attività da parte dell’autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.”;

g) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
“Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) , una fase di
confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorità competente trasmette al proponente il proprio parere.”;

h) all’articolo 21:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole “gli elaborati progettuali” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g)”;
2) al comma 2, le parole “La documentazione di cui al comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1”, e dopo la parola “comunica” è inserita la seguente: “contestualmente”;
3) al comma 3 le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;

i) all’articolo 23:
1) al comma 1, lettera a) , le parole “gli elaborati progettuali” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto”;
2) al comma 3, primo periodo, le parole “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci giorni”;

3) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate da quest’ultima.”, e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2 -bis , avvia la propria attività istruttoria.”;

l) all’articolo 24:

1) al comma 3, le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici giorni”;

2) al comma 4, primo periodo, le parole “entro i trenta giorni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “entro i venti giorni successivi”, le parole “ulteriori trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori venti giorni” e le parole “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

3) al comma 5:

3.1. al primo periodo le parole “, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano so-stanziali e rilevanti per il pubblico,” sono sostituite dalle seguenti: “procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e”;

3.2. dopo il primo periodo è inserito il seguen-te: “In alternativa, la pubblicazione dell’avviso può avve-nire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità com-petente tempestivamente indicate da quest’ultima.”;

3.3. all’ultimo periodo, le parole “trenta giorni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “dieci giorni successivi”;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazio-ne raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempesti-vamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell’autorità competente, sul pro-prio sito internet istituzionale.”;

m) all’articolo 25:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “Nel caso di progetti di competenza statale” sono inserite le se-guenti: “, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis ,” dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo preceden-te senza che la Commissione competente di cui all’artico-lo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell’ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione.”, nonché al quar-to periodo le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni” e le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici giorni” e al quinto pe-riodo dopo le parole “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” sono aggiunte le seguenti: “non-ché qualora sia inutilmente decorso il termine comples-sivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di VIA”;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 -bis . Per i progetti di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2 -bis , si espri-me entro il termine di centosettanta giorni dalla pub-blicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concer-to del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfronta-liere il provvedimento di VIA è adottato entro il termi-ne di cui all’articolo 32, comma 5 -bis . In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronuncia-ta, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.”;

3) al comma 4, dopo la lettera a) , è inserita la se-guente: “a -bis ) le linee di indirizzo da seguire nelle suc-cessive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garan-tire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;”;

n) all’articolo 27:

1) al comma 4, primo periodo, la parola “quindici” è sostituita dalla seguente: “dieci”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14 -ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l’auto-rità competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e) , di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubbli-cità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate da quest’ultima. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la va-lutazione di incidenza ove necessaria e l’autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.”;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Entro i successivi quindici giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola vol-ta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superio-re a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autori-tà competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del presente decre-to, da pubblicare a cura della medesima autorità compe-tente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle ammi-nistrazioni comunali territorialmente interessate. In alter-nativa, la pubblicazione dell’avviso può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tem-pestivamente indicate da quest’ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla do-cumentazione, i termini di cui al comma 6 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.”;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, com-ma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l’autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità si-multanea secondo quanto stabilito dall’articolo 14 -terdella legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza parte-cipano il proponente e tutte le amministrazioni competen-ti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all’artico-lo 7 -bis , comma 2 -bis , alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell’ambien-te e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferen-za, nell’ambito della propria attività, prende in conside-razione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione espressa del provvedimen-to di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , la deci-sione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sul-la base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell’articolo 25. I termini previsti dall’articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all’articolo 25, comma 2, quinto pe-riodo. Tutti i termini del procedimento si considerano pe-rentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis della legge n. 241 del 1990.”;

o) all’articolo 27 -bis :

1) al comma 2, le parole “Entro quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro dieci giorni”;

