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L. 21 Maggio 2021, n. 69

Legge di conversione del D.L. Sostegni: le novità che interessano l'ambiente

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.120 del 21 maggio 2021 - Suppl. Ordinario n. 21

E’ entrata in vigore il 22 maggio 2021 la Legge di conversione del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) che apporta diverse modifiche in tema di efficienza energetica, trasporto sostenibile, Tari, etichettatura degli imballaggi ed esclusione dalla disciplina sui rifiuti della posidonia spiaggiata.

Ecco le principali novità in materia ambientale contenute nella Legge di conversione:

Art. 6 bis – Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica: l’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti per l’efficienza energetica si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Art. 29 bis – Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per veicoli adibiti al trasporto merci: al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dal 22 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore può essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.

Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga:il comma 5 dell’art. 30 prevede che, limitatamente all’anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021. Inoltre, la scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del D.L.vo 152/2006 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Art. 39 – Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura: la norma precisa che fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’intero articolo 219, comma 5, del D.L.vo 152/2006, relativo agli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 39 quater – Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato: la norma modifica l’articolo 185, comma 1, lettera f), del D.L.vo 152/2006, al quale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana».

Leggi testo completo legge

Art. 6 bis – Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica

1. Dopo il comma 9-bis dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’ inserito il seguente:
«9-ter. L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche
parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal
presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità
di rilevazione contabile adottata dal contribuente».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 29 bis – Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private
di veicoli a basse emissioni complessive, nonché’ la loro
riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore puo’ essere
trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi
dell’articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.

Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

1. All’articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti «31 dicembre 2021».
c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l’anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l’anno 2021» e le
parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o piu’
decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni
di euro, ai sensi dell’articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.
2-bis. All’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «limitatamente all’esercizio
finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021»;
b) al comma 1-bis, le parole: «per l’anno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «del
rendiconto della gestione 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020»;
c) al comma 2, le parole: «limitatamente all’esercizio
finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021»;
d) alla rubrica, la parola: «correnti» e’ soppressa.
3. In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il
termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell’anno
2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti
locali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e’ fissato in centottanta
giorni dalla pubblicazione.
4. Per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e’ ulteriormente differito al 30
aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e’ autorizzato
l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.
4-bis. All’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: «diciotto mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «ventiquattro mesi» e al comma 10 e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Con il consenso delle parti, in tali casi, il
voucher puo’ essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio,
ovvero puo’ essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei
casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati
dalla stessa».
5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica
a provvedimenti gia’ deliberati. In caso di approvazione dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle
utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune,
o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva,
entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere
comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
6. All’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11
dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo e’ ripartito entro
il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il
Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le
pari opportunita’ e la famiglia previa intesa in Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, su proposta della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili,
dei costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono
altresi’ disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di
asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalita’ di
monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.».
6-bis. Al comma 368 dell’articolo l della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali
possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per
l’adozione di misure a sostegno delle attivita’ degli impianti
sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo,
nella redazione di studi di fattibilita’ e dei relativi piani
economico-finanziari per la costruzione, l’ampliamento, il
miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al
fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di
sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di
trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalita’ sono
stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l’anno
2021».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500.000 euro
per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto.
6-quater. All’articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:
«3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e
b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di
euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021».
7. All’articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli
articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si
applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023».
8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e’ aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 15-bis (Disposizione finale). – 1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2023.».
9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, e’ aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 12-bis (Disposizione finale). – 1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2023.».
10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e’ aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 17-bis (Disposizione finale). – 1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2023.».
11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e’ aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 43-bis (Disposizione finale). – 1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2023.».
11-bis. In considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di
COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente
grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui
all’articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ fissato al 30 settembre 2021
qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente
alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i comuni per i
quali il termine e’ scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche’ i comuni con facolta’ di ripresentare un
nuovo piano che nello stesso periodo abbiano gia’ presentato il
piano.
11-ter. Dall’attuazione del comma 11-bis non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11-quater. Per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell’ambito
delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai
sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l’effettiva
disponibilita’ sotto il profilo logistico degli immobili dismessi
dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di
assicurarne l’adeguata redditivita’, l’articolo 3, commi 1 e 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche’ l’articolo l, commi da 616
a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano,
limitatamente all’anno 2021, ai contratti di locazione passiva
sottoscritti con societa’ direttamente o indirettamente controllate
dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure
di cui all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248.
11-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 11-quater si
applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi
dell’articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali
clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo
trasferimento degli immobili a terzi.
11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies,
pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
41 del presente decreto.
11-septies. All’articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: «sono prorogati di tre mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «sono prorogati di cinque mesi».

 

Art. 39 – Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

  1. All’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

1-bis. All’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto della

normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le

disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio

e dell’asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli

destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per

il consumo che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero

nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro

dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i

parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui

al comma 1-bis».

1-ter. All’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,

il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

«6. Fino al 31 dicembre 2021 e’ sospesa l’applicazione

dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

  1. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia’ immessi in

commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere

commercializzati fino ad esaurimento delle scorte»

 

Art. 39 quater – Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato

1. All’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche’, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove
reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini
agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente
ne’ mettono in pericolo la salute umana».

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