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Circ. 2 Febbraio 2024, n. 11

Energia, convertito in Legge il "D.L. Rinnovabili"

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.31 del 07-02-2024

E’ entrata in vigore l’8 febbraio 2024, la legge 2 febbraio 2024, n. 11 di conversione del decreto-legge del 9 dicembre 2023, n. 181 recante: «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

La legge di conversione, al fine di migliorare l’efficienza energetica nel nostro Paese e di incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili, apporta diverse non solo al D.L.vo 199/2021 (sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e al D.L.vo 49/2014 (relativo ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE) ma anche al al D.L.vo 152/2006 (Testo unico Ambientale).

In particolare, nella Legge di conversione, con riguardo ai temi di interesse ambientale ed energetico, sono stati aggiunti i seguenti articoli:

– l’art. 4 bis stabilisce semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale, andando a modificare l’articolo 6, comma 6, lettera b), del D.L.vo 152/2006 e ricomprendendo nella verifica di assoggettabilità a VIA anche gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari;

– l’art. 4 ter prevede ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Difatti, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell’utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, sono apportate modifiche al D.L.vo 14 marzo 2014, n. 49; viene riconosciuta, in particolare, al GSE un’attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti. Inoltre, la norma precisa anche che per le aree dei siti oggetto di bonifica interessate, in quanto idonee ai sensi dell’articolo 20 del D.L.vo 199/2021, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo D.L.vo 152/2006;

– l’art. 4 quinquies stabilisce semplificazioni dell’accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area dell’Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016;

– l’art.4 sexies ha apportato modifiche all’articolo 8 del D.L.vo 152/2006, concernente la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale;

– l’art. 4 septies individua modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, modificando il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 tramite l’aggiunta dell’art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).

– l’art. 5 bis stabilisce misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione;

– l’art. 12 bis indica disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici, apportando modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

– l’art. 14 ter apporta modifiche all’art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernente l’integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane;

– l’art. 14 quater stabilisce disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana

– l’art. 14 quinquies prevede modifiche all’articolo 8 del D.L.vo 152/2006, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

Restano invece immutate le disposizioni previste già nel Decreto-legge del 9 dicembre 2023, n. 181 come, ad esempio, quelle inerenti alla gestione dei rifiuti radioattivi, alle disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, alle misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili, allo stoccaggio geologico di CO2 e al rifinanziamento del Fondo italiano per il clima.

Leggi testo completo legge

*Estratto

Capo I – Misure in materia di energia

Art. 4 
 
Disposizioni per incentivare le  regioni  a  ospitare  ((impianti  di
            produzione di energia da fonti rinnovabili)) 
 
  1. Per finalita' di compensazione e di  riequilibrio  ambientale  e
territoriale, una quota  dei  proventi  delle  aste  delle  quote  di
emissione di anidride carbonica di cui all'articolo  23  del  decreto
legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  di  competenza  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e'  destinata
ad  alimentare  un  apposito  fondo  da  istituire  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e
da  ripartire  tra  le  regioni  per  l'adozione  di  misure  per  la
decarbonizzazione((, la promozione  dello  sviluppo  sostenibile  del
territorio,  l'accelerazione  e  la   digitalizzazione   degli   iter
autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.)) 
  2. (((soppresso))) 
  3. Le attivita' necessarie all'operativita' ((delle misure  di  cui
al presente articolo)) sono  affidate  al  GSE  e  sono  disciplinate
mediante  apposita  convenzione   sottoscritta   con   il   Ministero
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica.  Il  GSE  definisce  e
pubblica  ((nel  proprio  sito))  internet  istituzionale  i   flussi
informativi  che  la  societa'  Terna  S.p.A.,   sulla   base   delle
informazioni contenute nel  sistema  di  Gestione  delle  anagrafiche
uniche degli impianti di produzione (GAUDI'), e' tenuta a trasmettere
al Gestore medesimo in relazione agli impianti  di  produzione.  Alla
copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al primo periodo
si provvede nel limite di 5 milioni di euro  per  il  2024  a  valere
((sulle risorse di cui al comma 1.)) 
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, ((previa intesa in sede di Conferenza unificata)) di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
stabiliti le modalita' e i criteri di riparto tra  le  regioni  delle
risorse di cui ((al comma 1,)) tenendo conto, in via prioritaria, del
livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata,
((determinati)) ai sensi  dell'articolo  20,  comma  2,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonche' dell'impatto  ambientale
e del  grado  di  concentrazione  territoriale  degli  ((impianti  di
produzione di energia da  fonti  rinnovabili  di  cui  al))  presente
articolo. Per l'anno  2024,  il  decreto  di  cui  al  primo  periodo
stabilisce le modalita' di riparto dello stanziamento di cui al comma
1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge  all'individuazione
delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20,  comma  4,
del decreto legislativo n. 199 del 2021,  o  comunque  non  oltre  il
termine del 31 dicembre 2024. 
  5. (((soppresso))) 

Art. 4 bis 
 
((Semplificazione  in  materia  di  procedimenti  di  valutazione  di
                        impatto ambientale)) 
 
  ((1. Al fine  di  accelerare  i  procedimenti  autorizzativi  degli
impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e   di
conseguire il raggiungimento degli obiettivi di  decarbonizzazione  e
di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  dopo  le  parole:  «del
presente decreto,» sono  inserite  le  seguenti:  «ivi  compresi  gli
interventi  di  modifica,   anche   sostanziale,   per   rifacimento,
potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione  di
energia da fonti eoliche o solari,».)) 