2) al comma 4, ultimo periodo, le parole “sessan-ta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;

p) all’articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, che operano secon-do le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adot-tati sulla base dei seguenti criteri:

a) designazione dei componenti dell’Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti indi-viduati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;

b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di signi-ficativa competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni;

c) previsioni di cause di incandidabilità, incompati-bilità e conflitto di interessi;

d) temporaneità dell’incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;

e) individuazione degli oneri a carico del proponen-te, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell’Osservatorio”;

q) all’allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole “di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva supe-riore a 40.000 m3” sono sostituite dalle seguenti: “di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti pe-trolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate”;

r) all’articolo 32:

1) al comma 1, dopo le parole “nell’ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III -bis , provvede” sono inserite le seguenti: “quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato” e, dopo le parole “concernente il piano, programma, progetto o impianto” sono aggiunte le se-guenti: “e delle informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata”;

2) dopo il comma 5 -ter è aggiunto il seguente: “5 -quater . In caso di progetti proposti da altri Stati mem-bri che possono avere effetti significativi sull’ambiente italiano le informazioni ricevute dall’altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti au-torità italiane e al pubblico interessato italiano che entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni redige il proprio parere e lo trasmet-te unitamente alle osservazioni ricevute all’autorità com-petente nell’altro Stato membro.”.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali già costitu-iti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazio-ne in discipline ambientali di cui all’articolo 17 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, as-sicura, tramite appositi protocolli d’intesa con l’autorità competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione specifica al personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

 

Art. 51. Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su propo-sta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all’adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II -bis , alla parte seconda del decreto le-gislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i decreti di cui al primo periodo, il propo-nente presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone contestuale comunica-zione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazio-ni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elementi informativi dell’intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui all’articolo 6, com-ma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai com-mi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell’ambiente e della tute-la del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni.

2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ri-cadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II -bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell’efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazio-ne ai medesimi interventi, la durata dell’efficacia dell’au-torizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell’artico-lo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni.

 

Art. 52. Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 242 -bis è inserito il seguente:

“Art. 242 -ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

1.Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere ri-chiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’artico-lo 7 -bis , a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudi-chino né interferiscano con l’esecuzione e il completa-mento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autoriz-zazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, prov-vedono all’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quar-ta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal com-ma 1, anche nelle more dell’attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizza-zione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concorda-to con l’ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo pa-rametro, il soggetto proponente ne dà immediata comuni-cazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza ope-rativa già in essere, il proponente può avviare la realiz-zazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all’Agenzia di protezione ambien-tale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precau-zioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contami-nazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

5. All’attuazione del presente articolo le amministra-zioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigen-te, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

2. All’articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 no-vembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.

 

Art. 53. Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale

1. All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4 -bis . Nei casi di cui al comma 4, il soggetto re-sponsabile dell’inquinamento o altro soggetto interessa-to accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, com-prensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’ISPRA. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all’agenzia di prote-zione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all’agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L’autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono conclu-dersi entro e non oltre novanta giorni.

4 -ter In alternativa alla procedura di cui all’artico-lo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell’area, può presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del pro-cesso di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all’allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell’analisi di rischio sito specifica e dell’applicazione a scala pilota, in campo, delle tecno-logie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superio-re ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l’analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l’approvazione del progetto ope-rativo di cui all’articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chie-dere la revisione dell’analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi ses-santa giorni il proponente presenta il progetto e il Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell’opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valuta-zione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all’acquisizione della pronuncia dell’autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di com-petenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all’attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell’articolo 27 -bis .

4 -quater La certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l’assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area. La previsione di cui al primo periodo è applicabile an-che per l’adozione da parte dell’autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti in-feriore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti co-munque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall’autorità competente. La certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce ti-tolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 4 -ter , dell’artico-lo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

3. All’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole “Dette somme sono finalizzate” è inserita la seguente: “anche” e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità compe-tenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.”.

 

Art. 54. Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico

1. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto in fine il seguente periodo: “L’autorità procedente, qualora lo ritenga neces-sario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termi-ne massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.”;

2. Ai fini della predisposizione del Piano di interven-ti per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a vale-re sulle risorse di bilancio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e median-te apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l’emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale. Per essere ammessi al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.

