D.L. 31 Dicembre 2020, n. 183
DL "Milleproroghe", nessun rinvio per la nuova classificazione rifiuti
Gazzetta ufficiale: n. 323 del 31 dicembre 2020
È entrato in vigore il 31 dicembre 2020 il DL 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n.323 del 31 dicembre 2020.
Non sono state previste proroghe in relazione all’applicazione delle disposizioni in tema di classificazione dei rifiuti contenute negli agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L -quater e L -quinquies del D.L.vo 152/2006 (come modificato dal D.L.vo 116/2020): tali norme si applicano difatti, come previsto dal testo di legge, dal 1° gennaio 2021.
Il provvedimento, in particolare, all’’articolo 15 differisce alcuni termini in materia ambientale riguardanti:
- Convenzioni Sogesid – comma 1;
- Bonifiche Regione Sicilia – comma 2;
- Bonifica dello stabilimento Stoppani – comma 3;
- Autorizzazioni di spesa per il GdL ministeriale in materia di “end of waste” – commi 4 e 5;
- Etichettatura degli imballaggi – comma 6
Al comma 6, difatti, la norma sospende, fino al 31 dicembre 2021, le norme del primo periodo dell’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 152/06, il quale, recentemente modificato dal D.L.vo 116/2020, aveva imposto nuovi obblighi di etichettatura stabilendo che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi“.
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*Estratto
Art. 15 (Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)
1. All’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto periodo, le parole “nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2021, fino al 20 per cento nell’anno 2022, fino al 50 per cento nell’anno 2023, fino al 70 per cento nell’anno 2024 e del 100 per cento nell’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2022, fino al 20 per cento nell’anno 2023, fino al 50 per cento nell’anno 2024, fino al 70 per cento nell’anno 2025 e del 100 per cento nell’anno 2026”; b) al quinto periodo, la parola “2025” e’ sostituita dalla seguente: “2026”; c) al sesto periodo, la parola “2026” e’ sostituita dalla seguente: “2027”.
2. All’articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
3. All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
4. All’articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole “dal 2020 al 2024” sono sostituite dalle seguenti “dal 2021 al 2025”.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall’anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
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