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D.L. 1 Marzo 2022, n. 17

Emergenza energia elettrica e gas: in vigore il D.L. 17/2022

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.50 del 01-03-2022

Entra in vigore il 2 marzo 2022, il Decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” .

Il provvedimento, ha stabilito diverse misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonchè misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali, eccone alcune:

  • Art. 4 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore;
  • Art. 5 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturali;
  • Art. 9 – Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • Art. 11 – Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola;
  • Art. 12 – Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee;
  • Art. 16 – Misure per fronteggiare l’emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi;

Oltre a queste misure, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all’insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, è stato istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

In ultimo, l’art. 36 del provvedimento apporta una modifica all’art. 23 al D.L.vo 152/2006, apportando semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS – di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis e stabilisce nuove disposizioni in materia di sorveglianza radiometrica (si veda sul punto l’art. 40 del provvedimento).

Leggi testo completo legge

*Estratto

 

Art. 4 
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
                      delle imprese energivore 
 
  1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi
per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base
della media del primo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh
superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell'anno
2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di
durata  stipulati  dall'impresa,  e'   riconosciuto   un   contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti,
sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento  delle  spese
sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente
utilizzata nel secondo trimestre 2022. 
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto anche in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese
di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata  nel  secondo
trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento  alla
variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed
utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia
elettrica e il credito di imposta  e'  determinato  con  riguardo  al
prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa
al secondo trimestre 2022, del prezzo  unico  nazionale  dell'energia
elettrica. 
  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attività  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto. 
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di
cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per  l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196



Art. 5 
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
delle imprese a forte consumo di gas naturale 
 
  1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al  comma  2
e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri
sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  15  per
cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  medesimo   gas,
consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo
trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato
Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. 
  2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di  gas
naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al
decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.
541, della cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del  8  gennaio  2022  e  ha
consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo
di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento  del
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto, al netto dei  consumi  di  gas  naturale  impiegato  in  usi
termoelettrici. 
  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto. 
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di
cui al presente articolo, valutati  in  522,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
Art. 9 
 
 Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili 
 
  1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di  accisa
sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalita',  di
impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici,  come  definiti
alla voce 32 dell'allegato A al regolamento  edilizio-tipo,  adottato
con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20  ottobre  2016,
n. 125/CU, o su strutture  e  manufatti  fuori  terra  diversi  dagli
edifici e la realizzazione delle opere  funzionali  alla  connessione
alla rete elettrica nei predetti edifici  o  strutture  e  manufatti,
nonche' nelle  relative  pertinenze,  e'  considerata  intervento  di
manutenzione ordinaria  e  non  e'  subordinata  all'acquisizione  di
permessi, autorizzazioni o atti amministrativi  di  assenso  comunque
denominati, ivi inclusi quelli previsti dal  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in  aree
o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  individuati  ai  sensi  degli
articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e  fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».


 Art. 11 
 
  Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola 
 
  1. All'articolo  65  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1-quinquies,  dopo  le  parole  «aziende  agricole
interessate» sono inserite le  seguenti:  «,  purche'  tali  impianti
occupino una superficie complessiva non superiore  al  10  per  cento
della superficie agricola aziendale». 
    b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti: 
  «1-septies. Il comma 1 non si applica  agli  impianti  fotovoltaici
con  moduli  collocati  a  terra,  a  condizione  che  occupino   una
superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie
agricola aziendale. 
  1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che,
pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma
1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di  monitoraggio  di
cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della  attestazione
della  continuita'  dell'attivita'  agricola  e  pastorale  sull'area
interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10
per cento della superficie agricola aziendale.». 
 Art. 12 
 
Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee 
 
  1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  8
novembre  2021,  n.  199,  dopo  le  parole:  «nei  procedimenti   di
autorizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia   elettrica
alimentati da fonti rinnovabili su aree  idonee,»  sono  inserite  le
seguenti: «ivi inclusi quelli per  l'adozione  del  provvedimento  di
valutazione di impatto ambientale,». 
Art. 16 
 