3. All’articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: “4 -bis . Nelle more dell’adozione dei piani ai sensi dell’articolo 67, comma 1, le modifiche della perimetra-zione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico ema-nati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondi-menti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dall’Autorità di bacino distrettuale, d’in-tesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all’articolo 67, comma 1.

4 -ter . Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4 -bissono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipa-zione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osserva-zione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’esple-tamento delle procedure di aggiornamento, l’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4 -bis .”.

 

Art. 55. Semplificazione in materia di zone economiche ambientali

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9:

1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell’ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due man-dati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconfe-ribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.”;

2) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’iscrizione nell’albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.”;

3) dopo il comma 11, è inserito il seguente: “11 -bis . La gestione amministrativa dei parchi nazionali è af-fidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione dei programmi ed il con-seguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da d) a e -bis ), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l’adozione dei con-nessi atti anche a rilevanza esterna.”;

4) dopo il comma 14, è inserito il seguente: “14 -bis . Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all’articolo 1, com-ma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

b) all’articolo 11:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di inosservanza dei termini di cui al pe-riodo precedente, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all’amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede en-tro tre mesi.”;

2) al comma 6, dopo le parole “è approvato dal Ministro dell’ambiente” sono aggiunte le seguenti “su proposta dell’Ente parco”, e dopo le parole “e comunque d’intesa con le regioni e le province autonome interessate” sono inserite le seguenti: “che si esprimono entro no-vanta giorni, decorsi i quali l’intesa si intende acquisita”;

c) all’articolo 12: 1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola “predisposto” sono aggiunte le seguenti: “e adottato”, e il terzo periodo è soppresso.

2) al comma 4:

2.1. al primo periodo le parole “adottato è de-positato per quaranta giorni” sono sostituite dalle seguen-ti: “di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell’Ente parco è depositato per sessanta giorni”;

2.2. al secondo periodo, le parole “Entro i suc-cessivi quaranta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “Entro tale termine”;

2.3. al terzo periodo la parola “centoventi” è sostituita dalla seguente: “sessanta”, nonché le parole “emana il provvedimento d’approvazione” sono sostitu-ite dalle seguenti: “approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valuta-zione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall’Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui am-bito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

2.4. il quarto periodo è sostituito dal seguente “Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall’adozione da parte dell’Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adem-piere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell’articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell’articolo 156 del medesimo decreto legislativo.”.

d) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

“Art.13 -bis (Interventi nelle zone di promozione eco-nomica e sociale)

1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state re-cepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d) , eccetto quelle ricom-prese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l’in-tervento non comporti una variante degli strumenti urba-nistici vigenti, dandone comunicazione all’Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque gior-ni dal ricevimento.”;

e) all’articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 -bis . I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a sog-getti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all’Ente parco ai fini della tutela dell’ambiente e della conservazione dell’area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. “L’ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente”.

1 -ter . La concessione di cui al comma 1 -bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato dinie-go da parte del soggetto competente.

1 -quater . L’Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La conces-sione gratuita di beni demaniali all’ente parco non mo-difica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.”.

2. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all’albo di idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, il termine di cui all’articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo, decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le parole “dal Ministro” sono sostituite con le seguenti: “dalla direzione generale competente in materia del Ministero”.

 

Capo III SEMPLIFICAZIONI IN MATERIADIGREEN ECONOMY

Art. 56. Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 -bis . Nel caso di progetti di modifica di impian-ti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e poten-ziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad og-getto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’am-biente indotte dal progetto proposto.”;

b) all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’au-torizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non an-cora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilita-tiva semplificata di cui all’articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 -bis . Non sono considerati sostan-ziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospita-re gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assog-gettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

c) all’articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando l’articolo 6 -bis e l’arti-colo 7 -bis , comma 5.”;

d) dopo l’articolo 6, è inserito il seguente: “Articolo 6 -bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)

1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e pae-saggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assen-so comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla po-tenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricado-no nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sosti-tuzione della tipologia di rotore che comportano una va-riazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: inter-venti che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione delle volume-trie di servizio non superiore al 15 per cento e una varia-zione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: inter-venti di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comporta-no variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incre-mento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volume-tria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazio-ne di un impianto, intervengano varianti consistenti ne-gli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all’autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni al-tra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.

