L. 13 Ottobre 2020, n. 126
DL Agosto convertito in legge, novità per discariche e imballaggi in PET
Gazzetta ufficiale: supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020
E’ entrata in vigore il 14 ottobre 2020, la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione al Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto “DL Agosto“) recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020.
In particolare, la legge di conversione conferma la modifica l’art. 7-quinquies del D.L.vo 36/2003 andando così a correggere i riferimenti errati alle tabelle e agli allegati disposti dal D.L.vo 121/2020 sulle discariche.
Difatti, l’art. 51 della legge di conversione rubricato “Piccole opere e interventi contro l’inquinamento” ai commi 3-bis e 3-ter riporta quanto segue:
3-bis. Al comma 4 dell’articolo 7-quinquies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: “eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell’Allegato 4” sono sostituite dalle seguenti: “eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell’Allegato 4”.
3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis dell’allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: “I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell’Allegato P” sono sostituite dalle seguenti: “I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell’Allegato 3”.
Inoltre, in sede di conversione, sempre all’art. 51, sono stati aggiunti due commi che legittimano (per un periodo limitato) la produzione di bottiglie Pet senza che venga più rispettata la percentuale minima del 50% di polimero vergine:
3 -sexies . In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all’articolo 13-ter , comma 1, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter . Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato articolo 13-ter .
3 -septies . Il Ministero della salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3 -sexies .
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*Estratto
Art. 51. Piccole opere e interventi contro l’inquinamento
- A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14-bis è sostituito dal seguente: «14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall’anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;
b) il comma 14 -ter è sostituito dal seguente: «14 –ter. A decorrere dall’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell’importo di 41 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro per l’anno 2022, 82 milioni di euro per l’anno 2023, 83 milioni di euro per l’anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l’anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2035, destinato alle finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d) , della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).»
c) il comma 14 -quater è sostituito dal seguente: «14 -quater. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14 -bis e 14 -ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall’anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonché con le risorse di cui all’articolo 24, comma 5 -bis , del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
1 -bis. Per l’anno 2020 il termine di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 15 novembre 2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso articolo 1 è prorogato, per l’anno 2020, al 15 dicembre 2020.
1 -ter. Al fine di contenere l’inquinamento e il disse-sto idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all’articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente del-la Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all’1 per cento per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-ter, l’imposta può essere inferiore a 1.000 euro.
1 -quinquies. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di cui al comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno all’imboschimento deve essere resa dall’acquirente nell’atto di acquisto. L’acquirente deve altresì dichiarare l’impegno a mantenere tale destinazione d’uso per un periodo non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall’acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
1 -sexies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni di cui ai commi da 1-ter a
1 -quinquies, il vincolo di destinazione d’uso di cui al comma 1-quinquies decade dopo trenta anni dalla data dell’atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l’aliquota ridotta di cui al comma 1-ter.
1 -septies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1-ter a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4, del presente decreto.
2.Al fine di favorire gli interventi volti al migliora-mento della qualità dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale dell’energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d) , della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell’aria, le risorse per l’anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell’articolo 30 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3.Al comma 4, primo periodo, dell’articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «trasferite» sono aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo le parole «l’emergenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti».
3-bis. Al comma 4 dell’articolo 7-quinquies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: “eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell’Allegato 4” sono sostituite dalle seguenti: “eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell’Allegato 4”.
3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5 -bis e alla tabella 6 -bis dell’allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: “I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell’Allegato P” sono sostituite dalle seguenti: “I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell’Allegato 3”.
3-quater. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 -bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
3-quinquies. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».
3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all’articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato articolo 13–ter.
3-septies. Il Ministero della salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.
3-octies. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l’anno 2022.
3-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 9,5 milioni di euro per l’anno 2021 e in 1,6 milioni di euro per l’anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanzia-to dall’articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per l’anno 2022.
3-decies. All’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l’utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. L’applicazione del comma 7 è estesa alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4 -bis».
3-undecies. Fermo restando il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell’epidemia da COVID-19 stimolando l’economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di gestione delle aree protette possono adottare misure di con-tenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di con-tenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l’utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
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