Art. 4 ter 
 
((Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di  produzione
                  di energia da fonti rinnovabili)) 
 
  ((1.  Al  fine  di  ottimizzare  la   gestione   dei   rifiuti   di
apparecchiature   elettriche    ed    elettroniche    derivanti    da
apparecchiature   di   fotovoltaico,   attraverso    la    promozione
dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi  individuali  e
collettivi  per  la  gestione  dei  medesimi  rifiuti,   al   decreto
legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 24-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Il GSE svolge un'attivita' di  monitoraggio  relativa  alle
adesioni ai consorzi e  ai  sistemi  collettivi,  alle  quantita'  di
pannelli gestiti ovvero  smaltiti,  ai  costi  medi  di  adesione  ai
consorzi nonche' ai  costi  determinati  dai  sistemi  collettivi  di
gestione dei RAEE riconosciuti»; 
  b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: «La somma trattenuta,»
sono inserite le parole: «pari al doppio di quella». 
  2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
le parole: «di cui al»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsti
esclusivamente dal». 
  3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, comma 5, dopo  la  lettera  e)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «e-bis) e' agevolata, in via prioritaria,  la  partecipazione  agli
incentivi  a  chi  esegue  interventi  di  rifacimento  su   impianti
fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano  la
realizzazione di nuovi impianti  o  di  nuove  sezioni  di  impianto,
separatamente misurabili, sulla  medesima  area  e  a  parita'  della
superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento
della potenza complessiva»; 
  b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) e' abrogata; 
  c) all'articolo 42, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: 
  «18-bis. Con riferimento alla produzione  di  energia  elettrica  e
calore  da  biomasse  solide  e  gassose  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 43,  comma  1,  si  applicano  secondo  quanto  previsto
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente  della
tutela del territorio e del mare 14  novembre  2019,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine  al  suo
aggiornamento». 
  4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA,
su proposta del GSE, disciplina le modalita' per la  graduale  uscita
dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre  2024,  degli  impianti  in
esercizio operanti in scambio sul  posto,  sulla  base  dei  seguenti
principi: 
  a) priorita' di uscita dal servizio degli impianti aventi  maggiore
potenza e anteriorita' della data di entrata in esercizio, nonche' di
quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE.  Al  fine  di
cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto  in  essere
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate  per  un
periodo superiore a quindici anni  decorrenti  dalla  data  di  prima
sottoscrizione delle convenzioni medesime; 
  b) applicazione delle  modalita'  di  ritiro  dell'energia  di  cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n. 387, anche per periodi non inferiori a  cinque  anni,  a  meno  di
esplicita  diversa  indicazione  in  merito   ad   altre   forme   di
valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete. 
  5. Al fine di garantire maggiore prevedibilita' e  semplificare  la
gestione  nell'erogazione  dei  corrispettivi  afferenti  al   ritiro
dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e  4,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli  impianti  con
potenza non superiore a 20 kW, a decorrere  dall'anno  2024,  il  GSE
eroga corrispettivi su base semestrale, determinati  in  funzione  di
prezzi  medi  di  mercato  definiti  anche  per  periodi  pluriennali
dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia,  fonte
di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto  dei
differenti livelli  di  costo  e  dei  profili  di  produzione  degli
impianti. 
  6. Con propri provvedimenti, da adottare entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  l'ARERA  definisce,  su  proposta  del  GSE,   le
modalita' di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato  di
cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su  base
volontaria per tutti gli impianti di  produzione  aventi  diritto  al
servizio. 
  7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica  individuate  ai  sensi
del titolo V della parte quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla  realizzazione
di impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  si
applicano i valori delle concentrazioni soglia di  contaminazione  di
cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V  della
parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.)) 

Art. 4 quinquies 
 
((Semplificazione  dell'accesso  agli  incentivi   in   merito   agli
  interventi di piccole dimensioni per  l'incremento  dell'efficienza
  energetica  e  per  la  produzione  di  energia  termica  da  fonti
  rinnovabili nell'area dell'Italia  centrale  colpita  dagli  eventi
  sismici del 2016)) 
 
  ((1. Al fine di facilitare gli interventi  sugli  immobili  di  cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e di favorire, al contempo,  la  realizzazione  degli  interventi  di
incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni  pubbliche,
ai fini dell'accesso agli  incentivi  definiti  in  attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della  finanza  pubblica,  anche  degli  Uffici   speciali   per   la
ricostruzione post sisma 2016 di  cui  all'articolo  3  del  predetto
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Uffici speciali  per  la
ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la
scheda-domanda  a  preventivo  per  la  prenotazione   dell'incentivo
unitamente al progetto esecutivo degli interventi. 
  3. Gli Uffici speciali per la  ricostruzione  di  cui  al  comma  1
decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma  2  se,  entro
diciotto mesi dalla data  di  accettazione  della  prenotazione,  non
hanno presentato  la  documentazione  attestante  l'assegnazione  dei
lavori,  unitamente  alla  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta' che  attesti  l'avvio  dei  lavori  per  la  realizzazione
dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima
data  di  accettazione,  non  hanno   presentato   la   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'  che  attesti  la  conclusione  dei
lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.)) 