3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione de-gli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo , nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eter-nit o dell’amianto.

4. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponi-bilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle ope-re connesse presenta al Comune, mediante mezzo carta-ceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanita-rie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere ese-guiti anche su impianti in corso di incentivazione. L’incre-mento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all’articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giu-gno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da poten-ziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguente-mente le procedure adottate in attuazione dell’articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimen-to delle attività di controllo ai sensi dell’articolo 42.”.

2. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole “nonché le ope-re connesse e le infrastrutture indispensabili alla costru-zione e all’esercizio degli impianti stessi,” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,”.

3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabi-li, titolari di impianti che beneficiano degli incentivi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) , del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impian-ti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 24, com-ma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.

4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle gradua-torie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per cia-scun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e con l’applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un’ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.

5. I soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’ar-ticolo 1, comma 3, lettera b) , del decreto-legge 23 dicem-bre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza l’applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.

6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedi-menti attuativi dell’articolo 24, comma 5, del decreto le-gislativo 3 marzo 2011, n. 28.

7. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole “Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE” sono aggiunte le seguenti: “in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21 -nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

b) il comma 3 -bis è sostituito dal seguente: “Nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle ri-chieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 ovvero nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazio-ne del progetto e tali difformità non derivino da documen-ti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalità di cui al comma 3-ter”;

c) al comma 3 -ter dopo le parole “Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate” sono aggiunte le seguenti: “relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo” e le parole “relative ai progetti medesimi” sono soppresse.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano an-che ai progetti di efficienza energetica oggetto di proce-dimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con prov-vedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documen-tazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di pre-sentazione dell’istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell’operatore che ha determina-to il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.

 

Art. 57. Semplificazione delle norme per la realizzazionedi punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ri-carica di veicoli elettrici si intende l’insieme di struttu-re, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per vei-coli elettrici può avvenire:

a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all’uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;

d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di ser-vizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d) , la rea-lizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicem-bre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) , resta ferma l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell’articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all’obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.

4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d) , sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di vei-coli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fru-izione ottimale dei singoli punti di ricarica.

5. All’articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera h -bis ), dopo le parole “in carica” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora. Tale limite tempora-le non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7”.

6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell’ articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 apri-le 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veico-li circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

7. I comuni possono consentire, in regime di autorizza-zione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realiz-zazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai com-mi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.

8. Un soggetto pubblico o privato può richiedere al co-mune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all’ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l’autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l’eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c)e d) , anche solo per una strada o un’area o insieme di esse.

9. I comuni possono prevedere la riduzione o l’esen-zione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve es-sere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autovei-coli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

10. In caso di applicazione della riduzione o dell’esen-zione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per l’intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell’importo.

11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettri-ci e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2 -bisdell’articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all’Ispettorato del Mi-nistero competente per territorio, da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della tra-smissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

12. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambien-te (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell’energia elet-trica non superiore a quello previsto per i clienti domesti-ci residenti.

13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di en-trata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rin-novo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguente-mente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all’articolo 17 -septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.

14. All’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2 -bis e 2 -ter sono abrogati.

15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-le n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere efficacia.

16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-ne del presente decreto sono adottate le disposizioni in-tegrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.

17. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 58. Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri paesi

1. L’articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

“Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri)

1. Sulla base di accordi internazionali all’uopo stipula-ti, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti co-muni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati mem-bri dell’Unione europea verso l’Italia:

a) gli accordi sono promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;

b) l’onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore medio ponderato dell’incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell’anno precedente a quello di stipula dell’accordo;

c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l’energia oggetto del trasferimen-to statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.

3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle ta-riffe dell’energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas succes-sivamente alla stipula di ciascun accordo.

