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D.M. 4 Aprile 2023, n. 59

Il RENTRI è in vigore!

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.126 del 31-05-2023

In vigore dal 15 giugno 2023 il tanto atteso decreto RENTRI, ovvero il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Il decreto si compone di 24 articoli e tre allegati.

Già nell’art.1 si indentifica l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità, definendo modelli, modalità di iscrizione, funzionamento, etc…

Importantissimo il fatto che negli allegati I e II siano riportati i nuovi modelli -rispettivamente- del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (ex artt. 4 e 5).

Per quanto riguarda il FIR si segnalano altresì gli artt. 6 e 7 (relativi ai formulari cartacei e digitali).

I nuovi modelli di Registri e FIR saranno applicabili, ai sensi dell’art. 9, alla luce delle scadenze descritte nell’art. 13 (comma 1, lett. a). Pertanto, dalla data di entrata in vigore del regolamento:

– per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;

– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;

– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.

Infine, si segnala che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali, il MASE definirà le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.

Attenzione: in caso di inadempimenti sono già previste sanzioni (art. 258 TUA, c. 10-13).

Leggi testo completo legge

Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In attuazione  di  quanto  disposto  dall'articolo  188-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  il  presente  regolamento
disciplina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, che  si  compone
delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189,  190  e
193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006,  integrati  nel
Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti,  di
seguito RENTRI, istituito ai sensi dell'articolo 6 del  decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla  legge
11 febbraio 2019, n. 12. 
  2.   Il   presente   regolamento    disciplina    in    particolare
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema  di  tracciabilita',
definendo: 
    a) i modelli ed i formati relativi  al  registro  cronologico  di
carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di  identificazione  di
cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152  del  2006
con  l'indicazione  altresi'   delle   modalita'   di   compilazione,
vidimazione e tenuta degli stessi; 
    b) le modalita' di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti,
da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di  coloro  che  intendano
volontariamente aderirvi; 
    c) il funzionamento del  RENTRI,  ivi  incluse  le  modalita'  di
trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a); 
    d) le modalita' per la  condivisione  dei  dati  del  RENTRI  con
l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA)  al  fine  del
loro inserimento nel Catasto di  cui  all'articolo  189  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, nonche' le  modalita'  di  coordinamento
tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e  gli
adempimenti trasmessi al  RENTRI,  garantendone,  ove  possibile,  la
precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189,
commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    e) le modalita' di  interoperabilita'  per  l'acquisizione  della
documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo  alle  spedizioni
di rifiuti; 
    f)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  funzioni  di  supporto
tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali  ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n.  152
del 2006; 
    g) le modalita' di accesso ai dati  del  RENTRI  da  parte  degli
organi di controllo; 
    h) le modalita' per la verifica  e  l'invio  della  comunicazione
dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui  all'articolo
188-bis, comma 4, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario. 
  3. Gli  allegati  I  e  II  disciplinano  il  modello  di  registro
cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di
cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del  2006.
L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria  per
l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge  n.
135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del
2019. Gli allegati I, II e III sono  parte  integrante  del  presente
regolamento. 
                               Art. 2 
 
              Aggiornamento delle disposizioni tecniche 
                          e dei contributi 
 
  1. Gli allegati  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  in  caso  di
intervenute novita' tecniche o operative, sono aggiornati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica  secondo  le
modalita' di  cui  al  comma  6  dell'articolo  188-bis  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
                               Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si  applicano
le definizioni di cui alla Parte IV del decreto  legislativo  n.  152
del 2006, le definizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, le  definizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE, nonche' le seguenti: 
    a) «unita' locale»: una sede operativa,  quale,  ad  esempio,  un
laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un  negozio,  oppure  una
sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un  ufficio,  un
magazzino, un deposito, ubicata in  luogo  coincidente  con  la  sede
legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore
esercita stabilmente una o piu'  attivita'  economiche  e  dove  sono
realizzate le attivita' da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero
per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione; 
    b) «operatore»: il soggetto iscritto al RENTRI; 
    c)  «sistema  gestionale»:  il  sistema  informatico   utilizzato
dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale  e'  possibile
assolvere, tra gli  altri,  anche  agli  obblighi  della  tenuta  dei
registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei  formulari
per l'identificazione dei rifiuti; 
    d) «utente»:  il  soggetto  che  accede,  mediante  strumenti  di
autenticazione digitale, alla piattaforma telematica  per  effettuare
operazioni. 

