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D.L. 24 Febbraio 2023, n. 13

DL attuazione PNRR e ambiente

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.47 del 24-02-2023

Il 25 febbraio 2023 è entrato in vigore l’importantissimo Decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Sono molte le novità dal punto di vista ambientale ed energetico:

– È istituito il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici;

– Sono state stabilite ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali;

– Sempre in tema di VIA, il D.L.vo 152/2006 è stato modificato agli Artt. 8, 23 e 25;

– Sono state previste delle semplificazioni per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile apportando ulteriori modificazioni al Testo Unico Ambientale;

– Terre e rocce da scavo: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il MASE adotterà un decreto avete ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo.
Viene infine abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”.

Leggi testo completo legge

Parte II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I
Rafforzamento della capacità amministrativa

Art. 9

Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, e’ istituito presso il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico
dell’energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) individua i criteri e le linee guida per l’adozione dei pareri di conformita’ dei progetti di fattibilita’ alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;
b) propone e coordina l’effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonche’ l’elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e’ composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell’interno, dalle seguenti amministrazioni ed organismi:

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’universita’ e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.

4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e’ assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

5. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti pressole Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

6. Per le attività svolte nell’ambito del Comitato non sono
corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.

Titolo II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione – Milestone M1C1-60

Capo I

Art. 14

Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo l’articolo 18-bis, e’ inserito il seguente:
«Art. 18-ter – (Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento può proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;

d) all’articolo 48:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dai fondi
strutturali dell’Unione europea» sono inserite le seguenti: «e delle
infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate
con dette risorse»;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalita’ e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e’ svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformita’ urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo e’ effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica e’ trasmesso a cura della stazione appaltante all’autorita’ competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della
conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non e’ richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.

5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilita’ alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attivita’ di assistenza archeologica in corso d’opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilita’ alla verifica preventiva dell’interesse
archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l’esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell’intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori. Le
modalita’ di svolgimento del procedimento di cui all’articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorita’ competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita’ dell’opera e della sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta’ alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera, quantificandone altresi’ i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita’, efficacia e sostenibilita’ finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,
altresi’, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

 

Art. 19

Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonche’ di verifica di impatto ambientale

1, In un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell’azione amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della Commissione di cui all’articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, designati dai rispettivi Presidenti. L’istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA- AIA di cui al primo periodo e’ unica e soddisfa i requisiti di procedibilita’ e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole:
«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024»;

b) all’articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e’ soppressa;

c) all’articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, e’ inserito il
seguente:
«2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del
provvedimento di VIA non e’ subordinata alla conclusione delle
attivita’ di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi
dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o
all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

 

Capo VIII

Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza
energetica

Art.41

Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonche’ i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti»;

b) all’allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), e’ inserito il seguente:
«6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unita’ produttive funzionalmente connesse tra loro.».

 

Capo X

Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili

Art. 48

Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonche’ per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;

d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;

f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attivita’ di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalita’ di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

 

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