Misure  per  fronteggiare  l'emergenza  caro  energia  attraverso  il
  rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale
  a prezzi equi 
 
  1. Al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli
approvvigionamenti di gas naturale a prezzi  ragionevoli  ai  clienti
finali e, contestualmente, alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas
climalteranti, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, il GSE o le societa' da  esso  controllate  (di
seguito  «Gruppo  GSE»)  avvia,  su  direttiva  del  Ministro   della
transizione ecologica, procedure per  l'approvvigionamento  di  lungo
termine di gas naturale  di  produzione  nazionale  dai  titolari  di
concessioni di coltivazione di gas. 
  2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni  di  coltivazione
di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale  e
nella piattaforma continentale, a manifestare  interesse  ad  aderire
alle procedure di cui al  comma  1,  comunicando  i  programmi  delle
produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli  anni
dal 2022 al 2031, nonche' un elenco di possibili sviluppi, incrementi
o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo  stesso  periodo
nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime  di
entrata in  erogazione,  del  profilo  atteso  di  produzione  e  dei
relativi investimenti necessari. La  disposizione  di  cui  al  primo
periodo si applica alle concessioni i cui  impianti  di  coltivazione
ricadono in tutto o in parte in aree considerate  idonee  nell'ambito
del Piano  per  la  transizione  energetica  sostenibile  delle  aree
idonee,  approvato  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica  28  dicembre  2021,  anche   nel   caso   di   concessioni
improduttive  o  in  condizione  di  sospensione   volontaria   delle
attivita'. La predetta comunicazione e' effettuata nei confronti  del
Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica  e  dell'ARERA,
entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di  interesse  ai
sensi del primo periodo. 
  3. I procedimenti  di  valutazione  e  autorizzazione  delle  opere
necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma
2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio  dei
procedimenti medesimi. Le procedure di  valutazione  ambientale  sono
svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di  cui  all'articolo  8,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di
durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla  fine
del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e
prezzi definiti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica  e
sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce  la  copertura  dei
costi totali effettivi delle singole produzioni,  inclusi  gli  oneri
fiscali e un'equa remunerazione,  ferma  restando  la  condizione  di
coltivabilita' economica del giacimento. Lo schema di contratto  tipo
di acquisto e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato  dai  Ministeri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. 
  5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre i volumi  di  gas
di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui  al  comma  4  a
clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione  su  base
pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e  delle
finanze e della transizione ecologica, di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole
e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo
di offerta e' predisposto dal Gruppo GSE e  approvato  dai  Ministeri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. 
  6. Il Gruppo GSE e' autorizzato a rilasciare garanzie  a  beneficio
dei concessionari di  cui  al  comma  2  in  relazione  ai  contratti
stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai  clienti
finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai  contratti
stipulati ai sensi del comma 5. 
Art. 23 
 
Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative 
 
  1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo  della  tecnologia
dei  microprocessori   e   l'investimento   in   nuove   applicazioni
industriali di tecnologie innovative, anche tramite la  riconversione
di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi  stabilimenti
nel territorio nazionale,  e'  istituito  un  fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico con  una  dotazione
di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  500  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. 
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro dell'universita' e della  ricerca  e  con  il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento,  i
criteri e le modalita' di riparto delle risorse del fondo di  cui  al
comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  pari  a  150
milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 

Art. 36 
 
Semplificazioni alla disciplina delle  Commissioni  tecniche  di  cui
all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile
                            2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Entro  il
medesimo termine, la Commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma  1
ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma  2-bis,  avvia  la
propria attivita' istruttoria e, qualora  la  documentazione  risulti
incompleta, richiede al  proponente  la  documentazione  integrativa,
assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a
trenta giorni.». 