Art. 4 sexies 
 
((Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
  152, concernente la Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto
  ambientale VIA e VAS)) 
 
  ((1. Al fine di accelerare la definizione  dei  procedimenti  e  di
potenziare  la  capacita'  operativa  delle  strutture   ministeriali
competenti  in  materia  di  valutazione   di   impatto   ambientale,
all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) al primo periodo, la parola:  «cinquanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «settanta»; 
  2)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per   lo
svolgimento delle istruttorie  tecniche,  la  Commissione  si  avvale
dell'Istituto superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale,
sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000
euro annui, cui si provvede con  i  proventi  delle  tariffe  di  cui
all'articolo 33, comma 1. Per le medesime  finalita'  la  Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi  protocolli  d'intesa,  degli  altri
enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della   finanza
pubblica»; 
  b) al comma 5, le parole da: «, in  misura  complessivamente»  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Alla copertura
dei costi di cui al primo periodo si provvede con  i  proventi  delle
tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto  di
cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse  allo
scopo gia' iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12,  comma  1,
del  decreto-legge  16  giugno   2022,   n.   68,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  5  agosto  2022,  n.  108,  e  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
fermo restando  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  a
regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244
del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.  Le  risorse  derivanti  dal  versamento  all'entrata   del
bilancio dello Stato dei proventi delle  tariffe  di  cui  al  citato
articolo 33,  comma  1,  del  presente  decreto  eccedenti  la  quota
riassegnata ai sensi  del  secondo  periodo  restano  definitivamente
acquisite  al  bilancio  dello  Stato.  I  compensi  sono   stabiliti
proporzionalmente  alle  responsabilita'  di  ciascun  membro   della
Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale  e  della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito  dell'adozione  del
parere finale, fermo restando che gli oneri relativi  al  trattamento
economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano  a
carico dell'amministrazione di appartenenza.  A  decorrere  dall'anno
2023,  per  i  componenti  della  Commissione  tecnica  di   verifica
dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri
della Commissione tecnica  PNRR-PNIEC,  i  quali,  in  considerazione
della specificita' dei compiti attribuiti alle medesime  commissioni,
della peculiare disciplina prevista e della necessita' di  accelerare
l'attuazione  degli  adempimenti  di  loro  competenza,  a  decorrere
dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta  al
trattamento  eventualmente  in  godimento   ai   sensi   del   quarto
periodo».)) 

Art. 4 septies 
 
((Modalita' innovative per il supporto  alla  produzione  di  energia
                  elettrica da fonti rinnovabili)) 
 
  ((1.  Al  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,   dopo
l'articolo 7 e' inserito il seguente:)) 
  ((«Art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli  investimenti
in capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
- 1. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono definite  le  modalita'  per  l'istituzione  di  un  meccanismo,
alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e  7  del
presente articolo, finalizzato alla  promozione  di  investimenti  in
capacita' di produzione di energia elettrica  da  fonti  rinnovabili,
nel rispetto dei seguenti criteri: 
  a) la produzione di energia elettrica deriva da  impianti  a  fonti
rinnovabili; 
  b) e' prevista la stipulazione di contratti per  differenza  a  due
vie di durata pluriennale tra il  GSE  e  gli  operatori  di  mercato
selezionati in esito alle procedure competitive di cui  alla  lettera
h) 
  c) i contratti di cui  alla  lettera  b)  sono  caratterizzati  dai
seguenti elementi: 
  1) il prezzo di riferimento e'  definito  in  funzione  del  valore
dell'energia elettrica nei mercati a pronti; 
  2) il prezzo di esercizio  e'  definito  in  esito  alle  procedure
competitive di cui alla lettera h); 
  3) e' previsto l'obbligo, a carico dell'operatore,  di  versare  al
GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e  il
prezzo di esercizio; 
  4) e' previsto il diritto dell'operatore  a  ricevere  dal  GSE  il
differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il  prezzo
di esercizio; 
  5) e' prevista l'individuazione, in  funzione  delle  esigenze  del
sistema elettrico, di uno o piu' profili  contrattuali  standard.  La
quantita' di energia elettrica  utilizzata  per  la  regolazione  dei
pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun
periodo  rilevante  dell'anno   di   riferimento   e'   coerentemente
determinata  applicando  alla  potenza  oggetto  del   contratto   un
moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1; 
  6) il lasso temporale che intercorre tra la data di  sottoscrizione
del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli
obblighi di cui ai numeri 3)  e  4)  e'  definito  convenzionalmente,
anche  tenuto  conto  dei  tempi  di  realizzazione  degli   impianti
funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d); 
    