4. Nel caso di trasferimenti statistici dall’Italia verso altri Stati membri o regioni dell’Unione europea:

a) l’energia oggetto del trasferimento statistico, ov-vero la quota di energia proveniente dal progetto comune, è determinata in modo da assicurare comunque il rag-giungimento degli obiettivi italiani;

b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasfe-rimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione delle mani-festazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;

c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi direttamente alla Cassa per i servizi ener-getici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo mo-dalità stabilite dall’ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ov-vero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.

5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il monito-raggio dell’energia trasferita.

6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati.”.

 

Art. 59. Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni

1. All’articolo 27, comma 4 -bis , della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole “agevolata e sovvenzionata,” sono inserite le seguenti: “nonché i comuni con popola-zione fino a 20.000 residenti”.

2. Al comma 7 dell’articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole “anche per impianti di potenza superiore a 200 kW” sono aggiunte le seguen-ti: “, nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illumina-zione pubblica”.

 

Art. 60. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali

1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete na-zionale di trasmissione dell’energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 -bis dell’articolo 7 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 50 del pre-sente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell’articolo 1 -sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ot-tobre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.

2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete na-zionale di trasmissione dell’energia elettrica individua-te nei decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al di-battito pubblico secondo le modalità di cui al regolamen-to (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.

3. Il comma 12 dell’articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente: “12. Ter-na S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e si-curezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazio-nale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il Mini-stro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall’ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13,approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli inve-stimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione tempora-le dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l’attività di trasmissione e dispac-ciamento dell’energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all’ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.”.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1 -bis , alla fine del primo periodo, dopo le parole “dell’uso civico” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico”;

b) all’articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il se-guente: “9 -bis L’autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l’esercizio dei propri poteri espropriativi, de-terminando chiaramente l’ambito della delega nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.”;

c) all’articolo 52 -quinquies , dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 -bis . Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell’ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell’interesse archeologico disciplinata dall’articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legisla-tivo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l’espletamento delle operazioni di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è rea-lizzata a integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con l’apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, com-ma 8; ai sensi del comma 9 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l’approvazione del soprintendente di settore territorial-mente competente entro un termine non superiore a ses-santa giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell’inizio dei lavori.

2 -ter . Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottopo-sti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescen-za, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresì rea-lizzabili tramite regime di denuncia di inizio attività an-che i rifacimenti di metanodotti che, restando all’interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.”.

5. All’articolo 1 -sexies del decreto-legge 29 ago-sto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dal-la legge 27 ottobre, n. 290, sono appartate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: “La Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, accertano in via definitiva l’esistenza di usi civici e la compatibi-lità dell’opera con essi ai fini dell’applicazione dell’ar-ticolo 4, comma 1 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;

b) dopo il comma 4 -quaterdecies , è aggiunto il se-guente: “4 -quinquiesdecies . Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e pae-saggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività pre-visto al comma 4 -sexies le ricostruzioni di linee aeree esi-stenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un mas-simo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell’altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all’esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibi-lità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altre-sì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4 -sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o en-tro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.”.

6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produt-tive nella regione Sardegna, garantendo l’approvvigiona-mento di energia all’isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d’Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l’ambiente e l’attuazione degli obiet-tivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decar-bonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tarif-fari, l’insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassi-ficazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassifi-cazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per con-sentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività pro-pedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.

7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello svilup-po economico può avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell’area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico so-stenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministra-zione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall’or-dinamento di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17, com-ma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalen-te dal punto di vista finanziario.

 

Art. 61. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica

1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distri-buzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l’intesa della Conferenza Unifica-ta, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la sem-plificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.

2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la sem-plificazione delle procedure autorizzative, tramite l’ado-zione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’eser-cizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizza-tiva semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzio-ne ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qua-lunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell’autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù del-la preesistenza dell’impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essen-do le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.

3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedo-no alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. Nelle more dell’adozione delle linee guida, ai pro-cedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

5. All’articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 -bis . Il Sistema informativo nazionale federato delle infra-strutture di cui al comma 1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresì utilizzato dalle Pubbliche Ammi-nistrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l’inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.”.