Art. 40 
Sorveglianza radiometrica 
 
  1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I soggetti che a scopo  industriale  o  commerciale  esercitano
attivita'  di  importazione,  raccolta,  deposito  o  che  esercitano
operazioni di fusione di  rottami  o  altri  materiali  metallici  di
risulta, hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto  previsto  dal
comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine
di rilevare la presenza di livelli anomali  di  radioattivita'  o  di
eventuali sorgenti dismesse, per garantire  la  protezione  sanitaria
dei lavoratori e della popolazione da eventi che  possono  comportare
esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare  la  contaminazione
dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto  previsto
dal comma 3, ai soggetti che, in grandi  centri  di  importazione  di
metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano  attivita'
a  scopo  industriale  o  commerciale  di  importazione  di  prodotti
semilavorati  metallici  o  di  prodotti  finiti   in   metallo.   La
disposizione non si applica ai soggetti che  svolgono  attivita'  che
comportano esclusivamente il trasporto e  non  effettuano  operazioni
doganali.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. La sorveglianza radiometrica di cui  al  presente  articolo  e'
effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato  XIX  al  presente
decreto, che disciplina: 
    a)  le  modalita'  esecutive  della  sorveglianza   radiometrica,
individuate secondo norme  di  buona  tecnica  e  i  contenuti  della
relativa attestazione; 
    b) con riferimento  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1,  secondo
periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei  prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalita',
ivi incluse  le  condizioni  per  l'applicazione  della  sorveglianza
radiometrica ai prodotti finiti  in  metallo,  nonche'  l'elenco  dei
grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;  per
l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede
ai sensi del comma 4; 
    c)  i  contenuti  della  formazione  da  impartire  al  personale
dipendente per il  riconoscimento  delle  piu'  comuni  tipologie  di
sorgenti  radioattive  ed  al  personale  addetto  alla  sorveglianza
radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni; 
    d) le  condizioni  di  riconoscimento  delle  certificazioni  dei
controlli  radiometrici  rilasciati  dai  Paesi  terzi  per  i  quali
esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento
delle formalita' doganali. 
  3-bis.  Le  disposizioni  dell'allegato  XIX,  si  applicano,   nel
rispetto della disciplina europea, decorsi  centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,  ad  eccezione
dell'articolo  10  del  medesimo  allegato  che,  nelle  more,  trova
applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 100, i  cui  rinvii  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  s'intendono  riferiti   alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Nel  rispetto  della  disciplina  europea,  con  decreto   dei
Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico,  di
concerto con i Ministeri degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della salute, del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentita l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  e  l'ISIN,  possono
essere apportate modifiche  all'allegato  XIX  con  riferimento  alle
modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle
mutate condizioni di rischio  e  diffusione  o  dell'opportunita'  di
adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure
di controllo, ai contenuti  della  formazione  per  la  sorveglianza,
nonche' alle condizioni di riconoscimento  delle  certificazioni  dei
controlli  radiometrici   rilasciati   da   Paesi   terzi   ai   fini
dell'espletamento delle formalita' doganali.  Le  relative  modifiche
entrano  in  vigore  nel  termine   ivi   previsto.   L'aggiornamento
dell'elenco dei prodotti  semilavorati  in  metallo  e  dei  prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica puo' essere
effettuato, anche sulla  base  delle  variazioni  della  nomenclatura
combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea  per  i
medesimi  prodotti,  con  decreto  dei  Ministeri  della  transizione
ecologica  e  dello   sviluppo   economico   adottato   su   proposta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi  centri
di importazione di metallo e  dei  principali  nodi  di  transito  e'
definito sulla base dei  dati  statistici  disponibili  per  l'ultimo
triennio per le operazioni di importazione dei prodotti  semilavorati
in  metallo  e  dei  prodotti  finiti  in   metallo   oggetto   della
sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza  biennale,
con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli,  salva  la  possibilita'  di  modifica  prima  di  tale
scadenza, su  impulso  delle  Autorita'  competenti  o  della  stessa
Agenzia delle dogane e dei monopoli.». 
  2. L'allegato XIX  al  decreto  legislativo  n.  101  del  2020  e'
sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

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