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L. 3 Marzo 2023, n. 17

DL impianti di interesse strategico nazionale: pubblicata la legge di conversione!

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.55 del 06-03-2022

Entra in vigore il 7 marzo, la legge 3 marzo 2023, n. 17 di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2,recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.

Il provvedimento, in particolare, conferma quanto stabilito in fase di decretazione d’urgenza, soprattutto con riguardo alle modifche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti.

L’art. 5 della Legge in esame conferma, difatti, le seguenti modificazioni al D.L.vo 231/2001:

a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente:
«b-bis) l’attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all’applicazione della sanzione sono state ammesse all’amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la
prosecuzione dell’attività è affidata al commissario già nominato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;

b) all’articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:
«1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi»;

c) all’articolo 45, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 di- cembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»;

d) all’articolo 53, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1
del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l’articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

Leggi testo completo legge

Capo II

Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di
interesse strategico nazionale

Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di personalita’ giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), e’ aggiunta, in fine, la seguente: «b-bis) l’attivita’ e’ svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all’applicazione della sanzione sono state ammesse all’amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell’attivita’ e’ affidata al commissario gia’ nominato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;

b) all’articolo 17, dopo il comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuita’ dell’attivita’ svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuita’ dell’attivita’ produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. »;

c) all’articolo 45, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo e’ sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuita’ dell’attivita’ svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»;

d) all’articolo 53, dopo il comma 1-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita’ produttiva, si applica l’articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

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