Titolo II
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

                               Art. 4 
 
           Disposizioni generali sul registro cronologico 
                         di carico e scarico 
 
  1. E' approvato il modello di  registro  cronologico  di  carico  e
scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I. 
  2. Nel registro cronologico di  carico  e  scarico  sono  integrate
anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto. 
  3. Il registro cronologico  di  carico  e  scarico  e'  tenuto  dai
soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n.
152 del 2006: 
    a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea,
mediante stampa di un format esemplare reso disponibile  mediante  il
portale del RENTRI, compilato e vidimato da  parte  delle  camere  di
commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita'
previste dalla normativa sui registri IVA; 
    b) a partire dalla data di iscrizione  al  RENTRI,  in  modalita'
digitale, con vidimazione  digitale  mediante  l'assegnazione  di  un
codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle  camere  di
commercio tramite apposita applicazione  utilizzabile  attraverso  il
RENTRI; la compilazione  in  modalita'  digitale  e'  effettuata  nel
rispetto delle seguenti disposizioni: 
      1) le registrazioni  sono  rese  consultabili  agli  organi  di
controllo con mezzi informatici messi a disposizione  dall'operatore,
che ne deve assicurare  il  corretto  funzionamento  e  costituiscono
informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare,  su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo
da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti  posti  in
conservazione  e  l'estrazione  delle  informazioni   dagli   archivi
informatici, relativamente alla serie di dati  trasmessi  al  RENTRI,
qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da  parte
degli organi di controllo; 
      2)  i  numeri  di  ciascuna  registrazione  che  compongono  il
registro  sono  progressivi  e  non   modificabili   e   garantiscono
l'identificabilita' dell'utente; 
      3) qualunque rettifica alle registrazioni  e'  memorizzata  con
l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata  e  l'identificativo
temporale con data ed ora; 
      4) i sistemi gestionali  adottati  dall'operatore  garantiscono
nella formazione del documento il rispetto delle regole  tecniche  di
cui al Codice dell'amministrazione digitale. 
  4. Il registro cronologico e' tenuto in modalita' digitale  secondo
quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei  servizi
resi disponibili ai sensi dell'articolo 20. 
                               Art. 5 
 
                Disposizioni generali sul formulario 
                   di identificazione del rifiuto 
 
  1. E' approvato il modello di  formulario  di  identificazione  del
rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo  n.
152 del 2006 riportato nell'allegato II. 
  2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo
193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' emesso dal produttore,
o dal detentore dei rifiuti,  in  conformita'  al  modello  riportato
nell'allegato II ed e' integrato e  sottoscritto,  per  la  parte  di
propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi  del
trasporto. 
  3. Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore
con  riferimento  alle  informazioni  di   propria   competenza,   il
formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a
seguito di richiesta del produttore o del detentore. 
  4.  Il  formulario  di  identificazione  del  rifiuto  e'  vidimato
digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in
formato cartaceo, oppure con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, se in formato digitale. 
  5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario  compilato
in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo  188-bis,  comma  4,
lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
                               Art. 6 
 
              Formulario di identificazione del rifiuto 
                         in formato cartaceo 
 
