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L. 23 Dicembre 2021, n. n. 238

Legge europea 2019-2020 e ambiente

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.12 del 17-01-2022

Entra in vigore il 1° febbraio 2022 la Legge 23 dicembre 2021, n. 238Legge Europea 2019-2020 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2022. Il testo si compone di 48 articoli, che modificano o integrano disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Il provvedimento contiene disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono in diversi settori, tra i quali, ad esempio, quello relativo ai contratti pubblici, all’energia e alle emissioni ad effetto serra.

In particolare, si segnala:

  • l’art. 10 che interviene in materia di contratti pubblici, stabilisce diverse modifiche al D.L.vo 50/2016; in particolare, all’art. 31, comma 8, del provvedimento viene specificato che il progettista possa affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività;
  • l’art. 32 che stabilisce disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica in attuazione del Regolamento (UE) n. 528/2012 del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi;
  • l’art. 35 che modifica l’articolo 7-bis del D.L.vo 21 marzo 2005, n. 66, in materia obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra. Si stabilisce, nello specifico, che i fornitori debbano assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l’accisa nell’anno di riferimento e dell’elettricità fornita nell’anno di riferimento, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento per i carburanti;
  • l’art. 36 che modifica il D.L.vo 9 giugno 2020, n. 47, in tema di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra; la norma qui, in particolare, abroga l’art. 37 del D.L.vo 47/2020 relativo all’uso dei crediti utilizzabili nell’ambito del sistema comunitario prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici;
  • l’art. 38 che fornisce disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, a seguito della procedura di infrazione n. 2019/2095 archiviata il 27 novembre 2019.

 

Altre disposizioni, invece, hanno fatto richiamo all’attuazione del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza: l’art. 43 ha difatti previsto una costante attività di monitoraggio parlamentare sull’attuazione del PNRR. Il Governo dovrà così trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano.

In ultimo, si segnalano modifiche al codice della strada in relazione alle formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.

Leggi testo completo legge

*Estratto

 

Art. 2 Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. Caso ARES (2019) 4793003.

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter sono abrogati; b) dopo l’articolo 93 e’ inserito il seguente: «Art. 93-bis (Formalita’ necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia). – 1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprieta’ di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo. Quando la disponibilita’ del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilita’ devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilita’ del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilita’ del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all’annotazione provvede chi ha la disponibilita’ del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell’elenco di cui all’articolo 94, comma 4-ter, la disponibilita’ del veicolo si considera in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell’elenco dei veicoli di cui all’articolo 94, comma 4-ter.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi’ ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attivita’ professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprieta’ ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall’acquisizione della proprieta’ del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita’ da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia; b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari; d) ai familiari conviventi all’estero con il personale di cui alle lettere b) e c); e) qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo.

6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilita’ di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L’organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresi’ l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Il documento di circolazione ritirato e’ trasmesso all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo e’ restituito all’avente diritto dopo la verifica dell’adempimento dell’intimazione. In alternativa all’immatricolazione o alla registrazione in Italia, l’intestatario del documento di circolazione estero puo’ chiedere all’organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via piu’ breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall’autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 8.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e’ imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e’ sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed e’ riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilita’ o il trasferimento di residenza o di sede, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione e’ ritirato immediatamente dall’organo accertatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro e’ fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione e’ ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6»; c) all’articolo 94, dopo il comma 4-bis e’ inserito il seguente: «4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. e’ formato ed aggiornato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali e’ richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalita’ previste dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’elenco e’ pubblico»; d) l’articolo 132 e’ sostituito dal seguente: «Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia). – 1. Fuori dei casi di cui all’articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia gia’ adempiuto alle formalita’ doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformita’ alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. 2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalita’ doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprieta’ del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato. 3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita’ da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15. 4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale. 5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e’ soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell’articolo 93-bis»; e) al comma 1 dell’articolo 196, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Nei casi indicati dall’articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilita’ del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la sua volonta’». 2. Le disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 2, del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 10 Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Il progettista puo’ affidare a terzi attivita’ di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita’ del progettista anche ai fini di tali attivita’»;

b) all’articolo 46: 1) al comma 1: 1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»; 1.2) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»; 1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»; 2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili»;

c) all’articolo 80: 1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,» sono soppresse; 2) al comma 4, il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti: «Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»; 3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6» sono soppresse; 4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;

d) all’articolo 105: 1) al comma 4: 1.1) la lettera a) e’ abrogata; 1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80»; 1.3) la lettera d) e’ abrogata; 2) il comma 6 e’ abrogato;

e) all’articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore puo’ comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater. 1-quater. In caso di difformita’ tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita’ contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo. 1-sexies. L’esecutore puo’ emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non e’ subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. 1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e’ annotato nel registro di contabilita’»;

f) all’articolo 174: 1) al comma 2, il terzo periodo e’ soppresso; 2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».

2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarita’ contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC), nonche’ all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

3. Il comma 18 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e’ abrogato.

4. Il comma 2 dell’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, e’ abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

 

Art. 32 Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della societa’ dell’informazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute e’ l’autorita’ alla quale compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l’esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all’identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della societa’ dell’informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della societa’ dell’informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000».

 

Art. 35 Modifica all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Caso ARES (2019) 7142023.

1. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: «nell’anno 2020 e, dell’elettricita’ fornita nel 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno di riferimento e dell’elettricita’ fornita nell’anno di riferimento».

Art. 36 Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 37 e’ abrogato; b) alla rubrica dell’allegato I, le parole: «la presente direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «il presente decreto legislativo».

 

Art. 38 Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095.

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»; b) all’articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»; c) all’allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», punto 1: 1) alla lettera b), dopo le parole: «lettera c-bis) del presente paragrafo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato»; 2) alla lettera c-bis): 2.1) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all’allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»; 2.2) la lettera c) e’ abrogata.

2. La rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, e’ sostituita dalla seguente: «Modifiche all’allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513».

 

Art. 43 Monitoraggio parlamentare sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

2. Le Commissioni parlamentari competenti per l’esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attivita’ conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea assegnate all’Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull’erogazione dei contributi finanziari, nonche’ alla valutazione dell’impatto economico, sociale e territoriale derivante dall’attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

3. Nell’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.

4. Al termine dell’esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticita’ riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

 

 

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