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L. 13 Gennaio 2023, n. n. 6

Energia: convertito in Legge il DL Aiuti quater!

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.13 del 17-01-2023

Il 19 gennaio 2023 entra ufficialmente in vigore la Legge 13 gennaio 2023, n. 6 che converte, con modificazioni, il DL 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (il cosiddetto DL Aiuti quater).

Rispetto al DL Aiuti quater, si segnalano le seguenti novità in campo ambientale ed energetico:

Art. 4 bis: Questo nuovo articolo inserito nel testo di legge stabilisce che, al fine di fronteggiare l’attuale crisi energetica, fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario (CSS), e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. In particolare, gli impianti soggetti ad AIA e VIA devono comunicare le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e, se entro 30 giorni non vi è alcun provvedimento di diniego, possono effettuare la sostituzione;

Art. 6: si conferma che i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero della difesa “possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza”;

Art. 11: Al comma 1 si segnala la modifica apportata all’art. 8, comma 2-bis, del Testo Unico Ambientale (D.L.vo 152/2006). Inoltre viene inserito il comma 1-bis, che autorizza per un periodo di tre anni la Direzione generale per le valutazioni ambientali del MASE ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate.

Leggi testo completo legge

Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
carburanti

Art. 4 bis Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi

1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilita’ del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l’anno termico 2022-2023, nonche’ di massimizzare l’impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa dell’Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorita’ competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell’autorita’ competente rilasciato entro tale termine. L’autorita’ competente puo’ assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita’ permanga, i gestori comunicano all’autorita’ competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio».

Art. 6 Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale

1. All’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola «decarbonizzazione» e’ sostituita dalla seguente: «ottimizzazione»; 2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza»; 3) dopo le parole «a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli immobili individuati quali non piu’ utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati,»; 4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, la struttura dell’autorita’ politica delegata per il PNRR»; 5) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della difesa comunica le attivita’ svolte ai sensi del presente comma all’Agenzia del demanio.»; b) al comma 3, dopo le parole «dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono inserite le seguenti: «, possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza»; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Per l’individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all’installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l’attivita’ di cui al primo periodo, compensi o rimborsi di spese. 3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1, che svolge i propri lavori secondo le modalita’ di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuta la pronuncia dell’autorita’ competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato. 3-quater. Quota parte degli utili della Difesa Servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualita’ di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della societa’ per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l’autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita’ svolte nello stesso ambito dall’Agenzia industrie difesa.»; c-bis) alla rubrica, la parola: «resilienza» e’ sostituita dalla seguente: «sicurezza».

 

Art. 11 Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC

1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonche’ di quello»; a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al presente comma» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi incluso il personale dipendente di societa’ in house dello Stato»; b) dopo il nono periodo, e’ inserito il seguente: «Con le medesime modalita’ previste per le unita’ di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unita’, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico e’ equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita’ di cui al primo periodo.». 1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e’ autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in servizio dall’ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unita’ da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa; i compensi accessori, o gli emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall’ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento delle Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilita’ del Sistema informatico integrato di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le modalita’ di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.

 

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