  1. I produttori di  rifiuti  non  iscritti  al  RENTRI  tengono  il
formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo. 
  2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo
e' generato conformemente ai modelli di cui  all'allegato  II  ed  e'
identificato da un codice univoco e  da  apposito  contrassegno  reso
disponibile dal servizio di  vidimazione  digitale  delle  camere  di
commercio  tramite   apposita   applicazione   utilizzabile,   previa
registrazione, attraverso il RENTRI. 
  3. L'applicazione di cui al comma 2 rende disponibile a coloro  che
utilizzano  propri  sistemi  gestionali  per  la   compilazione   dei
formulari  un  accesso  dedicato  al  servizio  anche  in   modalita'
telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco  su
ciascun formulario. 
  4.  Il  formulario  di  identificazione  dei  rifiuti  in   formato
cartaceo,  stampato  su  moduli  A4,  e'  riprodotto  in  due  copie,
compilate, datate e firmate dal produttore o detentore,  sottoscritte
altresi' dal trasportatore. Una copia rimane presso il  produttore  o
il detentore, un'altra viene sottoscritta  e  datata  in  arrivo  dal
destinatario che  rilascia  una  riproduzione  al  trasportatore.  Il
trasportatore  provvede  a  trasmetterne  una  al  produttore  o   al
detentore,  o  agli  operatori  coinvolti  nelle  diverse  fasi   del
trasporto. 
  5. La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le
sue parti puo' avvenire: 
    a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore; 
    b)  mediante  posta  elettronica   certificata   da   parte   del
trasportatore; 
    c) mediante i  servizi  specifici  resi  disponibili  dal  RENTRI
secondo le procedure operative di cui all'articolo 21. 
                               Art. 7 
 
              Formulario di identificazione del rifiuto 
                         in formato digitale 
 
  1. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale
e' un documento  informatico  il  cui  formato  e'  definito  con  le
specifiche tecniche di cui all'articolo 8. 
  2. Il formulario e' vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di
un  codice  univoco  reso  disponibile   da   apposita   applicazione
utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio  per  la
vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio. 
  3. Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori  tramite
i sistemi gestionali da essi  adottati,  in  modo  da  assicurare  la
progressiva compilazione e  la  sottoscrizione  dello  stesso,  nelle
diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale
da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi  del  trasporto
e' effettuata mediante  l'utilizzo  di  strumenti  di  sottoscrizione
elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le  specifiche
tecniche di cui all'articolo 8. 
  4. Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto,
il rifiuto e' accompagnato da una stampa del formulario  digitale  di
identificazione del rifiuto, secondo il formato di  cui  all'allegato
II e prodotto con le modalita' indicate nelle specifiche tecniche  di
cui all'articolo 8. In alternativa, durante il trasporto e' garantita
la possibilita' di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo
di  dispositivi  mobili  secondo  le  specifiche  tecniche   di   cui
all'articolo 8. 
  5. Qualora richiesto  in  sede  di  ispezioni  o  verifiche  presso
l'unita' locale, sono garantite in qualunque momento la  possibilita'
di riproduzione dei documenti archiviati e  dei  documenti  posti  in
conservazione e la verifica della corrispondenza  delle  informazioni
trasmesse al  RENTRI  rispetto  a  quanto  desumibile  dagli  archivi
informatici  degli  operatori,  relativamente  alla  serie  di   dati
trasmessi  al  RENTRI,  secondo  le  specifiche   tecniche   di   cui
all'articolo 8. 
  6. I sistemi gestionali adottati  dall'operatore  devono  garantire
nella formazione del documento il rispetto delle regole  tecniche  di
cui al Codice dell'amministrazione digitale. 
  7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in  arrivo
dal destinatario avviene per il tramite  del  RENTRI  e  consente  di
adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma  4,  lettera
b), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il formulario  e'  cosi'
reso disponibile dal RENTRI a  tutti  i  soggetti  intervenuti  nella
movimentazione. 
  8. Il formulario di identificazione del rifiuto e' emesso e gestito
in modalita' digitale secondo quanto indicato dal  presente  articolo
nel rispetto delle procedure operative di cui all'articolo 21, o  per
il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20,  a
partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c). 
  9. Prima della  scadenza  di  cui  al  comma  8  il  formulario  di
identificazione del rifiuto puo'  essere  volontariamente  emesso  in
formato digitale. 
                               Art. 8 
 