  d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono
obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su  base  annua,  un
quantitativo  minimo  di  energia  elettrica,  pari   a   una   quota
percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo  contrattuale
standard,  prodotta  dagli  impianti  iscritti  in  un  apposto  albo
istituito presso il GSE e certificata ai  sensi  di  quanto  previsto
alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  alla
presente lettera, l'operatore e' tenuto a consegnare al GSE,  per  il
relativo  annullamento,  un  numero  di  certificati,  corrispondente
all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso  ai  sensi  della
lettera e); 
  e)  il  GSE  istituisce  un  apposito  sistema  di   certificazione
dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui
alla lettera d). I certificati rilasciati  ai  sensi  della  presente
lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori,  nell'ambito
di una piattaforma di scambio organizzata  dal  Gestore  dei  mercati
energetici - GME Spa; 
  f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla  lettera  d),
e' possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi; 
  g) la quota percentuale di cui alla lettera d)  e'  definita  anche
tenendo conto della capacita' di stoccaggio elettrico  sviluppata  ai
sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
210; 
  h) le quantita' di energia elettrica oggetto dei contratti  di  cui
alla lettera b) sono aggiudicate mediante  procedure  competitive  da
svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare  la
minimizzazione dei costi per il sistema,  fornendo  altresi'  segnali
per la localizzazione della produzione in coerenza con  gli  sviluppi
attesi delle reti e della capacita' di stoccaggio elettrico; 
  i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera  h),
i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi  medi  che
caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per  assicurare
l'assolvimento dell'obbligo di cui  alla  lettera  d),  anche  tenuto
conto del profilo contrattuale standard; 
  l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono  coordinate
con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; 
  m) i  contingenti  resi  disponibili  nell'ambito  delle  procedure
competitive di cui alla lettera h): 
  1) sono  differenziati  per  profili  contrattuali  standard  senza
alcuna distinzione per tecnologia; 
  2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale; 
  3) sono  definiti  tenendo  conto  dell'esigenza  di  garantire  la
disponibilita', nei diversi periodi futuri, di predefinite  quantita'
di energia da fonte rinnovabile in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
decarbonizzazione,   la   disponibilita'   attesa   di   risorse   di
flessibilita' e la sicurezza del sistema elettrico  al  minore  costo
per il consumatore finale, nonche' avuto riguardo al contributo  alla
realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di
altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente; 
  n)  i  contingenti  di  cui  alla  lettera   m)   sono   aggiornati
periodicamente secondo modalita' disciplinate con i  decreti  di  cui
all'alinea del presente comma; 
  o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d),
l'operatore obbligato e' tenuto a versare al GSE un importo  pari  al
prodotto tra: 
  1) un valore, indicato  nel  contratto  di  cui  alla  lettera  b),
definito dal GSE quale  stima  del  costo  medio  di  generazione  di
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie  non
mature e tempi di realizzazione contenuti; 
  2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso  e
il quantitativo di certificati  consegnati  al  GSE  ai  sensi  della
lettera d)».)) 

Art. 4 octies 
 
((Disposizioni in materia  di  destinazione  dei  proventi  derivanti
      dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)) 
 
  ((1. All'articolo 23, comma 8, del  decreto  legislativo  9  giugno
2020, n. 47, le parole: «e di 150 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione  energetica  nel  settore
industriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, di  150  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e  di  300  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto  della  normativa
europea in materia di aiuti di Stato e della  normativa  relativa  al
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto  serra
di cui  alla  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  13  ottobre  2003,  al  Fondo  per  la   transizione
energetica nel settore industriale,».)) 

Art. 5 
 
Misure per il contributo alla flessibilita' del sistema elettrico  da
  parte  degli  impianti  non  abilitati  alimentati  da   bioliquidi
  sostenibili 
 
  1.  Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  del  Piano  nazionale
integrato  energia  e  clima  (PNIEC)  di  cui  al  regolamento  (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018, e' istituito  un  meccanismo  per  la  contrattualizzazione  di
capacita'  produttiva  alimentata  da  bioliquidi   sostenibili   che
rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40  e  42
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  e  i  cui  impianti
siano gia' in esercizio alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. Il meccanismo di cui  al  primo  periodo  tiene  conto,  tra
l'altro, delle specificita', anche in termini di numero minimo di ore
di     funzionamento     degli     impianti,     della     logistica,
dell'approvvigionamento,   dello   stoccaggio   e   della    gestione
dell'energia primaria, ((delle esigenze di continuita' di  produzione
degli impianti connessi  ai  siti  produttivi  anche  in  assetto  di
autoproduzione,)) nonche' delle esigenze di  mantenimento  efficiente
degli  impianti  stessi,  per  quanto  necessario  ad  assicurare  il
contributo dei medesimi alla  flessibilita'  del  sistema  elettrico.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, su proposta dell'Autorita' di regolazione ((per  energia,
reti)) e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le  modalita'  e
le condizioni per  l'attuazione,  da  parte  ((della  societa'  Terna
S.p.A.)), del meccanismo di cui al primo periodo, nonche' definiti  i
relativi schemi di contratto tipo. 
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
fino alla data di entrata in operativita' del meccanismo  di  cui  al
comma 1 e comunque non oltre il ((31 dicembre 2025)), agli impianti a
bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni  di
cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si
applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri  di
cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   l'ARERA   adotta   i   provvedimenti   necessari
all'attuazione del primo periodo. 
  3. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole  «Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico  ed  il
Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite  dalle
seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica, di concerto con il  Ministro  della  salute  ((e  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste,»;)) 
    b) il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:
«La commissione e'  composta  da  due  rappresentanti  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  due  rappresentanti  del
Ministero   della   salute,   due   rappresentanti   del    Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
nonche'  da  un  rappresentante  del  Dipartimento  per  gli   affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.». 
  ((3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui
al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.
28, comprende  anche  gli  impianti  alimentati  da  biomasse  solide
classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico.  Per  tale
tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai
sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo  n.
28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica  ottenuta
dalla combustione delle biomasse.)) 
  ((3-ter.  Al  fine  di  massimizzare  il  contributo  dei   servizi
ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei  in
materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro della  transizione  ecologica
15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del  26
ottobre 2022, indette dal GSE a  decorrere  dall'anno  2024,  possono
partecipare anche le imprese titolari di impianti  di  produzione  di
biogas prodotto  attraverso  il  trattamento  anaerobico  di  rifiuti
organici oggetto di riconversione. Per tali impianti  si  applica  la
tariffa di riferimento prevista per i nuovi  impianti  alimentati  da
rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  introduce
nelle  sue  procedure  operative  e  pubblica  il  valore  del  costo
specifico di investimento massimo ammissibile  per  la  riconversione
degli impianti alimentati a  rifiuti  organici  e  gli  aggiornamenti
necessari per  la  partecipazione  delle  imprese  titolari  di  tali
impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime. 
  3-quater.  Dopo  il   comma   2   dell'articolo   3-quinquies   del
decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Le agevolazioni  in  materia  di  accisa  previste  per  il
gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale  ai  sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27
ottobre 2003, anche al biodiesel  utilizzato  tal  quale,  negli  usi
ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui
al presente comma ha efficacia a decorrere dalla  data  del  rilascio
della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea  e
la durata del predetto programma e'  di  sei  anni  decorrenti  dalla
medesima data di autorizzazione. 
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  disposizione,  sono  stabilite   le   modalita'   di
applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis». 
  3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. La societa' Acquirente Unico Spa puo' svolgere altresi'  le
attivita' di ricerca  e  sviluppo  volte  alla  realizzazione  di  un
sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza  delle  bombole  a
idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a  tal
fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma,
prevedendo l'obbligo  della  tenuta  della  contabilita'  in  maniera
distinta e separata dalle altre attivita' da essa svolte».))

