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L. 24 Febbraio 2023, n. n.14

Milleproroghe 2023 e ambiente

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.49 del 27 febbraio 2023

E’ stato convertito nella Legge 24 febbraio 2023, n.14 (in vigore dal 28 febbraio 2023), il Decreto legge del 29 dicembre 2022 n. 198, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, pubblicato sulla G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023.

Le misure più rilevanti previste in campo ambientale riguardano la proroga al 4 maggio 2023 del termine per una eventuale revisione del DM 152/2022 sull’EoW dei rifiuti da costruzione e demolizione, i RAEE, l’inquinamento acustico, i cementifici ed rottami ferrosi.

Da ultimo, ma non meno importante, si segnala lo slittamento dal 27 agosto 2023 al 27 dicembre 2023 del termine previsto dalla legge 118/2022 per la vigenza della delega concessa al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di fonti rinnovabili di energia.

Per un ampio approfondimento si rimanda al commento di Stefano Maglia e Alessandra Corrù.

Leggi testo completo legge

Art. 11

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

4. All’articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 5. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

5. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

8-quater. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Anche per le finalita’ connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026».

8-septies. Al comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

8-octies. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «di origine non biologica» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell’Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato»

8-novies. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all’articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole: «esclusivamente durante il periodo emergenziale» sono inserite le seguenti: «e comunque almeno fino al 31 marzo 2024».

8-undecies. Il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e’ prorogato di sei mesi. Conseguentemente, il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e’ prorogato di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma.

 

Art. 12

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

6-quater. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all’obbligo di notifica di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, qualora la quantita’ di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantita’ di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell’arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si da’ atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni»; b) al comma 4, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

Art. 15

Proroga di termini in materia di agricoltura

1-ter. La validita’ dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, alla vendita e all’attivita’ di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonche’ degli attestati di funzionalita’ delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, e’ prorogata fino al 30 giugno 2023.

 

Art. 20

Proroga di termini in materia di politiche per il mare

1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare dall’articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e’ prorogato al 31 luglio 2023.

 

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