                         Specifiche tecniche 
 
  1. Al fine di assicurare la conformita' ai modelli dei registri  di
carico e scarico e  dei  formulari  di  identificazione  del  rifiuto
disciplinati  dal  presente  regolamento,   la   Direzione   generale
competente del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica
pubblica sul sito del RENTRI le specifiche tecniche per la  redazione
in formato elettronico dei citati modelli. 
  2. Eventuali modifiche alle  specifiche  tecniche  si  applicano  a
decorrere dal sesto mese successivo alla loro pubblicazione. 
                               Art. 9 
 
                  Applicabilita' dei nuovi modelli 
 
  1. I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a  partire
dalla  data  indicata  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  a).  Le
modalita' di compilazione dei citati modelli  sono  definite  con  il
decreto di cui all'articolo 21, comma 1. 
  2. Sino alla  data  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  all'articolo  190,
comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 193, commi 3, 4  e  5  del  medesimo
decreto legislativo. 
  3. Per quanto non espressamente disciplinato nel  presente  Titolo,
si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e  193  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. 

Titolo III
REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

                               Art. 10 
 
     Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale 
 
  1. Il  RENTRI  e'  gestito  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni  contenute  nel
regolamento (UE)  2016/679  ed  utilizza  la  piattaforma  telematica
dell'Albo nazionale gestori  ambientali  interconnessa  con  la  rete
telematica delle camere di commercio. 
  2. Il RENTRI e' articolato in: 
    a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici  degli
operatori   e   delle   informazioni   relative    alle    specifiche
autorizzazioni rilasciate agli stessi per  l'esercizio  di  attivita'
inerenti alla gestione dei  rifiuti.  In  tale  sezione  e'  inserita
l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al
trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679; 
    b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati relativi agli
adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di
geolocalizzazione di cui all'articolo 16. 
  3. Il RENTRI e' integrato con la piattaforma  telematica  dell'Albo
nazionale gestori ambientali. 
                               Art. 11 
 
Funzioni di supporto tecnico operativo  dell'Albo  nazionale  gestori
                             ambientali 
 
  1. L'Albo  nazionale  gestori  ambientali  fornisce  il  necessario
supporto tecnico operativo alla  competente  Direzione  generale  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per: 
    a) la gestione dei rapporti  con  l'utenza,  le  associazioni  di
categoria e le associazioni  dei  produttori  di  software,  compresa
l'informazione e la comunicazione; 
    b) gli  aspetti  operativi  di  funzionamento  della  piattaforma
telematica per la tracciabilita' descritti nel presente regolamento; 
    c) la predisposizione della documentazione tecnica relativa  alle
specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI. 
  2. Le sezioni regionali presso le camere di commercio assicurano la
gestione  dei  rapporti  con  gli  utenti  del   RENTRI,   anche   in
collaborazione con le associazioni di categoria,  e  l'organizzazione
di adeguate attivita'  di  formazione  ed  informazione.  Le  sezioni
regionali di cui al primo periodo  assicurano  altresi'  la  gestione
delle procedure applicative relative all'iscrizione e  alla  verifica
dei  pagamenti,  integrate  nella  piattaforma  telematica  dell'Albo
nazionale gestori ambientali. 
  3. I costi sostenuti per le attivita'  di  supporto  fornito  dalla
segreteria  del  Comitato  nazionale  dell'Albo   nazionale   gestori
ambientali  e  dalle  sezioni  regionali  di  cui  al  comma  2,   da
riconoscersi  ai  fini  del  rimborso  delle  spese  di  gestione   e
funzionamento del RENTRI, sono rendicontati sulla base di un'apposita
convenzione  stipulata  tra  la  competente  Direzione  generale  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Unioncamere. 
                               Art. 12 
 