Art. 5 bis 
 
Misure volte a garantire la piena operativita' degli impianti per  la
  produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione 
 
  ((1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto  legislativo
8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«per gli impianti di produzione di biometano  che  beneficiano  degli
incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65  del  19  marzo
2018, per i quali il biometano prodotto non puo' essere immesso nella
rete con obbligo di connessione di terzi ed e' oggetto  di  contratti
di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE  provvede
all'annullamento delle garanzie di  origine  in  favore  dei  clienti
finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato,  direttamente
o indirettamente, i suddetti contratti». 
  2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei  certificati
di immissione  in  consumo  (CIC)  da  parte  del  GSE,  a  decorrere
dall'anno 2024,  per  la  determinazione  del  quantitativo  dei  CIC
attribuiti agli impianti di produzione di biometano  che  beneficiano
degli incentivi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
19 marzo 2018, e' utilizzato  il  riferimento  al  potere  calorifico
superiore del biometano prodotto. 
  3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione  di  biometano,
per  ritardi  nella  conclusione  dei  lavori  relativi  all'impianto
qualificato non imputabili a responsabilita' del produttore ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della  transizione
ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  192
del  18  agosto  2022,  si  intendono  anche   i   ritardi   relativi
all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla
rete del gas naturale nonche' i ritardi nel rilascio di  verifiche  o
attestazioni da parte delle autorita' e degli enti  di  controllo.  I
medesimi principi trovano applicazione anche in relazione a  impianti
incentivati ai sensi  del  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
251 del 26 ottobre 2022.)) 

Art. 8 
 
Misure per lo sviluppo della filiera relativa  agli  impianti  eolici
                        galleggianti in mare 
 
  1. Al fine  di  promuovere  misure  finalizzate  al  raggiungimento
dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere  gli  investimenti
nelle  aree  del  Mezzogiorno  mediante  la  creazione  di  un   polo
strategico  nazionale  nel   settore   della   progettazione,   della
produzione e dell'assemblaggio di piattaforme  galleggianti  e  delle
infrastrutture   elettriche   funzionali    allo    sviluppo    della
cantieristica navale per la produzione di  energia  eolica  in  mare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza energetica pubblica un avviso volto  alla  acquisizione  di
manifestazioni di interesse per la individuazione,  ((in  almeno  due
porti  del  Mezzogiorno))  rientranti  nelle  Autorita'  di   sistema
portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
((o in aree portuali limitrofe ad  aree  nelle  quali  sia  in  corso
l'eliminazione graduale dell'uso del  carbone,))  di  aree  demaniali
marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee  ai
sensi dell'articolo 18, comma  1,  secondo  periodo,  della  medesima
legge n. 84 del 1994, ((da destinare, attraverso gli  strumenti))  di
pianificazione   in   ambito   portuale,   alla   realizzazione    di
infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti  del
settore della cantieristica navale per la produzione,  l'assemblaggio
e  il  varo  di  piattaforme  galleggianti  e  delle   infrastrutture
elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la
produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di  interesse
di cui al primo periodo sono presentate dalle  Autorita'  di  sistema
portuale, ((anche congiuntamente,)) sentite  le  Autorita'  marittime
competenti per i profili attinenti alla sicurezza della  navigazione,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso. 
  2. Entro centoventi  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto,  per
gli aspetti di competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro  per  la
protezione  civile  e  le   politiche   del   mare   e   le   regioni
territorialmente  competenti,  sono  individuate  le  aree  demaniali
marittime di cui al medesimo comma 1. Il  decreto  di  cui  al  primo
periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle
suddette aree, anche  sulla  base  di  una  analisi  di  fattibilita'
tecnico-economica e ((dei tempi)) di realizzazione  degli  interventi
medesimi nonche'  le  modalita'  di  finanziamento  degli  interventi
individuati, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  ((2-bis. Per l'attivita' di regolamentazione  dei  movimenti  delle
unita' in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali
e per la vigilanza ai fini della sicurezza  della  navigazione  nelle
aree  demaniali  marittime  in  cui  sono  realizzati  parchi  eolici
galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
si avvale del personale e dei mezzi del Corpo  delle  capitanerie  di
porto - Guardia costiera. 
  2-ter. Il comma  6  dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  adotta
e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i
soggetti proponenti, relativo agli adempimenti  e  alle  informazioni
minime necessari  ai  fini  dell'avvio  del  procedimento  unico  per
l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo».)) 

