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D.L. 28 Settembre 2018, n. 109

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Gazzetta ufficiale: n. 226 del 28 settembre 2018

Dal 29 settembre 2018 è in vigore il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (cd. Decreto Ponte Morandi), che contiene un importantissima disposizione in tema di fanghi da depurazione in agricoltura. Si tratta dell’art. 41, rubricato “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi da depurazione”, ai sensi del quale “al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto”.Lo stesso art. 41 introduce, poi, un parametro specifico per gli idrocarburi C10-C40, “per i quali il limite e’: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale)”.

In attesa della legge di conversione, che potrebbe apportare modifiche al testo del D.L., è evidente che il D.L. conferma che la norma di riferimento relativamente ai limiti da applicare ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione è il D.L.vo 99/1992.

Leggi testo completo legge

*estratto

 

Capo V

Ulteriori interventi emergenziali

 

Art. 41

Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

Al fine di superare situazioni di criticita’ nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite e’: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicita’ fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

 

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