                        Iscrizione al RENTRI 
 
  1. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI,  mediante  l'accreditamento
alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i  soggetti
di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati: 
    a) gli enti e  le  imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei
rifiuti; 
    b)  i  produttori  di  rifiuti  pericolosi,  fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 9; 
    c) gli enti e le imprese che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti
pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualita'  di
commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; 
    d) i Consorzi istituiti per  il  recupero  e  il  riciclaggio  di
particolari tipologie di rifiuti; 
    e) i soggetti di cui  all'articolo  189,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  con  riferimento  ai  rifiuti   non
pericolosi. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 procedono all'iscrizione al  RENTRI
con le tempistiche riportate  all'articolo  13  e  con  le  modalita'
indicate dall'articolo 21, fornendo  gli  ulteriori  dati  richiesti,
rispetto a quelli derivanti  dall'interconnessione  con  il  Registro
delle imprese,  con  l'Albo  nazionale  gestori  ambientali,  con  il
catasto dei rifiuti e  con  il  Registro  delle  autorizzazioni  alle
operazioni di recupero. 
  3.  Nel  caso  in  cui  un  operatore  avvii  l'attivita'  soggetta
all'obbligo successivamente alle scadenze  di  cui  all'articolo  13,
comma 1, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere  alla
prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico. 
  4. I soggetti che svolgono attivita' di trattamento dei rifiuti  al
momento dell'iscrizione  inseriscono  nella  sezione  anagrafica  del
RENTRI  le  informazioni  relative  alle  autorizzazioni   rilasciate
dall'amministrazione competente ovvero alle comunicazioni  effettuate
ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152  del  2006,
con le modalita' indicate all'articolo 21 del  presente  regolamento,
indicando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stessi soggetti
sono tenuti  entro  trenta  giorni  a  comunicare,  con  le  medesime
modalita', ogni variazione rispetto  alla  documentazione  trasmessa.
L'inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti  con  il
contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme
all'originale  comporta  l'applicazione   della   sanzione   di   cui
all'articolo 76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. La mancata trasmissione  della  documentazione
di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle  sanzioni  di
cui all'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo  n.  152  del
2006. 
  5. Per l'iscrizione al RENTRI e' dovuto un  diritto  di  segreteria
con  riferimento  ad  ogni  unita'  locale  soggetta  all'obbligo  di
iscrizione, nella misura indicata alla  voce  36.1  della  tabella  A
allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico 17  luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 177 del 31 luglio 2012. 
  6. I soggetti non obbligati, o  per  i  quali  non  decorra  ancora
l'obbligo, possono iscriversi  volontariamente  al  RENTRI.  E'  data
facolta' in qualsiasi momento di procedere  alla  cancellazione,  con
effetto a partire dall'anno solare successivo. 
  7. La cancellazione dal RENTRI degli operatori iscritti o di una  o
piu' unita'  locale  in  ragione  del  venir  meno  nell'anno  solare
precedente dei requisiti che determinano l'obbligo di  iscrizione  ha
effetto a partire dall'anno solare successivo. 
  8. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali: 
    a) effettuano i controlli di cui all'articolo 71 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulle  dichiarazioni  di
cui al comma 4 del presente articolo; 
    b) mettono a disposizione della Direzione generale competente del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il  tramite
della piattaforma  telematica,  apposita  reportistica  al  fine  del
monitoraggio dell'andamento del RENTRI; 
    c)  accreditano  le  iscrizioni  dei  soggetti  delegati  di  cui
all'articolo 18 nell'apposita sezione del RENTRI. 
  9.  Sono  esonerati  dall'obbligo  di  iscrizione  al  RENTRI   gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono
rifiuti pericolosi. 
                               Art. 13 
 
                      Tempistiche di iscrizione 
 
  1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,
l'iscrizione al RENTRI e' effettuata con le seguenti tempistiche: 
    a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i  sessanta  giorni
successivi,  per  enti  o  imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti
speciali  pericolosi  e  non  pericolosi  con   piu'   di   cinquanta
dipendenti, e per tutti gli altri  soggetti  diversi  dai  produttori
iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18; 
    b) a decorrere dal ventiquattresimo  mese  ed  entro  i  sessanta
giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti  speciali
pericolosi e non pericolosi con piu' di dieci dipendenti; 
    c) a decorrere dal trentesimo mese ed  entro  i  sessanta  giorni
successivi, per tutti  i  restanti  produttori  iniziali  di  rifiuti
speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1. 
  2. Gli enti  e  le  imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti  che
trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori  ambientali  ai  sensi
dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del  2006,
si iscrivono quando obbligati come  produttori,  nel  rispetto  delle
tempistiche di cui al comma 1. 
  3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti  e'  calcolato  in
base al  numero  degli  stessi  presenti  al  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento. 
                               Art. 14 
 