Art. 11 
 
Misure   urgenti   in    materia    di    infrastrutture    per    il
      ((decommissioning)) e la gestione dei rifiuti radioattivi 
 
  1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 2: 
      1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti:
«, lo stoccaggio e lo smaltimento,»; 
      2) dopo  ((la  parola:))  «radioprotezione»  sono  aggiunte  le
seguenti: «o connesse agli  interventi  descritti  nel  programma  di
incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»; 
    b) all'articolo 26: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera e-bis) il segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
        1.2) dopo la ((lettera e-bis))) e' aggiunta la seguente: 
          «e-ter) predispone,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  disposizione,  un  programma  degli
interventi  oggetto  di  misure  premiali  e  delle  relative  misure
premiali a vantaggio delle comunita' territoriali ospitanti il  Parco
tecnologico  e  lo  trasmette  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica  che  lo  approva  entro  i  successivi  trenta
giorni.»; 
      2) dopo il ((comma 1)) e' inserito il seguente: 
        «1-bis. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui  a
decorrere dall'anno 2024  finalizzata  al  riconoscimento  di  misure
premiali sulla base del programma approvato ai  sensi  del  comma  1,
lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per
l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1
milione  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2025,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, ((n. 190))»; 
    c) all'articolo 27: 
      1) al comma 5, dopo la parola «idonee» e' inserita la seguente:
«(CNAI)»; 
      2) dopo il ((comma 5)) sono inseriti i seguenti: 
        «5-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica  pubblica  ((nel  proprio  sito  internet))  istituzionale
l'elenco delle  aree  presenti  nella  proposta  di  CNAI.  Gli  enti
territoriali le cui aree non sono presenti nella  proposta  di  CNAI,
nonche'  il  Ministero  della  difesa  per  le   strutture   militari
interessate, ((entro novanta giorni)) dalla pubblicazione dell'elenco
di  cui   al   primo   periodo,   possono   presentare   la   propria
autocandidatura  a  ospitare  sul   proprio   territorio   il   Parco
tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica e alla Sogin  S.p.A.  di  avviare  una  rivalutazione  del
territorio stesso, al  fine  di  verificarne  l'eventuale  idoneita'.
Possono altresi' presentare la propria autocandidatura ai  sensi  del
secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella
proposta di CNAI. 
        5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine  previsto,
di  autocandidature  ai  sensi  del   comma   5-bis,   il   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica  redige  un  elenco  delle
autocandidature medesime e lo trasmette alla  Sogin  S.p.A.  Entro  i
trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di
competenza  e  trasmette  le  relative  risultanze  all'autorita'  di
regolamentazione  competente.  ((In  particolare,  la  Sogin   S.p.A.
accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella  proposta
di  CNAI  possano  essere  riconsiderate  tenuto  conto  di   vincoli
territoriali nel frattempo decaduti o  sostanzialmente  modificati  o
per ragioni tecniche superabili con adeguate  modifiche  al  progetto
preliminare  del  Parco  Tecnologico.))  Entro  trenta  giorni  dalla
ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorita'  di
regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere  e
a  trasmetterlo  al  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica e alla Sogin S.p.A. 
        5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del  parere  di
cui al  comma  5-ter,  la  Sogin  S.p.A.,  tenuto  conto  del  parere
medesimo, predispone una  proposta  di  Carta  nazionale  delle  aree
autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneita' delle aree ivi
incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica. 
        5-quinquies.  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione   della
proposta di  CNAA,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la
proposta stessa, la procedura di  valutazione  ambientale  strategica
(VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In caso di  mancata  presentazione,  entro  il
termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco
tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
entro i trenta giorni successivi alla scadenza  del  termine  stesso,
avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5. 
        5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta  giorni  successivi
alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA
o di CNAI e il relativo ordine  di  idoneita',  tenendo  conto  delle
risultanze della procedura  medesima  e  la  trasmette  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, che  richiede  il  parere
tecnico all'autorita' di regolamentazione competente. 
        5-septies. L'autorita' di regolamentazione competente,  entro
trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il
proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di  CNAI  di  cui  al
comma 5-sexies e lo trasmette  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica.»; 
      3) al comma 6: 
        3.1)  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  con  proprio
decreto,  di  concerto  con  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, approva la CNAA o la  CNAI,  con  il  relativo  ordine  di
idoneita'.»; 
        3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta  e'  pubblicata»
sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI e' pubblicata»; 
      4) dopo il ((comma 6)) sono inseriti i seguenti: 
        «6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA,  la
Sogin S.p.A. avvia con le  regioni  e  gli  enti  locali  delle  aree
incluse nella CNAA medesima, nonche' con il Ministero della difesa in
relazione alle strutture militari, trattative bilaterali  finalizzate
all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico  protocollo  di
accordo, sottoscritto nel corso delle  trattative  di  cui  al  primo
periodo, sono individuati gli interventi descritti nel  programma  di
incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera  e-ter),  che
beneficiano di misure premiali  nel  rispetto  delle  quantificazioni
economiche di  cui  al  comma  1-bis  del  medesimo  articolo  26.  A
conclusione del procedimento,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica  acquisisce  l'intesa  delle  regioni  nel  cui
territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero  della
difesa in relazione alle strutture militari. 
        6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di  intesa  ai
sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneita' di cui al comma  6  e
fino all'individuazione dell'area  ove  ubicare  il  sito  del  Parco
tecnologico, la  Sogin  S.p.A.  effettua,  entro  quindici  mesi  dal
perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto  delle
modalita' definite  dall'Agenzia.  L'Agenzia  vigila  sull'esecuzione
delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali  ed  esprime
al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  parere
vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle  indagini
tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di  localizzazione  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 
      5) al comma 7: 
        5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti
dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis  o
nel caso che le medesime non siano  risultate  idonee  ai  sensi  del
comma 5-ter, entro cinque giorni  dall'approvazione  della  CNAI,  la
Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel  cui  territorio
ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco  tecnologico  a
comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro  interesse  a
ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al
suo insediamento. Con specifico protocollo di  accordo,  sottoscritto
nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono  individuati
gli interventi descritti  nel  programma  di  incentivazione  di  cui
all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano  di  misure
premiali nel rispetto delle  quantificazioni  economiche  di  cui  al
comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice  manifestazione  di
interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni  o  degli
enti locali.»; 
        5.2)  al  quarto  periodo,  ((le  parole:))  «il  livello  di
priorita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneita'»; 
      6) al comma 8, primo periodo, ((le parole: «e dalla  Regione»))
sono sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»; 
    d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo  le  parole:  «all'Agenzia»
sono aggiunte le seguenti: «e ogni  riferimento  al  Ministero  o  al
Ministro dello sviluppo  economico  e  al  Ministero  o  al  Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e'  da
intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica.». 