 

Art. 62. Semplificazione dei procedimenti per l’adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia

1. All’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2 -bis . Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all’autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti nega-tivi e significativi sull’ambiente o una variazione positi-va di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri inter-venti sono considerati modifica non sostanziale o ripoten-ziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell’intervento, fermo restando il pa-gamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. È fatta salva l’acqui-sizione, ove necessario, dell’autorizzazione di cui all’ar-ticolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

2 -ter . Ferma restando, ove necessario, l’acquisizione dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto le-gislativo 22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all’interno dell’area di centrale che non risulta-no connessi al funzionamento dell’impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizza-bili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una detta-gliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edili-zi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministe-ro dello sviluppo economico, ove riscontri l’assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore all’integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del-lo sviluppo economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabi-lite, notifica al gestore l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine professionale di appartenenza. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la dichia-razione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termi-ni sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell’intervento, l’attività si intende consen-tita. Ultimato l’intervento, il soggetto incaricato del col-laudo trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell’opera. La sussistenza del titolo a effettuare l’intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui ri-sultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l’elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

2 -quater . La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettri-co, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i colle-gamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e acces-soria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:

a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all’interno di aree ove sono situa-ti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di di-smissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedu-ra abilitativa semplificata comunale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b) ;

b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti “stand-alone” ubicati in aree non industria-li e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all’interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l’autorizzazione è rila-sciata ai sensi della disciplina vigente;

c) gli impianti di accumulo elettrochimico connes-si a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizza-zione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero del-lo sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le dispo-sizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 di-cembre 2003, n. 387;

d) la realizzazione di impianti di accumulo elettro-chimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilita-tivo, fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso previ-sti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previ-sioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla con-nessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribu-zione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono re-alizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osserva-zioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere co-municate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in mate-ria di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale In-tegrato per l’Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.”.

 

Art. 63. Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque

1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario di manutenzione del terri-torio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 2030 e del Green new deal europeo. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di preven-zione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legi-slativo 3 aprile 2018, n. 34 da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del Ministero delle poli-tiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e Pro-vince autonome. La Sezione B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 34 del 2018, nell’ambito di quadri programmatici re-gionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli inter-venti migliorativi e manutentivi nel tempo.

2. Nell’ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primarie secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.

3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole ali-mentari e forestali, di cui al comma 2, è adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi indi-viduati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.

4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla ma-nutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi credi-tori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l’organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vin-colo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori proce-denti qualora, dopo la adozione da parte dell’organo am-ministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa di-versi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologi-co delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’Ente stesso

5. Al fine di garantire la continuità di prestazioni indi-spensabili alle attività di manutenzione delle infrastrut-ture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tem-po determinato del personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.

6. Per i primi interventi di attuazione del presente arti-colo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milio-ni per l’anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del Ministero del-le politiche agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi interventi può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 64. Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal

1. Le garanzie e gli interventi di cui al all’articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemen-te alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell’11 dicem-bre 2019, in materia di Green deal europeo:

a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli indu-striali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferi-mento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, an-che attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestio-ne del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l’anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumi-bile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibe-ra del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell’at-tività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di effi-cacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicu-rative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;

c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell’indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei di-ritti nei confronti del debitore e l’attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell’economia e delle finanze il pagamento dell’indenniz-zo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni, nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell’assunzione e gestione degli impegni;

f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodi-camente al Ministero dell’economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decre-to del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di dirit-to la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza re-gresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro one-re accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

5. Per l’anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle ga-ranzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull’apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata leg-ge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predet-to fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all’articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2.

6. All’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “, il primo dei quali da adottare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l’organismo competente alla selezio-ne degli interventi coerenti con le finalità del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori prati-che internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86,” sono soppresse;

b) dopo le parole: “in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87,” sono aggiunte le seguenti: “è stabilita”. 7. Per l’anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 

Art. 65. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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