             Contributo annuale e diritto di segreteria 
 
  1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del  RENTRI
e' assicurata mediante il pagamento a carico  degli  iscritti  di  un
contributo  annuale  e  di  un  diritto  di  segreteria,   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135  del  2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  12  del  2019,  nella
misura e con le modalita' indicate nell'allegato III. 
  2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da
ciascun iscritto per ciascuna  unita'  locale,  come  individuata  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a). 
  3. Il contributo annuale per il primo anno e'  versato,  unitamente
al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione.  Per  gli  anni
successivi al primo, il contributo annuale e'  versato  entro  il  30
aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III. 
  4. Ogni variazione all'iscrizione  e'  soggetta  al  pagamento  del
diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui all'allegato III. 
                               Art. 15 
 
         Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI 
 
  1. A decorrere dalla data di iscrizione,  gli  operatori  obbligati
alla  tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  provvedono  alla
trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro  di  carico  e
scarico, secondo le modalita' di cui all'articolo 21. 
  2. La trasmissione dei dati del registro di carico e  scarico  deve
essere effettuata  con  cadenza  mensile,  entro  la  fine  del  mese
successivo a quello in cui e'  stata  effettuata  l'annotazione.  Nel
caso in cui nel mese di riferimento non ci siano  nuove  annotazioni,
la trasmissione non e' dovuta. I  soggetti  di  cui  all'articolo  18
trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello
in cui e' stata effettuata l'annotazione. 
  3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1,  lettera
c), gli enti e le  imprese  che  producono,  trasportano  o  trattano
rifiuti,  ai  sensi  dell'articolo  188-bis,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, sono tenuti alla trasmissione al  RENTRI
dei dati dei formulari di  identificazione  dei  rifiuti  pericolosi,
emessi con le modalita' di  cui  all'articolo  7,  comma  8.  I  dati
relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti  che  producono  o
trasportano rifiuti e dai destinatari secondo  le  procedure  di  cui
all'articolo 21. 
  4. Nei casi di cui all'articolo 5,  comma  3,  il  produttore  puo'
richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di
identificazione dei rifiuti pericolosi.  Nel  caso  di  trasporto  di
propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma
3 procede il produttore iniziale. 
  5. Ai fini di cui al presente articolo,  gli  operatori  assicurano
l'interoperabilita' del loro sistema gestionale con  il  RENTRI,  nel
rispetto delle procedure definite ai sensi dell'articolo 21. 
  6. Il RENTRI rende  disponibile  agli  operatori,  un  servizio  di
consultazione   delle   informazioni   sulle    autorizzazioni    dei
trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica. 
                               Art. 16 
 
                    Sistemi di geolocalizzazione 
 
  1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano  trasporto  dei  propri
rifiuti, iscritti all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  ai  sensi
dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del  2006,
i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti
speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi  di  trasporto
dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati  sulle  tecnologie
disponibili sul mercato, ai  fini  di  quanto  previsto  all'articolo
188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto
legislativo  e  nel  rispetto  dei  principi  di  limitazione   della
finalita' e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1,  lett.
b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679. 
                               Art. 17 
 
          Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali 
 
  1. A decorrere  dal  diciottesimo  mese  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento, la  disponibilita'  delle
tecnologie di cui all'articolo 16 e' requisito di  idoneita'  tecnica
per  l'iscrizione  alla  categoria  5  dell'Albo  nazionale   gestori
ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. Il  Comitato  nazionale,  con  propria  delibera,  definisce  le
modalita' e le tempistiche per l'aggiornamento  delle  iscrizioni  in
essere. 
                               Art. 18 
 