                               Art. 12 
 
            Registro delle tecnologie per il fotovoltaico 
 
  1. ((Al  fine  di  predisporre  una  piu'  completa  mappatura  dei
prodotti europei di qualita' in favore di imprese e utenti  finali,))
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo
economico sostenibile  (((ENEA)))  procede  alla  formazione  e  alla
tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte  sezioni,
su istanza del produttore o del distributore interessato, i  prodotti
che rispondono ai seguenti  requisiti  di  carattere  territoriale  e
qualitativo: 
    a) moduli fotovoltaici prodotti negli  Stati  membri  dell'Unione
europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per
cento; 
    b) moduli fotovoltaici con celle,  prodotti  negli  Stati  membri
dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno  pari
al 23,5 per cento; 
    c)  moduli  prodotti  negli  Stati  membri  dell'Unione   europea
composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di  silicio  o  tandem
prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella  almeno  pari
al 24,0 per cento. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy e il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,
pubblica ((nel proprio sito internet)) istituzionale le modalita'  di
invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui
al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione. 
  3. L'ENEA pubblica  ((nel  proprio  sito  internet))  istituzionale
l'elenco dei prodotti, nonche'  dei  produttori  e  distributori  che
hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al  comma  1,  fatta
salva  la  possibilita'  di  procedere  a  controlli  documentali   e
prestazionali sui prodotti indicati come rientranti  nelle  categorie
di cui alle  tre  sezioni  del  registro,  con  oneri  a  carico  dei
richiedenti l'iscrizione. 
  4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
Art. 12 bis 
 
((Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei  pannelli
                           fotovoltaici)) 
 
  ((1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 10-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, ovvero una quota  almeno  pari  all'1  per  cento
degli impianti incentivati installati in potenza rispetto  al  totale
garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma
1»; 
    b) all'articolo 24-bis, comma 1,  dopo  il  quarto  periodo  sono
inseriti i seguenti: «La documentazione di cui al quarto periodo deve
comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli  fotovoltaici
installati nell'impianto. Il GSE  aggiorna  l'elenco  dei  numeri  di
matricola  registrati  nella  propria  banca  di  dati   con   quello
presentato  dal  soggetto  responsabile  e  comunicato   al   sistema
collettivo prescelto. In caso  di  non  completa  corrispondenza  dei
citati numeri di matricola non  si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  fermo
restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al  GSE
gli interventi di manutenzione che  comportano  la  sostituzione  dei
moduli fotovoltaici». 
  2. Al fine di consentire una  razionale  e  ordinata  gestione  dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio,
ciascun sistema  collettivo  di  gestione  si  iscrive  nel  Registro
nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
25 settembre 2007, n. 185,  con  le  modalita'  di  cui  al  medesimo
regolamento e comunica l'indicazione dei  soggetti  responsabili  che
hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno  dei  sistemi
collettivi riconosciuti di cui  all'articolo  24-bis,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1
del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al
Comitato di vigilanza e di  controllo  di  cui  all'articolo  35  del
medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per  conto  di  tutti  i
produttori ad essi aderenti e dei  soggetti  responsabili  che  hanno
prestato  la  garanzia  finanziaria  nel  trust,  i   dati   di   cui
all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  n.
185  del  2007,  unitamente  al  valore  in  potenza  degli  impianti
fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.)) 

