Top

Preveniamo rischi, costi, I veri esperti con voi sanzioni Risolviamo problemi

D.L. 29 Maggio 2023, n. 57

Energia: modifiche al TUA con il DL 57/2023

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.124 del 29-05-2023

Il 30 maggio 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge 29 maggio 2023, n.57 recante “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico“.

Analizzando il provvedimento, fra le novità più rilevanti si segnalano:

– La modifica del Testo Unico Ambientale (D.L.vo 152/2006): in particolare, è stato aggiunto all’allegato I-bis (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e
Clima (PNIEC)) alla parte seconda, dopo il punto 3.2.1 è inserito il seguente: “3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione“.

– A partire dal 30 maggio 2023, l’autorizzazione per la costruzione ovvero per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell’istanza.

– Il DL 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di energia ed autorizzazioni impianti“, è modificato all’art. 5. Nello specifico, possono essere nominati uno o più Commissari straordinari di Governo, non solo per la realizzazione, ma per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente. Comportando così una miglior attuazione e tempestività delle misure del PNRR.

Leggi testo completo legge

Art. 3

Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacita’ di rigassificazione

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre nuove istanze ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 3, ai Commissari straordinari di Governo gia’ nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorizzazione per la costruzione ovvero per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 e’ rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell’istanza, svolto ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.

3. All’articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Per la realizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione,»; b) al comma 5, le parole: «interessati alla realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all’esercizio» e le parole: «ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell’entrata»; c) al comma 14-bis, dopo le parole: «si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l’esercizio a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione originaria,»; d) dopo il comma 14-bis e’ inserito il seguente: «14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unita’ galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unita’ galleggianti medesime.».

4. All’allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 e’ inserito il seguente: «3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all’incremento della capacita’ di rigassificazione nazionale mediante unita’ galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;».

© Riproduzione riservata