                               Deleghe 
 
  1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi
di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con  riferimento
alle attivita' di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando,
al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa,  le  rispettive
associazioni imprenditoriali rappresentative sul  piano  nazionale  o
societa' di servizi di diretta emanazione  delle  stesse,  ovvero  il
gestore del servizio  di  raccolta  o  del  circuito  organizzato  di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  2. A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del  presente  articolo
sono tenuti a: 
    a)  iscriversi  al  RENTRI  in  apposita  sezione  attestando  il
possesso dei requisiti descritti dalle  procedure  operative  di  cui
all'articolo 21; 
    b) trasmettere i dati con le modalita' e le tempistiche stabilite
dal presente regolamento. 
  3.  I  produttori  rimangono  responsabili  del   contenuto   delle
informazioni inserite nel sistema. 
  4. Le modalita' per la gestione delle deleghe di  cui  al  presente
articolo sono definite con le procedure operative di cui all'articolo
21 che assicurano modalita'  semplificate,  anche  in  considerazione
delle deleghe gia' rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui
agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
                               Art. 19 
 
           Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI 
 
  1. Il RENTRI e' interconnesso telematicamente con  il  catasto  dei
rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo  n.  152  del
2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994, secondo  le
regole tecniche  di  interoperabilita'  fra  i  sistemi  informativi,
definite  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale   (AgID)   ai   sensi
dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale. 
  2. Le modalita' di interoperabilita' di cui al comma 1, i  tempi  e
gli  standard  per  la  fruizione  degli  stessi  sono  definiti  dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  con  l'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale   (ISPRA),
nell'ambito dei decreti direttoriali di cui all'articolo 21. 
  3. A partire dalla prima annualita' successiva alle scadenze di cui
all'articolo  13,  comma  1,  il  Ministero  dell'ambiente  e   della
sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile  annualmente
un modello precompilato da integrare, ove necessario e  nel  rispetto
del formato definito dal modello di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  rende
disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel  RENTRI
ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente
accreditati  presso  il  RENTRI  per  lo  svolgimento  delle  proprie
attivita' istituzionali. 
                               Art. 20 
 
            Servizi di supporto alla transizione digitale 
 
  1. Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica mette a disposizione un servizio per i  singoli  operatori
al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti  agli  obblighi
di cui al presente  regolamento,  con  particolare  riferimento  alla
trasmissione dei dati. 
  2. Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica  rende   disponibili   i   servizi   per   l'utilizzo   in
interoperabilita' degli strumenti di autenticazione e  sottoscrizione
digitale   nel   rispetto   di    quanto    previsto    dal    Codice
dell'amministrazione  digitale  e  dalle  regole  tecniche   definite
dall'AgID. 
  3. Le modalita' operative di cui all'articolo  21  disciplinano  la
fruizione dei servizi di cui al presente articolo. 
                               Art. 21 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. La Direzione generale competente del Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica,  sentito   l'Albo   nazionale   gestori
ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente  regolamento,  con  uno  o   piu'   decreti
direttoriali: 
    a) le modalita' operative per assicurare la trasmissione dei dati
al RENTRI ed il suo funzionamento,  nonche'  il  monitoraggio  con  i
relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni  contenute
nel regolamento (UE) 2016/679; 
    b) le istruzioni per l'accesso  e  l'iscrizione  da  parte  degli
operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il
previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento  (UE)
2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la
durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalita'
perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del  titolare
del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti; 
    c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilita'  del
RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori; 
    d) le modalita' di compilazione dei modelli di cui agli  articoli
4 e 5; 
    e) i requisiti per i servizi  di  consultazione  da  parte  delle
amministrazioni interessate; 
    f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli  operatori  e
degli utenti; 
    g) le modalita' di funzionamento degli strumenti di  supporto  di
cui all'articolo 20. 
  2. I decreti direttoriali di cui al comma  1  sono  pubblicati  sul
sito del RENTRI. 
                               Art. 22 
 
      Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE 
 
  1. Le procedure per l'acquisizione della documentazione di  cui  al
regolamento (CE) n. 1013/2006 nonche' del  documento  commerciale  di
cui al regolamento (CE) n.  1069/2009  e  le  relative  modalita'  di
interoperabilita' sono definite dalla Direzione  generale  competente
in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con  decreto
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

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