Art. 14 ter 
 
((Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.
  243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,
  n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario  unico
  per la realizzazione degli interventi in materia  di  acque  reflue
  urbane)) 
 
  ((1. Al fine di accelerare la realizzazione  delle  opere  e  degli
interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari  per  il  superamento
delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo  2  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      «11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni  disposizione
di legge diversa da quella penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al  primo  periodo
del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni
dei commi 2-ter, 4, 5 e  6  dell'articolo  10  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»; 
    b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
      «11-bis. Ove siano necessari provvedimenti  di  valutazione  di
impatto ambientale o di verifica di assoggettabilita'  e'  competente
la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.   Ai   relativi
procedimenti  si  applicano  le  disposizioni  di  semplificazione  e
accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006
per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis. 
      11-ter. Ove gli interventi e le opere  rientrino  in  siti  che
costituiscono la rete Natura 2000, la  valutazione  di  incidenza  e'
conclusa entro trenta giorni dalla  richiesta.  In  caso  di  mancata
conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al
primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,  sentito  il
Ministro delle imprese e del made  in  Italy,  assegna  all'autorita'
competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.
In caso  di  perdurante  inerzia,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentita l'autorita' competente, il  Consiglio
dei ministri nomina un commissario ad acta al quale  attribuisce,  in
via sostitutiva, il potere di adottare gli  atti  e  i  provvedimenti
necessari, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Puo' essere nominato commissario  ad  acta  il  Commissario
unico di cui  al  comma  1.  Al  commissario  ad  acta  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
      11-quater. Nel caso di conclusione negativa  delle  valutazioni
di incidenza, alle opere e agli interventi di cui  al  comma  2  puo'
applicarsi, in quanto rispondenti a finalita' imperative di rilevante
interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4,
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992». 
  2. Il comma 1 dell'articolo 99 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Con regolamento adottato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della  salute,  con
il Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e con il Ministro delle imprese e del made in  Italy,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
stabiliti i criteri, le modalita' e le condizioni per  il  riutilizzo
delle acque reflue».))
 
Art. 14 quater 
 
((Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione
           del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana)) 
 
  ((1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza  e  in  conformita'  a
quanto stabilito  agli  articoli  179,  182  e  182-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  il  completamento  della  rete
impiantistica integrata  che  consenta,  nell'ambito  di  un'adeguata
pianificazione regionale del sistema  di  gestione  dei  rifiuti,  il
recupero  energetico,  la  riduzione  dei  movimenti  di  rifiuti   e
l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un  alto
grado di  protezione  dell'ambiente  e  della  salute  pubblica,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  Presidente  della   Regione
siciliana  e'   nominato   Commissario   straordinario.   La   durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di  due  anni  e  puo'
essere prorogata o rinnovata. 
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: 
    a)  adotta,  previo  svolgimento  della  valutazione   ambientale
strategica, il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 199 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
finalizzato a realizzare la chiusura  del  ciclo  dei  rifiuti  nella
regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno,  la
realizzazione   e   la   localizzazione   di   nuovi   impianti    di
termovalorizzazione  di  rifiuti  il  cui  processo  di   combustione
garantisca un elevato livello di recupero energetico; 
    b) approva, secondo le modalita' di cui al comma 5  del  presente
articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la  gestione  dei
rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di  cui
alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali
di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f),  del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    c) assicura la realizzazione degli impianti di cui  alla  lettera
b)  mediante  procedure  ad  evidenza  pubblica  nel  rispetto  della
normativa vigente. 
  3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui  alla  lettera
a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario,
ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e  ne
costituisce variante. 
  4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni  di  cui  al  comma  2  il
Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella  penale,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  159,  delle  disposizioni  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.   Le
ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono  immediatamente
efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
  5. L'autorizzazione dei  progetti  e'  rilasciata  dal  Commissario
straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di  legge,
ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla  osta  occorrente  per
l'avvio o la prosecuzione dei  lavori,  fatta  eccezione  per  quelli
relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei
beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini  e
le modalita' di cui all'articolo 4, comma  2,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55. 
  6.  La  Regione  siciliana  puo'  dare  supporto   al   Commissario
straordinario  di  cui  al  comma  1   con   le   proprie   strutture
amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
ovvero  istituire,  compatibilmente   con   la   vigente   disciplina
assunzionale e con oneri a carico del proprio  bilancio,  un'apposita
struttura posta alla dirette  dipendenze  dello  stesso  Commissario,
prevedendo altresi', su richiesta del Commissario medesimo, la nomina
di due sub-commissari, il cui compenso e' determinato in  misura  non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario  ha
durata massima di dodici mesi e puo' essere rinnovato. 
  7. Per le condotte poste in essere ai sensi del  presente  articolo
si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio  2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.
91. 
  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente
articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'  speciale
intestata al Commissario straordinario, nella quale  confluiscono  le
risorse di cui al comma 9. 
  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel  limite  complessivo  di
800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per  la
coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.  124,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con  le  risorse
del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e  con
le risorse destinate ad interventi complementari di cui  all'articolo
1, comma 54, della citata legge n.  178  del  2020,  riferibili  alla
medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri  di
ammissibilita'.  L'accordo  per  la  coesione  di  cui   al   periodo
precedente da' evidenza delle risorse ivi  indicate  sulla  base  del
costo complessivo derivante dalla realizzazione degli  interventi  di
cui al comma 2 e, compatibilmente con le  disponibilita'  annuali  di
bilancio,  del  finanziamento  della   realizzazione   dei   suddetti
interventi.)) 



Capo II 

MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI
ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO
2023 ((E DAGLI EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023))

                          Art. 14 quinquies 
 
((Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
  152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)) 
 
  ((1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i  seguenti:
«La Commissione puo' essere articolata in Sottocommissioni  e  Gruppi
istruttori.  La  composizione  delle   Sottocommissioni,   anche   in
relazione alle singole adunanze, e'  definita  dal  presidente  della
Commissione, sentito il rispettivo coordinatore,  tenendo  conto  dei
carichi di lavoro complessivi e  della  programmazione  generale  dei
lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni».)) 



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